CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
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297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e ...
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLIPAGINAPremessa8Capo I - disposizioni generali art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto 10art. 2 - interpretazione autentica del contratto 11Capo II - relazioni sindacali art. 3 - obiettivi e strumenti 11art. 4 contrattazione collettiva integrativa 12art. 5 - partecipazione 13art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica 13art. 7 - composizione delle delegazioni 15art. 8 assemblee 16Capo III norme comuni art. 9 misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e contro lemarginazione scolastica 18art. 10 mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale 18art. 11 - pari opportunità 20art. 12 - congedi parentali 21art. 13 - ferie 22art. 14- festività 24art. 15 - permessi retribuiti 24art. 16 - permessi brevi 25art. 17 - assenze per malattia 26art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio 28art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato 28art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 30art. 21 - termini di preavviso 30Capo IV - docenti art. 22 intenti comuni30art. 23 area docenti e contratto individuale di lavoro 31art. 24 funzione docente31art. 25 profilo professionale docente 32art. 26 attività di insegnamento 32art. 27 norma di rinvio33art. 28 attività funzionali allinsegnamento 34art. 29 - attivita aggiuntive ed ore eccedenti 35art. 30 - ampliamento dellofferta formativa e prestazioni professionali 35art. 31 - funzioni strumentali al piano dellofferta formativa 35art. 32 - collaborazioni plurime 36art. 33 incarichi a tempo determinato per il personale in servizio36art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile 36art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive37art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale 37art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato 39art. 38 -educazione degli adulti ed altre tipologie di attivita' didattica 40art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie41art. 40 servizio prestato dai docenti per progetti con le università 41art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica da parte dei docenti in formazione 41art. 42 personale docente avente diritto di mensa gratuita42Capo V - personale ata art. 43 - area ata e contratto individuale di lavoro 43art. 44 periodo di prova art. 45 - sistema di classificazione professionale del personale ata 44art. 46 - compiti del personale ata 44Art.47 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici 45art.48- valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici 45art. 49 orario di lavoro ata 46art. 50 permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive 46art. 51 modalità di prestazione dellorario di lavoro47art. 52 - ritardi, recuperi e riposi compensativi 49art. 53 - riduzione dellorario di lavoro a 35 ore settimanali50art. 54 indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA50art. 55- collaborazioni plurime per il personale ata 50art. 56 - rapporto di lavoro a tempo parziale 51art. 57 incarichi a tempo determinato per il personale in servizio 52art. 58 rapporto di lavoro a tempo determinato52art. 59 restituzione alla qualifica di provenienza53Capo VI - la formazione art. 60 formazione in servizio53art. 61 fruizione del diritto alla formazione54art. 62 livelli di attività55art. 63 criteri di ripartizione delle risorse finanziarie56art. 64 piano annuale delle istituzioni scolastiche56art. 65 i soggetti che offrono formazione56art. 66 formazione in ingresso58art. 67 formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi58art. 68 formazione degli insegnanti che operano in settori particolari59Capo VII tutela della salute nellambiente di lavoro art. 69 - finalità59Art 70 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza60art. 71 organismi paritetici territoriali61art. 72 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza62art. 73 norme di rinvio62Capo VIII aspetti economico-retributivi generali art. 74 - struttura della retribuzione 62art. 75 - aumenti della retribuzione base 63art. 76 progressione professionale 63art. 77 - tredicesima mensilità 64art. 78 - effetti dei nuovi stipendi 64art. 79 compenso individuale accessorio per il personale ata65art. 80 retribuzione professionale docenti 65art. 81 finanziamento del fondo dellistituzione scolastica66art. 82 criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dellistituzione scolastica66art. 83 indennita accessorie a carico del fondo distituto 67art. 84 criteri di retribuzione a carico del fondo dellistituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica68art. 85 attività complementari di educazione fisica68art. 86 direttore dei servizi generali e amministrativi 69Capo IX norme disciplinari Sezione I - personale docente art. 87 rinvio delle norme disciplinari 69Sezione II - personale amministrativo, tecnico e ausiliario art. 88 obblighi del dipendente 70art. 89- sanzioni e procedure disciplinari 71art. 90 competenze 72art. 91- codice disciplinare 72art. 92 rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 75art. 93 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale76art. 94 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 77Capo X - personale delle scuole italiane allestero art. 95 - vertenze ed organismi di conciliazione 77art. 96 - sistema delle relazioni sindacali 78art. 97 partecipazione 79art. 98 impegni connessi con lattuazione dellautonomia scolastica e con il piano dellofferta formativa 79art. 99 - progetti finalizzati al miglioramento dellofferta formativa ed al superamento del disagio scolastico 80art. 100 ferie 80art. 101 - rapporto di lavoro a tempo determinato 80art. 102 - orari e ore eccedenti 81art. 103 - mobilità tra le istituzioni scolastiche allestero pag.5881art. 104 mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche allestero 82art.105 iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione allestero 82art.106 modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua 83art.107 valutazione della prova di accertamento linguistico84art.108 -riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 84art. 109 - gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero85art. 110 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarie 86art. 111 - durata del servizio allestero 87art. 112 interruzione del servizio allestero 87art. 113 calcolo degli anni di servizio allestero 88art.114 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia 88art.115 - restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio 88art.116 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari pag.6488art. 117 foro competente 89art. 118 - norme applicative 89art. 119 - fruizione dei permessi 89art. 120 - fruizione del diritto alla formazione 90Capo XI personale delle istituzioni educative art. 121 - profilo professionale e funzione del personale educativo90art. 122 - attivita' educativa 91art. 123 - azioni funzionali all'attività educativa 91art. 124 - attività aggiuntive 92art. 125 - attività di progettazione a livello di istituzione 92art. 126 - obblighi di lavoro 93art. 127 norma finale94Capo XII - conciliazione ed arbitrato art.128 - tentativo obbligatorio di conciliazione 94art.129 arbitrato 96art.130 -modalità di designazione dell'arbitro 96art. 131 - norma finale 97Capo XIII - telelavoro art.132 - disciplina sperimentale del telelavoro 97art.133 - orario di lavoro 98art.134 - formazione 98art.135 - copertura assicurativa 98art.136 - criteri operativi 99art.137 norma finale di rinvio99Capo XIV disposizioni finali art. 138 - previdenza complementare 99art. 139 - personale in particolari posizioni di stato 100art. 140 normativa vigente e disapplicazioni 100art. 141 - verifica delle disponibilità finanziarie complessive 101
INDICE GENERALE DELLE TABELLE E DEGLI ALLEGATIPAGINATabella A profili di area del personale ata103Tabella B requisiti culturali per laccesso ai profili professionali ata105Tabella C corrispondenze tra aree e profili professionali ata107Tabella C1- equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ata107Tabella D aumenti posizioni stipendiali dall1.1.2002108Tabella E aumenti posizioni stipendiali dall1.1.2003109Tabella F nuove posizioni stipendiali110Tabella G retribuzione professionale docenti111Tabella H valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per le procedure di destinazioni allestero112All. 1 Schema di codice di condotta contro le molestie sessuali114All. 2 Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.117INDICE GENERALE DELLE NOTE A FINE TESTO
NOTA N.ARGOMENTOPAGINA1Art.12 del CCNQ del 18\12\021232D.LGS 30\3\2001 N. 1651233Protocollo 23 LUGLIO 19931334Legge 22\11\2002 n.2681515Legge 12\06\1990 n. 1461556Accordo collettivo quadro 7\8\19981667CCNQ 9\8\20001778D.lgs n.297\941819Commissione pari opportunità (CCNL 26\5\1999)19010d.lgs 26\03\2001 n.15119111Legge 23\12\1977 n. 93719312Portatori di handicap (l.5\2\1992 n.104)19313Portatori di handicap (l. 27\10\93 n. 423)19414D.P.R. 9\10\1990 n. 30919515Art. 35 l. 27\12\2002 n. 28919816T.U. 10.01\57, n. 320017Art. 3 dpr n. 399\8820018L. 20\5\1982 n. 27020119D.L. 12\9\1983 n. 46320220DPR 8\3\1999 N. 27520421L. 15\3\1997 n. 5921422DPR n. 399\88 art. 14 comma 721723Durata dellora di lezione C.M. 22\9\1979 N. 24321724CCNI 31.08.9921925D.LGS 18\8\2000 N. 26725526D.LGS 25\2\2000 N. 6126127O.M. N. 446 DEL 22 LUGLIO26928O.M. 13.02.98, n.5526929L. 15\3\1997 N. 5927930ART. 14 DPR 8\3\1999 N. 27528331L. 11\8\1991 N. 26628432D.lgs. n. 626/9428933CCNQ 10.07.9634434CCNL 15\03\0134935L. 7\8\1990 n. 24135136D.LGS 28\12\2000 N. 44335937DPR 28\12\2000 N. 44536538L. 20\5\1970 N.30038739D.LGS 18\8\2000 N. 26738940316 C. P. -peculato mediante39041316 bis c.p.39042L. 27\3\2001 N. 9739043ART. 653 cpp39344Ministero della P.I. Concorsi ordinari a cattedre39345DPR 9\5\1994 N. 48743146D.M. 10\8\1998 N. 35443247D.M. N. 448 DEL 19\11\199843648ART. 35 D.LGS N. 62\9843749CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato43850Ipotesi di rinnovo del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato44351Art. 411 CPC 44452Telelavoro CCNQ 23\03\200044553lgs 19\9\1994 N. 62644854Accordo per listituzione del fondo nazionale pensione complementare lavoratori scuola45155D.LGS 21\4\1993 N. 12446056L. 8\8\1995 N. 33548457ART. 1 E 4 L. 24\5\1970 N. 33651058DPR 395\8851159DPR 399\8851260DPR. 395\8851261L. 312\8051262L. 11\2\1980 N. 2651363L. 25\6\1985 N. 333513
PREMESSA
Il presente CCNL contiene laccordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra lARaN e le Organizzazioni sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all8-3-2002:
·ð CCNL quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
·ð Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;
·ð CCNL II° biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
·ð Sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata l'11.12.1996;
·ð Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
·ð Sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata il 26.2.1998;
·ð CCNL quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
·ð Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
·ð Accordo in applicazione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
·ð Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
·ð CCNL II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
·ð Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
·ð Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato il 18.10.2001;
·ð Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio, firmato il 18.10.2001;
·ð Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.Lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.Lgs. n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dellarticolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dellart. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12[1] del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui allart. 47 del decreto legislativo n.165/2001[2]. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993[3] e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2).
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dallaccordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 (cfr. nota n.3).
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, questultimo come integrato dal D.Lgs n.354/1997, il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale, entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO (Art. 2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2), quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per lintero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dellIstruzione, nellambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì listituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nellarticolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dellorganico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; lutilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002[4] e dalla legge n. 289/2002 (cfr. nota n. 15); la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello distituto per la lotta contro lemarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento delleventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con linizio dellanno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dallinizio delle trattative.-
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dellart. 48 del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2).
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nellambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
LAmministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nellambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati allarticolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dellinformazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dallAmministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dallapertura.
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con lautonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dellofferta formativa;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dellunità didattica. Ritorni pomeridiani;
f) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990[5], così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dellart. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n.2), al personale docente, educativo ed ATA;
i) modalità e criteri relativi alla organizzazione del lavoro e allarticolazione dellorario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per lindividuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con linizio dellanno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dallinizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, laccordo già sottoscritto.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
l) verifica dellattuazione della contrattazione collettiva integrativa distituto sullutilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sullassetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
-dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998[6] sulla costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
ART. 8 ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali[7];
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui allart.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nellambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dellinfanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione distituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
CAPO III NORME COMUNI
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO MIGRATORIO E CONTRO LEMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, suddivide le risorse per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, in misura uguale a quella già stanziata dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, tra le varie Direzioni generali regionali, privilegiando indicatori di carattere sociale e di disagio economico dandone informazione preventiva alle OOSS.
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, gli obiettivi di lotta allemarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dellarea. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dellinsuccesso scolastico anche con l'ampliamento dellofferta formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà nellambito di quanto previsto dallanzidetto contratto integrativo regionale.
ART. 10 - MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico, nonché i processi di riconversione attraverso la previsione di specifici momenti formativi.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per leffettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio, nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica, con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione dellistruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e ladozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94[8] è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999) [9].
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dellIUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
flessibilità degli orari di lavoro;
fruizione del part-time;
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
ART.12 - CONGEDI PARENTALI
(art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10).
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001[10] alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10).
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi allanno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937[11].
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui$al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nellipotesi che il POF distituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dallart. 16, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dellanno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art.20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937(cfr. nota n..11). E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
(art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui allart. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[12] sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324[13], convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART.16 - PERMESSI BREVI
(art.22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309[14].
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresi la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dellamministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dellart. 35 della legge 27.12.2002, n.289[15].
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, PERSONALI E DI STUDIO
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957[16] e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988[17], ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare, nellambito di un altro comparto della P.A., lesperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art.25 del CCNL 4-8-1995e interpretazione autentica dellart. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il 17.9.97)
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 (cfr. nota n. 17) e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270[18], si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dellanno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8), e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988(cfr. nota n.17), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dallart.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463[19], convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dallart.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui allart.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli art. 17, comma 8, lettera a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
ART.22 INTENTI COMUNI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile listituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dellinfanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 24 FUNZIONE DOCENTE
(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
ART. 25 PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dellofferta formativa della scuola.
ART. 26 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dellart.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche[20] di cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997[21] e, in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dellazione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dellinfanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente lattività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nellambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nellambito delle attività didattiche programmate dallistituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980[22] nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o distituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 27 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLINSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)
1. Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 28 - ATTIVITA AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti dinsegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti allatto delle stipula del presente CCNL.
2. Presso lARAN verrà costituita, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, una commissione tecnica tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL che, attraverso apposita sequenza contrattuale, procederà al riesame e allomogeneizzazione della materia. La commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2003.
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dellofferta formativa dellistituto e per la realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dellart. 37 del CCNI del 31.08.99[23]
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dellofferta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nellanno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità.
ART. 30 bis - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dellart. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui allart. 85, comma 2, lettera e).
ART. 31 - COLLABORAZIONI PLURIME
(art.27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.
ART. 32 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dallart. 26, il personale docente può accettare, nellambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado distruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. Laccettazione dellincarico comporta lapplicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART. 33 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dellattività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 34 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui allart. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (cfr. nota n.2),[24]. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 (cfr .nota n.25), che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 35 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dellinfanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dellEconomia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.[25]
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000[26] .
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell' O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui allO.M. n.55/98.[27].
ART. 36- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art.47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dellart. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, allelevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 37 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art.39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o dufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi delleducazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) larticolazione dellorario di rapporto con lutenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dellattività e allarticolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti allinterno dellorario di rapporto con lutenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la contrattazione integrativa regionale sullutilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole polo che assicurino lattività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con lautorità sanitaria promosse dallautorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dallautorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dellespansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
ART. 38 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dellorario di servizio scolastico si terrà conto dellesigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
ART. 39 SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE UNIVERSITÀ
(art.27 sequenza 24-2-2000)
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi allorientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dellattività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 40 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELLATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate allinterno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per il progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dellorario di servizio.
ART. 41 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dellorario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita linsegnante assegnato al turno pomeridiano.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare lassistenza educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono lorganizzazione della mensa, assegnati sulla base dellorario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dellart. 278 del decreto legislativo n. 297/94 (cfr. nota n.8).
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 42 NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione allentrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
CAPO V - PERSONALE ATA
ART. 43 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art.30 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della legge n. 59/1997[28] dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
ART. 44 PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un' Amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, linteressato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dallart.14 del DPR 08.03.99, n.275.[29]
ART. 45 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed art.31 del CCNL 26-5-1999)
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dallallegata tabella A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
3. Il personale appartenente al profilo di guardarobiere è collocato nel medesimo profilo dellarea B, con il corrispondente trattamento economico.
ART. 46 - COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art.32 del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dallarea di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nellambito dei profili professionali, comportano lassunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dellofferta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione distituto nellambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dellart. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse verranno particolarmente finalizzate per larea A per lassolvimento dei compiti legati allassistenza alla persona, allassistenza allhandicap e al pronto soccorso.
ART. 47 - MOBILITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui allart.45 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da unarea inferiore allarea immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di unanzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo allaltro allinterno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 48 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dallAmministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dellintegrazione allatto di indirizzo del 14.04.03, che si renderanno eventualmente disponibili nellanno 2004.
ART. 49 - ORARIO DI LAVORO ATA
(art.50 del CCNL 4-8-1995 ed art.33 del CCNL 26-5-1999)
1.Lorario ordinario di lavoro è di 36 ore , suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa distituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura allutenza;
- ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dellutenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e delleventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se lorario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa distituto.
ART. 50 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 (cfr. nota n. 25) e di cui allart. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165 (cfr. nota n. 2).
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000 (cfr.nota n.25), che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 51 MODALITA DI PRESTAZIONE DELLORARIO DI LAVORO
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
-lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura allutenza. Una volta stabilito lorario di servizio dellistituzione scolastica o educativa è possibile adottare lorario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nellanticipare o posticipare lentrata e luscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dellofferta formativa, fruibilità dei servizi da parte dellutenza, ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 (cfr. nota n.12) e d.lgs. 26.03.2001, n.151 (cfr. nota n.10), e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nellutilizzo dellorario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dallistituzione scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91[30] - che ne faccia richiesta, compatibilmente con linsieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
-la programmazione plurisettimanale dellorario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva unesigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dellistituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
Ai fini delladozione dellorario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a. il limite massimo dellorario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dellorario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nellanno scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dellorario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
-la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dellorario di servizio giornaliero e dellorario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per ladozione dellorario di lavoro su turni sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione lintera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- ladozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dellistituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nellarco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nellanno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dellanno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nellistituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dellistituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- lorario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 (cfr. nota n. 12) e dal d.lgs. n.151/2001 (cfr. nota n.10) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dallinizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
2. Lorario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dellattività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3. Allinizio dellanno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dellattività inerente la materia del presente articolo.Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui allart.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.Una volta concordata unorganizzazione dellorario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dellistituzione scolastica e previo un nuovo esame con le delegazioni sindacali di cui allart. 7.
Listituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
ART.52 RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sullorario di ingresso al lavoro comporta lobbligo del recupero entro lultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a unora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti lorario di servizio sono retribuite.4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre lorario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dellistituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dellistituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre lanno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi allanno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dellistituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
ART. 53 RIDUZIONE DELLORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale destinatario della riduzione dorario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto allorario ordinario, finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quantaltro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
ART. 54 - INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
(art.35 del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta unindennità di amministrazione come da tabella I del presente contratto. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui allart. 85, comma 2, lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dallassistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dellart. 46.
3. In caso di assenza del DGSA dallinizio dellanno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 55 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
(art.38 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi .
ART. 56 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.52 del CCNL 4-8-1995)
1.Per il personale di cui al precedente art. 43, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dellEconomia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 (cfr. nota n. 26)
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. Lassunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (cfr. nota n. 26).
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui allart. 35, comma 13.
ART.57 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art.5 dell Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)
1. Il personale ATA può accettare, nellambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. Laccettazione dellincarico comporta lapplicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART.58 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dellart. 36.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART.59 RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla qualifica ATA di provenienza con effetto dallanno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.60 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art.12 del CCNL 26.051999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui allart. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità ATA;
- allintroduzione e alla valorizzazione dellautoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
ART.61 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, unarticolazione flessibile dellorario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dellorario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e liscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dellinfanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante laccesso a percorsi universitari brevi finalizzati allintegrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per favorire laccesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nellambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.11. Allinterno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dellorario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, allapprendimento in rete e allautoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce uninformazione preventiva sullattuazione dei criteri di fruizione dei permessi per laggiornamento.
ART.62 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dellinsegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia allinterno dellofferta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dellautoaggiornamento.
2. Lamministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. Allamministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per lanno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata allattuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART.63 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate:
·ð per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero di personale ATA;
·ð per il 20% all amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente;
·ð per il 20% all amministrazione centrale.
ART.64 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Art13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dallamministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
·ð promosse prioritariamente dall amministrazione;
·ð progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 65 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio dellaccreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dellamministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per laccreditamento di soggetti i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
·ð la missione dell ente o dell agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
·ð l attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
·ð l esperienza accumulata nel campo della formazione;
·ð le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
·ð l attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
·ð il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
·ð la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
·ð il ricorso alle tecnologie dell informazione e della comunicazione;
·ð la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
·ð la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
·ð la disponibilità a consentire il monitoraggio, l ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dallamministrazione.5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, linformazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
ART.66 - FORMAZIONE IN INGRESSO
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione lanno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. Limpostazione delle attività tiene conto dellesigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e lapprofondimento teorico.
3. Nel corso dellanno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dellacquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART.67 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio lamministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dellinformazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate lamministrazione promuove lorganizzazione di seguenti attività formative:
·ð pronto intervento linguistico,
·ð corsi specifici sull insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall italiano,
·ð approfondimento delle tematiche dell educazione interculturale,
·ð produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per l insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall italiano, possono anche essere offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione.
5. Per limpostazione e lorganizzazione delle attività le scuole e lamministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART.68 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
(Art.20 del CCNI 31.08.1999)
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono lacquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e lattivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. LAmministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche allevoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra listruzione e la formazione professionale. 4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, lorganizzazione e la finalizzazione delle attività.
CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELLAMBIENTE DI LAVORO
ART.69 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dellambiente di lavoro, previste dal D.Lgs.626/94[31] come modificato dal D.Lgs.242/96 (cfr. nota n. 32) , le parti convengono sulla necessità di realizzare lintero sistema di prevenzione allinterno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10 luglio 1996[32] in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
ART.70 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n. 33) e dallart.58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n. 24). Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94 (cfr. nota n. 32), le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32) prevede lobbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nellistituzione scolastica; è altresì consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allart.22, comma 5 del D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32). Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, lorganizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa allidoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista allart.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato (cfr. nota n. 32). La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g. per lespletamento dei compiti di cui allart.19 del D.Lgs.626/94 (cfr. nota n. 32),, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per lespletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dellart.19 del D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), il predetto monte-ore e lattività sono considerati tempo di lavoro.
ART.71 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs.626/94(cfr. nota n. 32), .
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori dopera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 72 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART.73- NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94 (cfr. nota n. 32), al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 74 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) eventuali assegni ad personam.
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti lorario di insegnamento e non;
d) indennità di amministrazione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo distituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
ART. 75 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dallart. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nellallegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, lindennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio allestero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dellinfanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni Enti locali viene erogata lindennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo le parti precisano che al personale in servizio allestero cui non spetta lindennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dellindennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
ART. 76 PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 25.05.99)
1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 77 TREDICESIMA MENSILITA
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. Limporto della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore allanno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dellanno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
ART. 78 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui allart. 75 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullequo indennizzo e sullassegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dallapplicazione dellart. 75 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dellindennità integrativa speciale, di cui allart. 75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento allart. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
ART.79 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA.
( art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nellallegata Tabella 3.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per lintera durata dellanno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nellambito delle indennità di amministrazione di cui allart.54.
5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dallart.49 del C.C.N.L. del 26/5/1999.
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto allorario risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART.80 RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
( art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con lobiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui allart. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nellallegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nellallegata Tabella 4.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dallart. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui allart. 49, lettera d), del CCNL 25/5/1999, e dagli articoli 24 e 25 del CCNL 4/8/1995.
ART. 81 RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo distituto, già definite ai sensi dellart.14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall 1.1.2003:
a) un importo pari a ¬ 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b) un importo pari a ¬ 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di ¬ (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di ¬ (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono alla copertura finanziaria dell incremento della retribuzione professionale docenti previsto all art. 80 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nellanno scolastico 2003-04, per la quota parte relativa allanno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nellart. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica delleffettivo conseguimento delle economie derivanti dallapplicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.
ART. 82 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo dellistituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sullorganizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e allampliamento dellofferta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui allart. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nellart. 81, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dellart. 28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dallistituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dellUnione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;
b. dalle eventuali economie di cui allart. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dellesercizio finanziario, sono riutilizzate nellesercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, defineranno, in tempo utile per lanno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dellistituzione scolastica.
ART. 83 COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED UNIVERSITA
(Art.18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)
1. Per lerogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato nellAmministrazione centrale e periferica del MIUR, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui allart.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimentano le risorse complessive per il finanziamento del fondo dellistituzione scolastica di cui allart. 81 del presente CCNL.
3. L'aggiornamento dei compensi accessori e della modalità di erogazione degli stessi sarà definito nella sequenza contrattuale di cui all'art. 82 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine dellesercizio finanziario sono riutilizzate nellesercizio successivo per la medesima finalità.
ART. 84 ATTIVITA COMPLEMENTARi DI EDUCAZIONE FISICA
(Art.32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nellavviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nellambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dallart. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nellistituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per leducazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
ART. 85 INDENNITA E COMPENSI A CARICO DEL FONDO DISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o distituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con rifermento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuole ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dellorario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dellora di lezione ed allampliamento del funzionamento dellattività scolastica, previste nel regolamento sullautonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa distituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre lorario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti allarricchimento e alla personalizzazione dellofferta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dallart.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.84. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c. le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dallart.28, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre lorario dobbligo, ovvero nellintensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dellorario di lavoro connesse allattuazione dellautonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dellofferta formativa di cui allart.31 del presente CCNL;
f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo nelle misure definite con la Tabella 7 di cui al CCNI del 31.8.1999;
g. lindennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente, nelle misure definite con la Tabella 8 di cui al CCNI del 31.8.1999;
h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dellart.54, comma 1, del presente CCNL, detratto limporto del CIA già in godimento;
i. la quota variabile dellindennità di amministrazione di cui allart.54 del presente CCNL spettante al DSGA nelle misure definite con la Tabella 9 di cui al CCNI del 31.8.1999;
j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o distituto nellambito del POF.
ART. 86 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari dellincremento retributivo previsto dellart. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
2. Per effetto dellincremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento dellequiparazione retributiva tra il personale appartenente allex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrsiposti esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dellUE, da enti pubblici e da soggetti privati.
CAPO IX NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 87 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr. nota n. 8).
2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 88 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 57 del CCNL del 1995 )
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento allobbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241[33], dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.Lgs. n.443/2000[34] e del DPR n.445/2000[35] in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 89 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 88 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 90, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti viene convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dallavvenuta contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 88, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001(cfr. nota n.2) .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al copo XII del presente CCNL.
ART. 90 - COMPETENZE
(Art. 59 del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.
ART. 91 - CODICE DISCIPLINARE
(Art. 60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970[36];
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970 (cfr. nota n. 37);
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267[37] ,nonchè per i reati di cui agli art. 316[38] e 316 bis[39] del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque linterdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dallart. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001[40].
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 92- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001 (cfr. nota n. 42), negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001(cfr. nota n. 42), il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art. 91, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n. 42).6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.[41]- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001 (cfr. nota n.42).
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 91, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 93 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE - (Art. 62 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 91, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000 (cfr. nota n.39).
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota n.42), in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001(cfr. nota n.41).
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 92 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 55 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 94 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dellatto così adottato i Direttori generali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALLESTERO
ART. 95 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
(art.1 accordo successivo 11-12-1996)
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.
ART. 96 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio allestero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano lintero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali allestero.
2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dellAmministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui allart. 13, comma 9, ed all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 (cfr. nota n.8).
4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dallAmbasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali allestero, la delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dellart. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti allestero.
Nellambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 97 PARTECIPAZIONE
(art.12 sequenza del 24-2-2000)
1. LAmministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98 (cfr. nota n. 48).
Essa fornisce altresì uninformazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 103 e 104, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dellart. 626 del D. Lgs. n° 297/94 (cfr. nota n.8).
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di cui allart. 5.
ART. 98 IMPEGNI CONNESSI CON LATTUAZIONE DELLAUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
(art.13 sequenza del 24-2-2000)
1. Lestensione allestero dellautonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dellofferta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi allestensione dellautonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3. Nellambito dellattuazione dellautonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per lesercizio della funzione docente di cui allart. 24.
4. Le scuole statali italiane allestero, come previsto dallart. 32, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dellofferta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 99 - PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
(art.14 sequenza del 24-2-2000)
1. Le istituzioni scolastiche italiane allestero promuovono progetti di miglioramento dellofferta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché leventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua necessaria a compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole e, comunque, nel limite di ¬ 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono nel fondo d istituto delle scuole metropolitane di cui all art. 81.
ART. 100 FERIE
(art.4 accordo successivo 11-12-1996)
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio - 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.
4. E assicurata allinteressato la fruizione dellintero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 101 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 16 sequenza del 24-2-2000)
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dallart. 19 e dallart. 37, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dellanalogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dellanalogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dellindennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane allestero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del MIUR.
ART. 102 - ORARI E ORE ECCEDENTI
(art.17 sequenza del 24-2-2000)
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane allestero, lorario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e lanalisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con lorario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti lorario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite con le procedure di cui allart. 29 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato, ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART. 103 MOBILITA TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo 11.12.96)
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 96.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.
ART. 104 - MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale 11.12.96 e art.1 accordo successivo 14.09.2001)
1. La destinazione allestero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui allart. 639 del TU 16-4-1994, n.297 (cfr. nota n. 8), costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n.2), dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dellalternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e laltro.
ART. 105 ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALLESTERO
(art.2 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. La destinazione allestero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE dintesa con il MIUR, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo lanno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dallapposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dellinserimento nella graduatoria permanente.
ART.106 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
(art.3 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1.Laccertamento di cui al precedente art. 105 è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano allestero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nellambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999[42].
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purchè qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 107 VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art.4 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate lapposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MIUR, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con lindicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
ART.108 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(art.5 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, lordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dallart. 5 del DPR 9-5-1994, n.487[43] e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Il MAE procede allaggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato allart. 107, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere laggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella H allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo allinclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità, ovvero ai sensi dellart. 96, che sia restituito ai ruoli metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato allestero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dellanno scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse allalbo del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche dufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione allalbo dellUfficio anzidetto.
5.Dopo laccertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per linclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate allalbo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dellUfficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART.109 - GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.6 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MIUR.
3. Dopo lavvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 110 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE
(art.7 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998, n. 354[44], integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n.448[45], una corrispondenza automatica, lAmministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dellinteressato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. Lindizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti allestero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
ART. 111 - DURATA DEL SERVIZIO ALLESTERO
(art.8 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio allestero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato allestero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dallestero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione allestero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dallestero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione allestero.
ART. 112 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALLESTERO
(art.10 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. Il servizio allestero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 113 - CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALLESTERO
(art.11 dellaccordo successivo 14-9-2001)
1. Anche per le scuole italiane allestero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dellanno successivo.
ART.114 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7 accordo successivo 11-12-1996)
I. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.
ART.115 - RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI SERVIZIO
(art.8 accordo successivo 11-12-1996)
I. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.
ART.116 - RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
(art.9 accordo successivo 11-12-1996)
1.Lerogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto riguarda il personale docente ed ATA, comporta limmediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 117 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene allarbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.
ART. 118 - NORME APPLICATIVE
(art.10 accordo successivo 11-12-1996)
I. In attesa che venga completamente attivata anche allestero lautonomia scolastica, al consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla competenza del MIUR, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE, d'intesa con il MIUR.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
ART. 119 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
(art.19 sequenza del 24-2-2000)
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dellart. 35 del D.lgs. n. 62/98[46], i permessi retribuiti di cui allart. 15, per i quali compete lindennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): lindennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): lindennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART. 120 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(art.20 sequenza del 24-2-2000)
1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui allart. 61.
2. Il MAE si impegna a individuare, dintesa con il MIUR, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione allestero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
CAPO XI PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 121 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
(art.1 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 122 - ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.2 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche allorganizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART. 123 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.3 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa;
3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.
ART. 124 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art.4 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
c) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui al predente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali dellofferta formativa.
4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 126, comma 4.
c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 125 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE
(art.5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dellorganizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riuniune del collegio dei docenti di cui al comma 2.
5. Ai sensi dellart. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui allart. 85, comma 2, lettera e).
ART. 126 - OBBLIGHI DI LAVORO
(art.6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 123, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali di cui all'art. 123, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.
ART. 127 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART.128 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(art.1 dellaccordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dallarticolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2) può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dallarticolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001[47], come integrato dallipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 [48], sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui allart. 484 del T.U. n. 297/94 (cfr. nota n. 8).
2. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso lufficio del contenzioso dellamministrazione competente e presso lufficio territoriale di cui al comma 3, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dellatto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- lesposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, leventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta lamministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con laccoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per lesperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dellufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dellamministrazione. Lufficio di segreteria provvederà, allatto della comparizione, allidentificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, lamministrazione deve pubblicare allalbo dellufficio di segreteria di cui al comma 3, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire allamministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dellamministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dallufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dellarticolo 411[49] del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dellarticolo 411(cfr. nota n.50) del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dallarticolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2). Nelle more dellacquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti, lufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di unassociazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora lamministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, lufficio di cui al comma 3 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora lamministrazione non si presenti alludienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2).
ART.129 ARBITRATO
(art.2 dellaccordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui allart. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001 (cfr. nota n. 49 ).
ART.130 -MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
(art.3 dellaccordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(Per il CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49 )
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 ).. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dallart.6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare larbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con laltra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia allarbitrato, ferma restando la possibilità di adire lautorità giudiziaria.
3. Latto di accettazione dellincarico da parte dellarbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 )., entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso listituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001(cfr. nota n. 49 ).
ART. 131 - NORMA FINALE
(art.4 dellaccordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001(cfr. nota n.49) ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001 (cfr. nota n.2).
CAPO XIII - TELELAVORO
ART.132 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
(art.1 dellaccordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000[50], al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne lassegnazione ai progetti di telelavoro lart. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000 (cfr. nota n.52).
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dallart.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.
ART.133 - ORARIO DI LAVORO
(art.2 dellaccordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n. 52 ), per "fermo prolungato per cause strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART.134 - FORMAZIONE
(art.3 dellaccordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L' Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n.52). Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART.135 - COPERTURA ASSICURATIVA
art.4 dellaccordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994[51] , è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART.136 - CRITERI OPERATIVI
(art.5 dellaccordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di lavoro, oltrechè di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.
ART. 137 NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di cui allAccordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000(cfr. nota n.52).
CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI
ART. 138 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1.Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dellAccordo 14.03.2001, [52] come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993[53]e della legge n. 335/1995[54] e successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
ART.139 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART. 140 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
A) In applicazione dellart.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con leccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni[55].
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dellart. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88[56] (in tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2[57](su mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 [58](su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80[59] e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 (docenti di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4)[60] e legge 25 giugno 1985 n.333[61] (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio allestero)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E espressamente disapplicata la seguente normativa:
- lart. 473 del d.lgs. n.297/94 (corsi di riconversione professionale);
- lart. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- lart. 515 del d.lgs. n.297/94 (restituzione ai ruoli di provenienza);
- lart. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- lart. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- lart. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- lart. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
- lart. 473 del d.lgs. n.297/94 (corsi di riconversione professionale);
- lart. 515 del d.lgs. n.297/94 (restituzione ai ruoli di provenienza)
4. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.
ART. 141 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
TABELLE
TABELLA A PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
1.Lunità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente lattività del personale ATA nellambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nellambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti lorario dobbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nellesecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante lutilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dellarea B. Coordina più addetti dellarea B.
tecnico
- e subconsegnatario con laffidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone lefficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dellarea B. Coordina più addetti dellarea B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
amministrativo
- esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
tecnico
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone lefficienza e la funzionalità. Supporto tecnico alle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura lordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento dellinfermeria dellistituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza allhandicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi allorario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa lordinaria vigilanza e lassistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, allinterno e nell'uscita da esse, nonché nelluso dei servizi igienici e nella cura delligiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46.
Tabella B - Requisiti culturali per laccesso ai profili professionali del personale ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
Coordinatore tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica..
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione sullassistenza allhandicap e sull'igiene dei minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA (introdotta dal CCNL 26-5-1999)
Nuove
Aree
Profili professionali previsti dal
CCNL 4-8-1995 DDirettore dei servizi generali ed amministrativi CCoordinatore amministrativoCCoordinatore tecnico BAssistente amministrativoBAssistente tecnicoBCuocoBInfermiereBGuardarobiere A sCollaboratore scolastico dei serviziA sAddetto alle aziende agrarie ACollaboratore scolastico
TABELLA C1 Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ATA
Vecchia AreaVecchia qualificaNuova qualificaNuova AreaDDirettore dei servizi generali e amministrativiDirettore dei servizi generali e amministrativiD CCoordinatore amministrativo o tecnicoCoordinatore amministrativo o tecnicoC BAssistente amministrativo o tecnicoAssistente amministrativo o tecnicoBBCuocoCuocoBBInfermiereInfermiereB GuardarobiereB Collaboratore scolastico dei serviziA s Addetto alle aziende agrarieA sAGuardarobiere AAddetto alle aziende agrarieCollaboratore scolasticoAACollaboratore scolastico
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Tabella G- Retribuzione professionale docenti
IncrementoCCNLbiennio 2000-2001 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIOCCNI 1999 RETRIBUZIONE PROFESSIONALEDOCENTI (1) (art. 7, comma 1) Dal 1.1.2001 Da 0 a 14 (2)120.000+96.000=216.000 da 15 a 27173.000+96.000=269.000 da 28205.000+96.000=301.000 (1)Comprende ed assorbe il compenso individuale accessorio. (2)Incluso il personale a tempo determinato.
Tabella H
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALLESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo daccesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o allestero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o allestero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o allestero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina dinsegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dellart.325 del D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, alleducazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per lattività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o allestero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4
7. per lattività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o allEstero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente allarea disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente allarea disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dallamministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per linclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione allestero indetta ai sensi dellart. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola dellinfanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
NOTE
NOTE
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[1] ART. 12Comparto del personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
-----------------------------------------------------------------------------------
[2] IMPIEGO PUBBLICO
LAVORO
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
(Art. 25-bis del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009911&" D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000025116&" D.Lgs. n. 59 del 1998; Art. 25-ter del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009911&" D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000025116&" D.Lgs. n. 59 del 1998)
1. Nell'àmbito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è il titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina la modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'àmbito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009911&" D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000039730&" D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000009918&" D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000041954&" legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997
e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN
(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997
e successivamente modificato
prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999;
Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e delI'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo 45
Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997
e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998;
Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, I'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantifcazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997
e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993
e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs n. 546 del 1993
e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato
prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs n. 387 del 1998
e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art.69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
Articolo 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993;
art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997;
art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993;
art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993;
art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998;
art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 24, comma 3 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
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3. Protocollo 23 luglio 1993
PROTOCOLLO 23 luglio 1993
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo.
1. POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della
politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità
nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo
economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della
base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle
imprese.
In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà
con politiche di bilancio tese:
a) all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media
dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla
stabilità valutaria.
L'attuale fase d'inserimento nell'Unione Europea sottolinea la
centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire
all'ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il
rafforzamento dell'efficienza e della competitività delle imprese,
con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza
internazionale, e della Pubblica amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di
riduzione dell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della
difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti
pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di
politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad
allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto
d'Europa.
Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con
le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i
processi decisionali in materia di politica economica, in modo da
tener conto dell'esito del confronto nell'esercizio dei propri
poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione di maggio-giugno
Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica
di bilancio per il successivo triennio.
La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che
selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari
comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla
dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi
d'inflazione programmati, sulla crescita del PIL e sull'occupazione.
Sessione di settembre
Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da
trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure
applicative degli strumenti di attuazione della politica dei
redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti
nell'ambito dell'autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
Impegni delle parti
A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione
programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i
comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.
I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori
di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e
sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato,
siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla
politica dei redditi.
Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento
anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici
dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla
contrattazione.
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e
politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione
programmata.
Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i
tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di
comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo
opererà in primo luogo nell'ambito della politica della concorrenza
attivando tutte le misure necessarie ad una maggiore apertura al
mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e
parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il
costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.
Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per
l'accertamento delle reali dinamiche dell'intero processo di
formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno
specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla
base di appositi studi economici di settore.
Rapporto annuale sull'occupazione
Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale
sull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree
geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti
sull'occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei
redditi e monetarie, nonchè dei comportamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure,
rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o
allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo
alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla
necessità di accrescere l'occupazione femminile così come previsto
dalla legge n. 125/1991:
a) la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli
investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni
regionali;
b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli
altri Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la
definizione e finalizzazione delle risorse destinate all'attivazione
di nuove iniziative produttive economicamente valide;
c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti
dallo Stato d'intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani
disoccupati di lunga durata e di lavoratori in C.i.g.s. o in
mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti
qualificati e verificandone costantemente l'efficacia e gli effetti
occupazionali attraverso gli organi preposti;
d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e
dell'utilizzo dei fondi comunitari, d'intesa con le Regioni.
2. ASSETTI CONTRATTUALI
1. Gli assetti contrattuali prevedono:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente
territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi,
nell'ambito di specifici settori.
2. Il c.c.n.l. ha durata quadriennale per la materia normativa e
biennale per la materia retributiva.
La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con
i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.
Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle
politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e
dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere
d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia
e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli
andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei
minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato
saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare
anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio
del Paese, nonchè dall'andamento delle retribuzioni.
3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del c.c.n.l. Le
erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui
le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà
essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella
eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi
a livello di c.c.n.l., nonchè ai risultati legati all'andamento
economico dell'impresa.
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed
innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei
vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo
attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei
risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche ed il
regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento
legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di
finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione
previdenziale dei lavoratori.
La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le
modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal
contratto nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi
negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il
contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica,
secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie
e le voci nelle quali essa si articola.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti
valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive
di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali
di redditività.
L'accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della
sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari,
svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o
contrattazione previste dalle leggi, dai c.c.n.l., dagli accordi
collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli
effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le
innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di
ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di
lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari
opportunità.
4. Il c.c.n.l. di categoria definisce le procedure per la
presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o
territoriali, nonchè i tempi di apertura dei negoziati al fine di
minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare
periodi di vacanze contrattuali.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei c.c.n.l. saranno
presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa
tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e
per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La
violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come
conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa,
l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire
dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un
incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del
sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di
apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica
il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a
partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle
piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della
retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti,
inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di
rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Rappresentanze sindacali
Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di
relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:
a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale
unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata
dall'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali
unitarie, sottoscritta in data 1° marzo 1991.
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni
stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali
titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la
composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da
parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da
parte delle organizzazioni stipulanti il c.c.n.l., che hanno
presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;
b) il passaggio dalla disciplina delle R.S.A. a quelle delle R.S.U.
deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale,
nonchè a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli
istituti;
c) la comunicazione all'azienda e all'organizzazione imprenditoriale
di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le R.S.U. ai
sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle
organizzazioni sindacali;
d) le imprese, secondo modalità previste nei c.c.n.l., metteranno a
disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per
lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle
predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare,
l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle
operazioni di voto e di scrutinio;
e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie
oggetto di rinvio da parte del c.c.n.l. è riconosciuta alle
rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti
il medesimo c.c.n.l., secondo le modalità determinate dal c.c.n.l.;
f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra
l'altro, ad una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei
contratti collettivi aziendali che siano espressione della
maggioranza dei lavoratori, nonchè alla eliminazione delle norme
legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad
emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire
l'efficacia "erga omnes" nei settori produttivi dove essa appaia
necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali
delle aziende.
_________
Nota. Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene
principi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto
di lavoro con la Pubblica amministrazione resta fermo il D.L. n.
29/1993.
Nota. CGIL-CISL-UIL e CNA CASA e CLAAI dichiarano che per quanto
riguarda la struttura contrattuale e retributiva l'Accordo
interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei
lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto
dell'artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta
salva la clausola di armonizzazione prevista dall'Accordo
interconfederale stesso nella norma transitoria.
3. POLITICHE DEL LAVORO
Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare
il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e
delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle
esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le
opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se
dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti
in atto negli altri paesi europei.
Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo
confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di
seguito indicate.
Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del
mercato del lavoro operata con la legge n. 223/1991, integrandola
con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli
invalidi già in discussione in Parlamento.
Gestione delle crisi occupazionali
a) Revisione della normativa della Cassa integrazione per crisi
aziendale onde renderla più funzionale al Governo delle eccedenze di
personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in
particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure
di concessione dell'intervento, prevedendo un termine massimo di 40
giorni. Nell'ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal
CIPI, il Ministro del lavoro gestisce l'intervento con l'ausilio
degli organi collegiali, periferici e centrali, di governo del
mercato del lavoro.
L'intervento della C.i.g.s. per crisi può essere richiesto
dall'impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell'art.
24 della legge n. 223/1991 quando sia intervenuto accordo sindacale
in vista dell'obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al
reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli
organismi periferici del Ministero del lavoro, ed in particolare
delle Agenzie per l'impiego, della Regione, delle associazioni
imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse
costituiti;
b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo
che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione
delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso
l'utilizzazione delle competenze in materia di formazione
professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono;
c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza
pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione,
sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da un
punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le
esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale
governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento
ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della C.i.g.s.
nonchè alle forme di lavoro discontinuo e stagionale;
d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995
consentano alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e
rientrano nel campo di applicazione della C.i.g.o., di usufruire di
quest'ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.
Modificazione della disciplina della C.i.g.o., prevedendo che nel
computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale
venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al
numero dei dipendenti occupati nell'impresa;
e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale
nel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una
riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in
alcune aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri
sociali, nonchè degli ammortizzatori sociali, al fine
dell'approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione
delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore
terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo
specifico, coordinato dal Ministero del lavoro, con le parti sociali
del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la
predisposizione dei necessari provvedimenti di legge, in armonia con
la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro
delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.
Occupazione giovanile e formazione
a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione
tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di
tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo
della professionalità, anche mediante l'intervento degli enti
bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I
programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati
alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In
relazione all'ampliamento dell'obbligo scolastico sarà consentito,
attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della
soglia di età;
b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita
prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed
individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di
modularne l'intervento formativo e la durata in funzione delle
diverse esigenze.
Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima
del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un
potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni
formativi.
Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che
richiedano solamente un'integrazione formativa, il contratto di
formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da
formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro,
sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione
ambientale ed anti-infortunistica) e da un'acquisizione formativa
derivante dalla esperienza lavorativa e dall'affiancamento. I
contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con
questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli
cui esso è finalizzato.
Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di
formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati
convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di
formazione-lavoro stipulati precedentemente.
Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti,
da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la
classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per le
qualifiche medio-alte, in un'apposita certificazione. Le Regioni
dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di
accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale
europeo. L'armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella
riforma della legge n. 845/1978.
Riattivazione del mercato del lavoro
a) nell'ambito delle iniziative previste nella sezione "politica dei
redditi e dell'occupazione", oltre ai programmi di interesse
collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi
previsti, per agevolare l'insediamento di nuove iniziative
produttive nelle aree deboli, di cui alla legge n. 488/1992, le
parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di
politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con
la collaborazione delle Agenzie per l'impiego e delle Regioni. Tali
pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la
corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro
prestato, escluse le ore devolute alla formazione;
b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità
uomo-donna che considerino l'occupazione femminile come una priorità
nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione
delle leggi n. 125/1991 e n. 215/1992, un ampliamento del loro
finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti
legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla
politica attiva del lavoro;
c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di
solidarietà, si procederà ad una modernizzazione della normativa
vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le
acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone
l'ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla
sicurezza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione
e l'incremento della competitività delle imprese;
d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato
anche nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve
offrire garanzie idonee ad evitare che il predetto istituto possa
rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.
In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle
aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle
qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro
interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell'azienda,
nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonchè nei casi
previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall'azienda
utilizzatrice.
La disciplina deve prevedere: che l'impresa fornitrice sia munita di
apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e
normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese
siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la
continuità del rapporto con l'impresa fornitrice; che quest'ultima
si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il
lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l'impresa
utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore a quello previsto per
i lavoratori dipendenti da quest'ultima.
Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del
contratto collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza
dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del lavoro,
sentite le parti sociali.
Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le
parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un
ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto;
e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da
organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l'impiego,
possono essere previste in funzione della promozione della
ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o
titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.
Il Ministro del lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di
una riforma delle Agenzie per l'impiego mirata a consentire ad esse
di operare nel predetto campo, escludendo comunque l'ipotesi
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse;
f) il Ministro del lavoro si impegna a predisporre attraverso il
confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di
governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire
l'occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle risorse
pubbliche;
g) il Ministro del lavoro si impegna a ridefinire l'assetto
organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del lavoro
perchè questi possano adempiere ai necessari compiti di politica
attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la
Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perchè ne risulti un
rafforzamento della funzione ispettiva.
4. SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO
1. Ricerca ed innovazione tecnologica
Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni
tra le economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie
caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso
progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività
dei sistemi economico-industriali dell'Italia e dell'Europa. Negli
anni '90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel
passato, un ruolo primario.
Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione
tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e
prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo
della capacità competitiva dinamica dell'industria italiana. Alle
strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese
deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti
per il proprio futuro.
Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare
quell'effettivo progresso scientifico/tecnologico per l'industria
che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture
adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in
singoli campi o settori. È in particolare nell'organizzazione
strutturata dell'attività di ricerca che si alimentano le reciproche
sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si
favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si
accelerano gli effetti indotti dell'indagine e della
sperimentazione.
Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l'obiettivo
dell'innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciale
ed agricole.
L'efficienza e l'evoluzione tecnologica dei servizi (da quello
bancario a quello del trasporto a quello dei servizi di
telecomunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per
la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività.
E d'altra parte, la modernizzazione dell'agricoltura, oltre a
preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il
deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla
ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica
di difesa del territorio e di tutela dell'equilibrio ambientale
fondata sulla continuità della presenza e dell'attività delle
comunità rurali.
L'attuale sistema della ricerca e dell'innovazione è inadeguato a
questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di
risorse, strumenti e "capitale umano" di entità e qualità
appropriata ad un sistema innovativo, moderno, finalizzato e
orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una
adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica
industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed
armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di
nuove strutture di adeguata dimensione nonchè ad una sempre maggiore
interconnessione tra pubblico e privato.
Tutto ciò nelle tre direzioni:
a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di
ricerca pubbliche quali Università, il CNR, l'ENEA, anche in
direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività;
b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle
imprese;
c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi
aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione,
sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e
pubblici in forme costitutive diverse.
Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello
della creazione di adeguati margini nei conti economici delle
imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della
ricerca.
Per supportare un'infrastruttura scientifica e tecnologica che
sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede:
a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale
della ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 168 del 1989, al
fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il
coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonchè le
forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La
presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con
le parti sociali;
b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate
all'attività di ricerca e all'innovazione, concentrando gli
interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema
produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate
in sede europea, anche rafforzando l'azione sul sistema delle
piccole e medie imprese e sui loro consorzi.
A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento
riorientamento e, ove necessario, di riforma della legislazione
esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le
leggi n. 46/1982 e n. 346/1988 per la ricerca applicata, per le
nuove finalità dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
Paese, per la legge n. 317/1991;
c) l'introduzione, attraverso la presentazione di un apposito
provvedimento legislativo, di nuove misure automatiche di carattere
fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione
delle spese finalizzate all'attività di ricerca delle imprese nonchè
la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici
soggetti operanti nel campo della ricerca;
d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno
alle imprese, con l'obiettivo di accelerare i meccanismi di
valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi;
e) l'attivazione ed il potenziamento di "luoghi" di insediamento
organico di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e
tecnologici, con la finalità, tra l'altro, di promuovere la nascita
di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le
problematiche specifiche dell'economia del territorio funzionali
alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private.
Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione
che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i
progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di
interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo
luogo, la tutela dell'ambiente, le reti locali ed i sistemi di
mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere
utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto
dall'art. 3, comma 3 della legge n. 168/1989 con specifici
finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno
concorrere capitali privati;
f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi
praticamente inoperante, attraverso la creazione di appositi canali
e l'utilizzo di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di
rischio su iniziative e progetti nel settore della ricerca e
dell'innovazione.
Interessanti prospettive possono discendere dalla recente
introduzione di nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di
rischio (fondi chiusi, fondi d'investimento, venture capital,
previdenza complementare);
g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui
quali far convergere la collaborazione delle università. Un più
stretto rapporto tra mondo dell'impresa e mondo dell'università
potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità
finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle
"risorse umane", in grado di creare nuclei di ricercatori che,
strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive,
possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti,
ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo
delle piccole e medie imprese;
h) l'attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle
tecnologie a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro
consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi
tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi
stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle
stazioni sperimentali;
i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino
dell'apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed
innovazione presente al suo interno;
l) l'attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente
standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei
prodotti nonchè volta alla realizzazione di un sistema di reti
tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare
importanza il collegamento sistematico con l'attività delle
strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ed
estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale.
Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è
necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e
dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i
livelli su cui si attestano i Paesi più industrializzati, 2,5-2,9%
del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione
essenziale perchè la ricerca e l'innovazione tecnologica svolgano un
ruolo primario per rafforzare la competitività del sistema
produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire
nel prossimo triennio l'obiettivo di una spesa complessiva pari al
2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole
risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da
un'accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una
maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione
di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e
delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente
registrarsi l'avvio di un crescente impegno delle autonomie
regionali e locali nell'ambito delle risorse proprie.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente
svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le
parti sociali per una verifica dell'evoluzione delle politiche e
delle azioni sopra descritte nonchè dell'efficacia degli strumenti a
tali fini predisposti.
2. Istruzione e formazione professionale
Le parti condividono l'obiettivo di una modernizzazione e
riqualificazione dell'istruzione e dei sistemi formativi,
finalizzati all'arricchimento delle competenze di base e
professionali e al miglioramento della competitività del sistema
produttivo e della qualità dei servizi.
Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di
miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte
formative, dall'altro una evoluzione delle relazioni industriali e
delle politiche aziendali per la realizzazione della formazione per
l'inserimento, della riqualificazione professionale, della
formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno
contribuire a questo scopo.
Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che
occorra:
a) un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione ed il mondo
del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali
negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove
vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di
valutazione e controllo del sistema formativo;
b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i
soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del lavoro,
Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e
della ricerca scientifica, Regioni) al fine di garantire una
effettiva gestione integrata del sistema;
c) istituire il Consiglio nazionale della formazione professionale
presso il Ministero del lavoro con i rappresentanti dei Ministeri
suindicati, del Ministero dell'industria, delle Regioni e delle
parti sociali;
d) prontamente realizzare l'adeguamento del sistema di formazione
professionale con la revisione della legge quadro n. 845/1978,
secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può
essere fornito dal sistema scolastico:
- rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;
- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con
l'armonizzazione in atto in sede comunitaria;
- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero
del lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità
della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni
(ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le
priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla
Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di
ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione
le politiche formative;
- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità
istituiti bilateralmente dalle parti sociali;
- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli
del mercato;
- sistema gestionale pluralistico e flessibile;
- avvio della formazione continua;
e) elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni, mediante
iniziativa legislativa che, fra l'altro, valorizzi gli apporti che
al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di
formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia
sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa
a punto di strumenti idonei alla prevenzione ed al recupero della
dispersione scolastica, individuando tra l'altro in tale attività
uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse
collettivo;
f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore,
nell'ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e
flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione
professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di
età;
g) valorizzare l'autonomia degli istituti scolastici ed universitari
e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare
e migliorare l'offerta formativa post-qualifica, post-diploma e
post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri
specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario
sostegno legislativo a tali percorsi formativi;
h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello
0,30% a carico delle imprese (L. n. 845/1978) alla formazione
continua, al di là di quanto previsto nel D.L. n. 57/1993,
privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello
comunitario del Fondo sociale europeo;
i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed
aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e
della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle
linee di riforma suindicate.
3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione
Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello
europeo e per l'effettiva integrazione dei mercati finanziari
italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua
portata il problema del trattamento fiscale delle attività
economiche e delle attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo
di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e
di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose
distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le
condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.
L'esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un
mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare
un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed
imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a
nuovi strumenti di provvista.
Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore
statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore
vincolo alla finanza d'impresa, attraverso la predisposizione di
procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che
impediscano il ripetersi dei ritardi.
A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i
fondi chiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza
complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati
mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche
se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle
garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.
Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di
garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di
"venture capital" anche attraverso l'uso della L. n. 317/1991.
Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità
concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle
banche, va facilitata l'operatività nel campo dei finanziamenti a
medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di
rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di
concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua
apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo
rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l'attuazione
concreta della suddetta direttiva.
Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati
internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per
la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei
crediti all'export. Dovrà essere sviluppata la capacità di
promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio
finanziario quali il "project financing" ed il "counter trade",
anche promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da
operatori nazionali.
È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l'intervento
pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui
mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole
e medie imprese, facilitando l'accesso di tutti gli operatori alle
informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di
rendere più produttivo l'uso delle risorse pubbliche e di orientare
queste su obiettivi economici strategici e di politica estera
definiti a livello di Governo e in confronto con le imprese. Appare
inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti
preposti al rafforzamento della penetrazione all'estero del sistema
produttivo per offrire una più vasta e coordinata gamma di strumenti
operativi.
In questo quadro va uniformata la SACE, aumentandone la capacità di
valutazione dei progetti e del rischio paese. L'attività di
copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata da
quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta
collaborazione con le società assicurative private.
4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica
La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in
Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste
condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una
politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un
aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino
industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto
sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata dai
recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova
strategia di intervento, orientata su di una politica regionale
"ordinaria" più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per
lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese.
Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti
comunitari che divengono parte integrante dell'azione per il
sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la
definizione delle modalità e dell'intensità degli interventi.
Occorre, pertanto, giungere ad un'ottimizzazione delle risorse
finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della CEE,
assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma
1994-1999.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica diviene
la sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e
vigilanza per ottimizzare l'azione di governo e per massimizzare
l'efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo
disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore trasparenza
alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più
rapida erogazione alle imprese. La creazione di un organo
indipendente presso lo stesso Ministero del bilancio e della
programmazione economica, quale l'Osservatorio delle politiche
regionali, per verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi
nelle aree deboli rappresenta un'ulteriore iniziativa per garantire
l'effettivo dispiegarsi della politica regionale.
La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo
sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla
riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli
di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel
funzionamento della Pubblica amministrazione. Per conseguire tale
obiettivo va rilanciata l'azione di programmazione degli
investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica
come strumento di sostegno alle attività produttive. In particolare,
devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture
metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia
e telecomunicazioni, nell'ambiente e nella riorganizzazione del
settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del consiglio dovrà
assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e
della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche
strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di
informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di
maggiore interesse per lo sviluppo produttivo e sociale.
Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l'avvio di
azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione
delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove
attività produttive. Il Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed il Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del
consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento
delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con
maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle
agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di
programma.
La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione
delle condizioni ambientali che consentano un recupero di
competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la
loro importanza sia sotto l'aspetto produttivo, sia sotto quello
della generazione di attività agro-industriali e di servizio ad esse
collegate.
Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze
di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e
piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la
generazione di residui passivi per l'insorgere di problemi
procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i
provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la
riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la
realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.
Inoltre, l'azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà
essere distribuita in modo tale da poter favorire l'impiego
aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle
aree dove più grave è la crisi produttiva ed occupazionale.
Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale
privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento della
dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali
investiti, attraverso l'utilizzo di apposite strutture di "project
financing". Tali strutture potrebbero interessare, in via
sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche.
In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra
le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali
per definire le linee di intervento più appropriate atte a
promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate, anche
attraverso una valida politica di infrastrutturazione con
particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività
produttive.
I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:
a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento
individuato in armonia con le scelte che verranno operate dalla
Comunità europea;
b) l'individuazione di interventi infrastrutturali a livello
regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con
l'obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua
qualificazione tecnologica;
c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella
fase transitoria di definizione del nuovo intervento regionale;
d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello
regionale, con la realizzazione di accordi di programma
Stato-Regioni ed attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti
privati (partenariato);
e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate
agli interventi pubblici e all'erogazione dei pubblici servizi, ai
fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;
f) la concentrazione nelle aree individuate dell'azione di
qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà
produttive a maggior specificazione tecnologica;
g) la piena e completa attivazione della legge n. 317/1991 al fine
di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie
imprese.
Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la
nuova politica regionale possono essere così individuati:
a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base
delle analoghe iniziative intraprese a livello nazionale,
inizialmente limitate al settore sanitario ed in quello del
trasporto locale;
b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni
regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per
l'infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure
relative ad atti di concessione ed autorizzazione;
c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura
procedurale (anche in conseguenza del decreto legislativo n.
29/1993), che permettano una rapida approvazione ed attuazione degli
interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati
strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi
prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una
rapida cantierizzazione delle opere già approvate.
5. Politica delle tariffe
Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l'impegno del Governo a
perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente
con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione. Tale obiettivo è stato
perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al
fine di mantenere l'obiettivo della riduzione dell'inflazione e, nel
contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di
investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare
la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo
1993-94.
Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto
limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico,
quali il contenimento dell'inflazione, bensì deve anche essere
utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi
pubblici.
La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di
investimenti del sistema delle imprese, unitamente all'avvio del
processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici,
impone l'esigenza di superare la logica del contenimento delle
tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla
redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti
lo sviluppo degli investimenti.
A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività,
raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi
effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di
autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli
investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto
importante prevedere una graduale correzione della struttura delle
tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori
Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non
operano in regime di monopolio.
Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si
dovranno inoltre tutelare le esigenze dell'utenza, anche con
riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti
indotti sul livello dei prezzi, definendo standards qualitativi
determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori paesi
industrializzati, su cui si eserciterà l'attività di regolazione. A
tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità
autonome che, in sostituzione dell'attività attualmente svolta dalle
amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture,
garantiscano o, con una continua, indipendente e qualificata azione
di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette
autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire
l'espressione delle esigenze dell'utenza. Dovranno altresì adottare
una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi
attraverso lo strumento del "price cap" e dei contratti di
programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno
previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al
fine di assicurarne comportamenti coerenti.
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[4] Legge 22 novembre 2002, n. 268
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002
HYPERLINK "http://www.parlamento.it/parlam/leggi/" \l "conve" Legge di conversione
HYPERLINK "http://www.parlamento.it/parlam/leggi/" \l "decreto" Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.)
3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3.Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola
1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.
Art. 4.Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999
1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca".
Art. 5.Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.
Art. 5-bis.Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.
Art. 6.Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione";a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le universita'";c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".
Art. 7.Attivita' di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma".
2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997.
Art. 7-bis.Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle universita'
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
Art. 8.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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[5] L 12/06/1990 n.146 (come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83)
Legge 12 giugno 1990, n. 146 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 137). - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge (1) (2).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
NORME PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Articolo 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Articolo 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 (1) (2).
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma (1) (3).
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori (1) (2).
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies (1).
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1996, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.
(3) Vedi, anche, il d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e il Provv. p.c.m. 14 febbraio 1997.
Articolo 2/bis
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Articolo 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (1).
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (1) (2).
3. (Omissis) (3).
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e sul pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (4).
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (5).
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h) (5).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente (5).
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2 (5).
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presento articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio (5) (6).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 57, ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(4) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(6) Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 (art. 16, l. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Articolo 6
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge due commi all'art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 7
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 5, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 7/bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 8
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 9
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (1).
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 (art. 16, l. 11 aprile 2000, n. 83).
Articolo 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Articolo 11
1. (Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 330 e 333, c.p.
Articolo 12
1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza (1).
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione (2).
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 12, l. 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio dei diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerarsi indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità dei servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire l'ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alla misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c), d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indìce, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure Individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 15
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il quinto comma dell'art. 11, l. 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 16
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 18
1. (Omissis) (1).
2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.
(1) Sostituisce i commi ottavo e nono dell'art. 6, l. 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
Articolo 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1º aprile 1981, n. 121 (1).
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 13, l. 11 aprile 2000, n. 83.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 11 aprile 2000, n. 83.
Articolo 20/bis
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, l. 11 aprile 2000, n. 83.
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ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 7 agosto 1998PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIEPER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIE PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALEART.1OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato il........, nel testo è indicato come "CCNL quadro del..........)
PARTE PRIMAMODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 2AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII1" parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN 4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998. 5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
ART. 4NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
ART. 5COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti ;b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del .......;c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il........2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;b) diritto ai permessi retribuiti ;c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ..........d) diritto ai permessi non retribuiti;e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
ART. 8DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. 2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
ART. 9INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTI2" art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTI2" art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
ART. 11NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART.12ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.
ART 13NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDARegolamento per laDisciplina deIl'elezione della RSU
ART.1MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonchè le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
ART. 3ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
ART. 5COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII1" art. 1 del presente regolamento.2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:- elezione del presidente;- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;- ricevimento delle liste elettorali;- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;- compilazione dei verbali;- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;- trasmissione dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII1" art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
ART. 7SCRUTATORI
1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato
ART. 8SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
ART. 9SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10PREFERENZE
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII1" art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII7" art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
ART. 13ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
ART. 16OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII1" art. 1, comma 1, del presente regolamento.2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTI12" art. 12 - parte I del presente accordo.4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ARTII6" art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19COMITATO DEI GARANTI
1.Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 20COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono. TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti : · Ministeri · Enti Pubblici non economici· Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione· Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:· Regioni ed Autonomie Locali· Scuola · Università· Servizio Sanitario Nazionale· Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.· Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI· Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento2 % di 1250 25· Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento metà più uno degli aventi diritto (1250 / 2 + 1) 626 · Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del Dipendenti da 0 a 200 3 da 201 a 500 3da 501 a 800 3da 801 a 1100 3da 1101 a 1250 3TOTALE 15· Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio Numero votanti / seggi da assegnare1250 / 15 QUORUM 83· Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi
LISTAVOTIQUORUMSEGGIRESTIA45083535B29083341C38083448D13083147Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:
LISTASEGGITOTALEA55B33C4 + 15D1 + 12
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I
Amministrazione .............................. Comparto .................... Data elezioni ...............Indirizzo .................................................. Comune ....................................... Provincia..................................Regione..............................
Collegio1) ...............2) ..............3) ..............4) ...............5) ...............TotaleGeneraleTotale Generale% Validità elezioniMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMaschiFemmineMFAventi DirittoVotantiRISULTATI
Schede valide ............. Schede bianche .................... Schede nulle .................Totale schede scrutinate ...........................
Lista 1Lista 2Lista 3Lista 4Lista 5Lista 6Nome O.S. proponenteVotiRIPARTIZIONE SEGGI
Aventi diritto........................................ Votanti......................................Seggi da ripartire.......................................
Lista 1Lista 2Lista 3Lista 4Lista 5Lista 6Voti ottenutiSeggi assegnatiSeggi attribuitiTotale seggiLa Commissione Elettorale(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)
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[7] CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO 9 agosto 2000PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVENEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 2001 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa: Firmato e le seguenti Confederazioni sindacali:CISL Firmato CGIL Firmato UIL Firmato CONFSAL Firmato CISAL Firmato RDB CUB Non Firmato Nel corso della riunione avvenuta alle ore 10,30 le parti suddette prendono atto che:- ai sensi dell'art. 6, comma 6, la UIL ha comunicato che le proprie organizzazioni di categoria già UIL enti locali ed UIL sanità, unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro denominazione in "UIL FLP" ;(ERRATA CORRIGE: per errore materiale è stato scritto UIL FLP anzichè UIL FPL. Leggasi UIL FPL.)- la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA UNAMS è una federazione e non una confederazione ed i distacchi di pertinenza vanno riportati nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali delle due tavole;- all'art. 6, comma 5 dopo le parole "lett. c)" vanno aggiunte le parole "CCNQ 7 agosto 1998"Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 2001 nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVENEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001ART. 1Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.6. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Distacchi, permessi ed aspettative sindacaliART. 2Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali , per la durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1.2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998. 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 2005 primo biennio economico 2002 2003.4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.
Art. 3Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.2. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47 minuti per dipendente. 4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalità del comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 365. Nel comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale è stata istituita l' area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area.6. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 4Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi b) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi , accantonati in attesa dell'accordo dell'art. 2, comma 5.c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n. 107 distacchi per il solo comparto scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, 2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 419.162 ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni sono accantonate in attesa dell'esito di giudizi pendenti.3. Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri ( ricompreso in quello generale del comma 2) è pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.4. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001. 2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate come rappresentative (tenuto conto per le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.5. Nel comparto scuola, in prima applicazione del presente contratto, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 è spostato al 31 luglio 2000. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purchè intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto.7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.
8.D.Lgs. N.297/94 (articoli citati nel testo contrattuale)
[8] Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti.3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491.4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.
Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere.
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Art. 453 - Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 484 - Ricorso
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 485 - Personale docente
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:a) la censura;b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;e) la destituzione.3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492
Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali
1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonché negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre.3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.4. La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto sopra disposto.
Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente
Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all'estero
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita.
Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'articolo 673.3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658.4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Articolo 658
Assegni di sede.
1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000013276&" decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=01LX0000008684&" legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.
9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati:
Assegno
mensile lordo
lire
A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE
IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE E PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
UNIVERSITARIE STRANIERE:
1. Ispettore tecnico . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000
2. Direttore didattico con funzioni ispettive. . 1.560.000
3. Preside di istituto di istruzione superiore . 1.534.000
4. Preside di scuola media . . . . . . . . . . . 1.534.000
5. Direttore didattico . . . . . . . . . . . . . 1.534.000
6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra
presso università istituti superiori e
conservatori stranieri. . . . . . . . . . . . 1.400.000
7. Docente incaricato della presidenza di
istituto di istruzione secondaria superiore . 1.311.000
8. Docente nelle scuole secondarie superiori o
presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di secondo grado . . . . . . . . . 1.260.000
9. Lettore incaricato anche di attività extra
accademiche . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260.000
10. Docente incaricato della presidenza di scuola
media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.219.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna
incaricato di funzioni direttive. . . . . . . 1.165.000
12. Lettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160.000
13. Docente nelle scuole medie o presso istituti
stranieri di istruzione secondaria di primo
grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.151.000
14. Docenti diplomati degli istituti di
istruzione secondaria superiore . . . . . . . 1.105.000
15. Insegnante elementare o di scuola materna o
presso istituti stranieri di istruzione
primaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105.000
B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED
AUSILIARIO (A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE:
16. Responsabile amministrativo . . . . . . . . . 1.105.000
17. Assistente amministrativo . . . . . . . . . . 949.000
18. Collaboratore scolastico. . . . . . . . . . . 805.000
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.
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9. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA (art.18 CCNL 26 maggio 1999)
[9] 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
flessibilità degli orari di lavoro;
fruizione del part-time;
processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione. 5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
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[10] DLgs 26/03/2001 n.151
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96). - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Articolo 16
Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Articolo 17
Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Articolo 28
Congedo di paternità (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 32
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fattosalvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Articolo 39
Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Congedi per la malattia del figlio
Articolo 47
Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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[11] Legge 23 dicembre 1977, n. 937 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 355). -- Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 1
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle normevigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
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[12] PORTATORI DI HANDICAP
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Articolo 33
Agevolazioni.
1. (Omissis) (1).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (2).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (2).
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (2).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (3).
(1) Comma abrogato dall'art. 86, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Comma così modificato dall'art. 19, l. 8 marzo 2000, n. 53.
(3) Vedi art. 20, l. 8 marzo 2000, n. 53.
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[13] PORTATORI DI HANDICAP
Legge 27 ottobre 1993, n. 423 (in Gazz. Uff., 27 ottobre, n. 253). -- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo unico
1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.
Allegato unico
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 324
All'art. 1:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente»;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al sindaco del comune» sono inserite le seguenti: «o ad un suo delegato»;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «alla conferenza dei sindaci» sono inserite le seguenti: «o loro delegati»;
al comma 4, dopo le parole: «La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti» sono inserite le seguenti: «o da un suo delegato»;
al comma 5, dopo la parola: «esaminano» sono inserite le seguenti: «ed approvano»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo art. 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.»;
al comma 8, terzo periodo, le parole: «al doppio della predetta somma.» sono sostituite dalle seguenti: «al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati.»; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore staordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato.»; e al quinto periodo, le parole: «Per i pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i dipendenti pubblici e privati»;
il comma 12 è soppresso.
All'art. 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: «uno psicologo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.»;
al comma 3, le parole: «, e comunque per non più di un anno» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
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[14] DPR 9 ottobre 1990, n.309
TITOLO XI
Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Articolo 120
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019647&" (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98" (24/a).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98up" (24/a) Il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039855&" D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 120, quinto comma, e dell'art. 121, primo comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 121
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019647&" (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99" (24/a).
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99up" (24/a) Il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039855&" D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 120, quinto comma, e dell'art. 121, primo comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 122
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019647&" (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 123
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019647&" (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
Articolo 124
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019647&" (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014367&" legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000008390&" legge 13 dicembre 1986, n. 874 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100" (25), disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
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[15] Articolo 35 legge 27.12.2002, n.289
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazio- - 60 - nale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta` d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta`, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia` comprese in cattedre costituite fra piu` scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresi` ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita` scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita` permanente ai compiti di istituto puo` chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia` collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo.I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia` disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita` di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autoriz- - 61 - zata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita` e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita` dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002- 2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza.La indisponibilita` dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta`.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilita` di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.
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[16] T.U. 10.01.57, n.3
Art. 69.- Aspettativa per motivi di famiglia.
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 70.- Cumulo di aspettative.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
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[17] Art. 3 dpr n.399/88
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000008678&" legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000008678&" legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
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[18] Legge 20 maggio 1982, n.270
43. Docenti di educazione fisica senza titolo.
I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, di servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82" (28/b).
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82up" (28/b) La corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=191727358&KEY=08SC0000012833&" sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 180 Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il coseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità.
44. Norme particolari per docenti di educazione musicale.
I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 19801981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 19801981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
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[19] Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (in Gazz. Uff., 12 settembre, n. 250). - Decreto convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638 (in Gazz. Uff., 21 novembre 1983, n. 310). -- Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
Articolo 5
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro (1).
13. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.
15. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (2).
(1) Vedi il d.m. 15 luglio 1986.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
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[20] D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1" (1).
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" L. 15 marzo 1997, n. 59 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "2" (1/circ).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1up" (1) Pubblicato nella Gazz. 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Costituzione;
Visto l'articolo 21 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010055&" legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Visto il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015002&" decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015002&" decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
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TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
Capo I - Definizioni e oggetto
1. Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
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2. Oggetto.
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
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Capo II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
3. Piano dell'offerta formativa.
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
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4. Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001357&" legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010051&" legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
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5. Autonomia organizzativa.
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
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6. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
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7. Reti di scuole.
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
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Capo III - Curricolo nell'autonomia
8. Definizione dei curricoli.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3" (1/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3up" (1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045454&" D.M. 26 giugno 2000, n. 234.
9. Ampliamento dell'offerta formativa.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
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10. Verifiche e modelli di certificazione.
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
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11. Iniziative finalizzate all'innovazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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Capo IV - Disciplina transitoria
12. Sperimentazione dell'autonomia.
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (2).
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 130 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministro della pubblica istruzione, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (2/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4up" (2) Le Sezioni riunite dalla Corte dei conti, con delibera n. 31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5up" (2/a) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000049877&" D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352 (Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224).
13. Ricerca metodologica.
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
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TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
Capo I - Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
14. Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche.
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010130&" decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023610&" decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023615&" decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (2/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6up" (2/b) Comma aggiunto dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000049877&" D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352 (Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224).
15. Competenze escluse.
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
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16. Coordinamento delle competenze.
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025116&" decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7" (3).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7up" (3) Le Sezioni riunite dalla Corte dei conti, con delibera n. 31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
TITOLO III
Disposizioni finali
Capo I - Abrogazioni
17. Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009786&" legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010032&" decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: «e del consiglio scolastico distrettuale», 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: «settimanale» e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole «e ad otto decimi in condotta»; articoli 193-bis e 193-ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
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[21] HYPERLINK "http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l059_97.html" Legge 15 marzo 1997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa(in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997)
Capo IV
Art. 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
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[22] Durata dellora di lezione di lezione
C.M. 22 settembre 1979, n. 243:
Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolverne i problemi con- nessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare lattenzione responsabile delle SS. V.V sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l anno scolastico 1979-80.
.È infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondano alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti,le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionali, dei provvedimenti medesimi
"A tal proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS. VV .promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuole e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della pendolarità.
Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità; ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979-80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980-81 possa pervenire a completamento.
Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei,quali ,l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che.dunque resta determinata in sessanta minuti;
h) nei giorni della settimana nei quali l' orario delle lezioni e di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria, senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni - esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla sua indicata lettera b) e anche c) -si riferiscono soltanto a un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare un ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.
Potrà inoltre, essere valutata la opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni a orario pieno.
Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegi ali ,competenti -consiglio di istituto e collegio dei docenti -restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti collegi, dovrà poi chiedere alle SS. VV .l' atorizza zione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con carattere di revocabilità in qualsiasi momento.
Le SS. VV ., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico1979-80.
C.M. 3 luglio 1980, n. 192:
Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980-81 si confèrmano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 243, prot. n. 1695/47/VL, de122 settembre 1979
Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentante e documentate ed autorizzare, caso per caso, con,provvedimento motivato eventuali riduzioni ai orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.
Le disposizioni sopra riportate sono state confermate anche per gli anni scolastici successivI con le CC.MM. 16 settembre 1987, n. 281 e 2 dicembre 1994, n. 346, ed è da ritenere che i cri teri adottati saranno conservati fino a organica revisione della materia.
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[23]
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto scuola anni 1998-2001(Nel testo sono già stati corretti gli errori materiali siglati il 31 agosto)
Rapporto di lavoroArt. 1 Finalità del contratto integrativo Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazioneArt. 4 scuole situate nelle zone a rischio Art. 5 scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Formazione Art. 6 La contrattazione Art. 7 La formazione per il personale della scuola Art. 8 Livelli di attività Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarieArt. 11 Standard organizzativi e di costo Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche Art. 14 I soggetti che offrono formazione Art. 15 Formazione in ingresso Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolasticiArt. 24 Contratto integrativo annuale per lanno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche Art. 25 Compenso individuale accessorio Art. 26 Il fondo dellistituzione scolastica Art. 27 risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000 Art. 28 parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche Art. 29 maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio Art. 30 attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo dellistituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica Art. 32 Attività complementare di educazione fisica Art. 33 Indennità di direzione Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale informatizzato Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico Norme di area Docenti Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dellOfferta Formativa Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa gratuita Capi d'Istituto Art. 40 conferimento di incarichi ai capi d'istituto Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto Art. 42 Mobilità dei capi distituto Art. 43 sviluppo professionale
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario Art. 44 sistema della formazione Art. 45 aggiornamento Art. 46 Formazione Specialistica Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale allinterno dellarea Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori Art. 49 corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale Ata Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA Art. 53 ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario Mobilità Art. 54 Mobilita territoriale e professionale del Personale docente, educativo ed ata Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nellambiente di lavoroArt. 57 Finalità Art. 58 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali Art. 60 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza Art. 61 Norme di rinvio
Allegato n. 1 intesa Allegato n. 2 Province e aree metropolitane Allegato n. 3 aree di individuazione delle funzioni strumentali al piano dellofferta formativa Allegato 4 Tematiche per laggiornamento del personale Ata Allegato 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi Allegato 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui allart.50 Allegato 7 graduatorie distituto per lindividuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive TABELLA "A" misure del compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999 TABELLA "A/1 misure del compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999 TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il calcolo dellindennità di direzione TABELLA "C" misure economiche dei parametri per il calcolo dellindennità di amministrazione TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA TABELLA "D2" Misure lorde tabellari dellindennità di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare dellindennità di bilinguismo e trilinguismo TABELLA "F" risorse per la formazione TABELLA "G" risorse del fondo dellistituzione scolastica
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Rapporto di lavoro
Art.1Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art.2Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo lappartenenza alle diverse aree professionali.
Art.3Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dallart. 4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.
Particolari tipologie di situazione
Art. 4scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nellIntesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.3. Le risorse ammontano, in ragione danno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dallanno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dallUnione Europea.4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per lanno scolastico successivo. 5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per lanno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dallart.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nellart.2 dellIntesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e lindividuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando lappesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel progetto.8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui allart.3 dellIntesa.10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dellinfanzia e da scuole della fascia dellobbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui allart.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.14. Il capo distituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.15. Il compenso è pari a:
·ð £. 5.000.000 per i capi d istituto;
·ð £. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l intero orario settimanale di insegnamento;
·ð £. 2.500.000 per il responsabile amministrativo
·ð £. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della sua applicazione.
Art.5scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Al fine di sostenere lopera del personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e lintegrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nellinsegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte allaccoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di confronto per lattuazione dellart.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
Formazione
Art.6La contrattazione
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti per lorganizzazione della formazione del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dellattività formativa. Per lanno 1999 il contratto integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dellanno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale. 4. Nellambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30 giorni dallemanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.5. Per accrescere lefficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde ununica unità/struttura dellamministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.
Art.7La formazione per il personale della scuola
1. Lamministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha lobbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché allampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ata la formazione è funzionale allattuazione dellautonomia e alla crescita professionale nellambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dellautonomia.3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate, in particolare, allattuazione dellautonomia scolastica, allinnovazione metodologico - didattica, allespansione dellistruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo, post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro, alleducazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nellambito dellaggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per lattività di ricerca e di ricerca-azione. Le attività di formazione possono essere svolte sia allinterno delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.
Art.8Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dellinsegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia direttamente sia allinterno dellofferta disponibile sul territorio.2. Lamministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.3. Allamministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per lanno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata allattuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
Art.9Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. LOsservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione allarricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale. 2. LOsservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dellamministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.3. LOsservatorio può avvalersi del contributo di esperti. 4. I compiti dellOsservatorio sono definiti dallart.12 comma 4 del C.C.N.L..5. LOsservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente lOsservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per lOsservatorio.
Art.10Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
·ð per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
·ð dal 10% al 15% all amministrazione periferica;
·ð per non più del 35% all amministrazione centrale.
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% allamministrazione centrale.
Art.11Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.2. Per quanto si riferisce allorganizzazione, gli standard sono:
·ð distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;
·ð impostazione degli interventi per progetti;
·ð organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi finalizzati;
·ð individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum professionale;
·ð certificazione delle competenze raggiunte;
·ð valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell offerta nell ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:
·ð finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di tecnologie nella formazione a distanza);
·ð adozione di criteri di economicità con confronto comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
·ð sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da altri soggetti;
·ð previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete, partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli profili professionali.
·ð controllo di gestione dei progetti di formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art.12Il diritto alla formazionedel personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale. 2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. 3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, unarticolazione flessibile dellorario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2.4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dellorario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e liscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dellinfanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante laccesso a percorsi universitari brevi finalizzati allintegrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari. 6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane per favorire laccesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi. 7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nellambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.8. Allinterno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dellorario di lavoro.9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di azione dallamministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e allapprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze. 11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione lamministrazione scolastica si impegna a sperimentare nellanno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione.13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce uninformazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per laggiornamento ai soggetti sindacali di cui allart.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art.13Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dellattività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dallamministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
·ð promosse prioritariamente dall amministrazione;
·ð progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
·ð proposte da soggetti esterni e riconosciute dall amministrazione.
Art.14I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dellaccreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dellamministrazione delle iniziative di formazione.2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e lelaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dellattività formativa svolta, del livello di diffusione e delleffettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, allispezione.3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per laccreditamento di soggetti i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
·ð la missione dell ente o dell agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
·ð l attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
·ð l esperienza accumulata nel campo della formazione;
·ð le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
·ð l attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
·ð il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
·ð la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
·ð il ricorso alle tecnologie dell informazione e della comunicazione;
·ð la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
·ð la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
·ð la disponibilità a consentire il monitoraggio, l ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dallamministrazione.5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dallamministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dallamministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. 8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui allart.12, comma 12, linformazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
Art.15Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione lanno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. 2. Limpostazione delle attività tiene conto dellesigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e lapprofondimento teorico.3. Nel corso dellanno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dellacquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Art.16Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nellambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art.17Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dallart.28, comma 1 del C.C.N.L., lOsservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. Lamministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
·ð in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con un impostazione modulare e, ove possibile, in parte a distanza;
·ð l amministrazione periferica assicura, con un adeguata programmazione, che siano garantite l offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli interventi;
·ð i corsi saranno realizzati dall amministrazione periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nellanno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art.18Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio lamministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dellinformazione e della comunicazione. 2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dellOsservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
Art.19Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate lamministrazione promuove lorganizzazione di seguenti attività formative:
·ð pronto intervento linguistico,
·ð corsi specifici sull insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall italiano,
·ð approfondimento delle tematiche dell educazione interculturale,
·ð produzione e diffusione di materiali didattici.
2. A seguito di specifiche intese i corsi per l insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall italiano, possono anche essere offerti dall Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione. 3. Per limpostazione e lorganizzazione delle attività le scuole e lamministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione lamministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dellimmigrazione.
Art.20Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono lacquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e lattivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con lOsservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze). 3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche allevoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra listruzione e la formazione professionale. 4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione, lorganizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art.21Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni lofferta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con leventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione e anche in collaborazione con le Università.3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi realizzati nel contesto dellazione dellOsservatorio nazionale.
Art.22Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dellart.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dallart.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art.23Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art.24Contratto integrativo annuale per lanno finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato dallallegata tabella F.2. Per lanno finanziario 1999, lutilizzazione delle risorse disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per lintero periodo quadriennale di valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:
·ð arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
·ð riconversione e riqualificazione professionale;
·ð promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari opportunità;
·ð progettazione e avvio della formazione del personale docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;
·ð progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
·ð realizzazione della formazione dei capi di istituto;
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi allesercizio finanziario 1999 e con lutilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di completamento. 4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell attività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
·ð previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione con l Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del servizio ispettivo tecnico;
·ð inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per lanno 1999.
Distribuzione delle risorse economiche
Art.25Compenso individuale accessorio
1. A norma dellart.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a. dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per lintera durata dellanno scolastico;
c. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente allanno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nellambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato allinterno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dallart.49 del C.C.N.L..7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto allorario risultante dal contratto.9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nellanno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dellart. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dellistituzione scolastica.
Art.26Il fondo dellistituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dellistituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sullorganizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e allampliamento dellofferta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. 2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.
Art.27risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate nellallegata tabella G;2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dallistituzione scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dellUnione Europea, da enti pubblici o soggetti privati;3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dallart.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dallart.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità didattica.4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente contratto:
a. la quota già utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di amministrazione;
b. la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
5. Per lanno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dellanzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui allart.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato.6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate:
A. per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per lerogazione di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole sedi di centri territoriali permanenti per leducazione degli adulti e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
B. per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
a. per lassegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
b. per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3;
c. per una quota, pari a 500 milioni per lerogazione al personale docente ed educativo dellindennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi dallAmministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
d. per una quota pari a 2 miliardi per lerogazione del compenso per leffettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e delle scuole speciali statali;
e. per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29 .
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nellesercizio successivo.9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia a livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al numero dei posti previsti nellorganico di diritto per il personale docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.
Art-28parametri finanziariper il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dellistituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
a. £. 693.000 per ciascun posto previsto nellorganico di diritto per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle accademie e conservatori;
b. £. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto nellorganico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
c. £. 900.000 per ciascun posto previsto nellorganico di diritto per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi.
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
a. £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena;
b. £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri;
c. £. 2.000.000, per listituzione scolastica individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per lattività dei centri territoriali permanenti per leducazione per gli adulti;
d. £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ata (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione alleffettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.
Art.29maggiorazione del fondoa favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui allart.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dellistituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.2. Ai fini dellerogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole tale da consentire lerogazione di una significativa maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le strategie necessarie allaccoglienza e allintegrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.3. In prima applicazione, lAmministrazione, acquisite le informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, dintesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure di erogazione di detta somma. 4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art.30attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. Listituzione scolastica, nellimpiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o distituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti . 3. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
b. le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre lorario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti allarricchimento e alla personalizzazione dellofferta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dallart.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
c. le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dallart.42, comma 3 - lettera a) del CCNLScuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre lorario dobbligo, ovvero nellintensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dellorario di lavoro connesse allattuazione dellautonomia;
e. attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo distituto, di cui allart.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
f. ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o distituto nellambito del POF.
Art.31Criteri di retribuzionea carico del fondo dellistituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dellorario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dellora di lezione e allampliamento del funzionamento dellattività scolastica, previste nel regolamento sullautonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dellistituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.
Art.32Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nellavviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nellambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dallart.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nellistituzione scolastica.3. Ai docenti coordinatori provinciali per leducazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art.33Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , allart.21, prevede che ai capi distituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione. 2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.3. Lindennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dellart.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo distituto titolare o reggente lindennità in parola viene corrisposta dallistituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo distituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.5. Lindennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
a. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
b. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
c. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6. Lindennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nellanno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio lindennità stessa è ridotta nella medesima misura.7. Alla liquidazione dellindennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per limporto di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5. 8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dallart.50 del C.C.N.L. lindennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità: I - relativamente allimporto base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dallistituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dallultima scuola di titolarità.
9. Lindennità in questione compete, relativamente allimporto in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi distituto in servizio nelle scuole italiane allestero.10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dallerogazione dellindennità in questione al personale che sostituisce il capo distituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato allindennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse. 11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dellindennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.12. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno al presente istituto contrattuale e a quello relativo allindennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dellart.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dellindennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi. 13. Gli oneri relativi allindennità aggiuntiva di direzione di cui allart.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per lanno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dallart.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . Limporto lordo tabellare dellindennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per lerogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.14. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.
Art.34Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L., allart.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione. 2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma lindennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie lindennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, lindennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto limporto del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.4. Lindennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per lindennità di direzione a favore dei capi distituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.5. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33. 6. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.
Progetti specialiArt.35Snellimento burocraticolibretto personale informatizzato
1. In attuazione dellart.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per lattivazione di un progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.2. Listituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare larretrato esistente.Il libretto conterrà di ogni persona:
·ð i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il domicilio, il recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
·ð i titoli di studio e professionali;
·ð i servizi militari o equiparati, con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·ð i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche, con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·ð i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico, Aziende autonome, Libere Università, con l indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·ð i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
·ð l anzianità ai fini giuridici ed economici e soltanto ai fini economici posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi dellart.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dallart.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.Dallinizio dellanno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.3. Lindividuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
·ð qualifica;
·ð professionalità;
·ð esperienza;
·ð capacità di proposta di soluzione.
4. L avvio della procedura è prevista con l inizio dell anno 2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate dallamministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sullentità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità dellattività al fine di raggiungere lobiettivo prefissato nei tempi stabiliti.
Art.36Monitoraggio e recupero degli arretratirelativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
1. Dallinizio dellanno scolastico 1999/2000 da parte dellAmministrazione Centrale sarà avviata unattività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio. Lattività di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre dellanno 2000. Conclusa la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di attuazione del progetto. 2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente art.35. Per la complessità della natura dei provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di formazione.3. Con riguardo alleffettiva consistenza dellarretrato e delle unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.
Norme di areaDocenti
Art.37Funzioni Strumentali al Piano dellOfferta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane allestero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione dintesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana allestero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui allultimo periodo del presente comma.Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dallart.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dellattività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con linsieme dei docenti EDA in servizio nel centro.Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dallinizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui allart.17 del presente contratto. (formazione)La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per lintera durata dellincarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dellart.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui allart.14 del C.C.N.L..Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione. 6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
Art.38Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
·ð i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee;
·ð i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:
·ð i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
·ð le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6. 3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
1. linguistico storico filosofico artistico-espressiva
2. scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane allestero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi successivi. Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta allaccertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dellaggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999.7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dellunità didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato dal provveditore agli studi.10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato.11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della specificità del profilo professionale di detto personale.12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto.13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per lerogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nellanno 1999 dal C.C.N.L. allistituto previsto dallart.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.
Art.39Personale docenteavente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze economiche di spettanza.
Capi d'Istituto
Art.40conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. LAmministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1. coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
2. reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
3. tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4. coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
5. progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi lAmministrazione tiene conto:
dellesito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente contratto integrativo.
della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
della congruità di tale competenza rispetto allincarico da affidare;
della compatibilità dellincarico con il pieno assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
della disponibilità degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dellincarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione delloggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dellAmministrazione che conferisce lincarico.4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà lAmministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..5. Presso lamministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dallamministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso allamministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dellelenco possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi distituto da soggetti diversi dallamministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dallart.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.41Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente. Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.Nellambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per lattivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione.3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo distituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell ambito del piano dell offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d istituto in ordine a:
·ð direzione e organizzazione dell istituzione scolastica;
·ð relazioni interne ed esterne;
·ð innovazione e sviluppo;
·ð valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nell Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e allattuazione dellautonomia.4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo distituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate. 5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato. Lindennità è attribuita in una unica soluzione al termine dellanno scolastico di riferimento.8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del capo distituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allart.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
Art.42Mobilità dei capi distituto
1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per linquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nellambito della scuola secondaria di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo lapplicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una allaltra fascia riconoscendo come requisito di precedenza labilitazione per uno degli insegnamenti dellistruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e criteri generali :
semplificazione e snellimento delle procedure;
adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento del sistema stesso;
ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dellassegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;
disciplina dellordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per lesercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le disposizioni relative alla mobilità dufficio del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.
Art.43sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art.44sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
a. aggiornamento;
b. formazione specialistica;
c. formazione finalizzata alla mobilità allinterno dellarea;
d. formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che prevede lacquisizione di crediti formativi da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.3. LAmministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
nella.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nellanno 2000 e nellanno 2001, secondo lordine delle graduatoria previste dallallegato 7 allart.50. Inoltre a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità professionale allinterno della stessa area per il riassorbimento delleventuale soprannumero
a partire dalla.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
a partire dalla.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
4. Ai sensi dellart.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire lassolvimento della frequenza dei corsi.. 5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. Lorganizzazione è affidata allAmministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dellAmministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dallIspettorato per lIstruzione Artistica.6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, questultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze. Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto.
Art.45Aggiornamento
1. Laggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dellautonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. LOsservatorio di cui allart.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui allallegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.
Art.46Formazione Specialistica
1. Per lattribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati percorsi di formazione.2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per lassunzione di specifiche responsabilità .3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nellallegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui allallegato 7.
Art.47Formazione finalizzata alla mobilità professionaleallinterno dellarea
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi allinterno della medesima area ai sensi dellart.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale con soprannumero.
Art.48Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di unarea a un profilo di area superiore.2. Il personale che consegue lidoneità per il passaggio dallarea A) allarea B) e dallarea B) allarea C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie di cui allart.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dallarea A) allarea B) - e del 30% - per il passaggio dallarea B) allarea C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui allart.6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dellamministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L. per laccesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dellanzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nellarea di appartenenza.5. Laccesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.6. I percorsi formativi per il passaggio dallarea A e larea B (distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore. I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) allarea C) (distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.7. Laccesso allarea D, è riservato per il 30% dei posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dellarea C) e del profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio allarea D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale o regionale.9. Ai sensi dellart.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per la.s.1999/2000 10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo i posti disponibili annualmente dellarea B e dellarea C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui allart.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
Art.49corsi di formazione per il conferimentodel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui allart.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .2. I corsi di formazione hanno lobiettivo di favorire lacquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire lesercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi. 3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività daula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza, questultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati nellallegato 5 al presente contratto.5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli culturali e professionali. I criteri per lindividuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i corsisti.7. I corsi di formazione si svolgono nella.s.1999/2000 e vi partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000. 8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dellart.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate dallart.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite nellallegato 5 del presente contratto.10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è situata listituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace organizzazione dellattività corsuale il personale in argomento presenta allUfficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.11. Leffettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.13. Lorganizzazione dei corsi è affidata allAmministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per lattuazione e la gestione finanziaria dei corsi lAmministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche. 14. E istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.
Art.50Funzioni perla valorizzazione della professionalità del personale Ata
1 - Il presente articolo attua lart.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nellallegato 6 al presente contratto.2 - Il Capo distituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo lordine delle graduatorie distituto costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui allallegato 7 del presente contratto.3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS. determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
·ð assistente amministrativo;
·ð assistente tecnico;
·ð collaboratore scolastico;
·ð cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici. 5. - La misura della retribuzione accessoria annua per lesercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:
assistente amministrativo: £. 2.000.000;
assistente tecnico: £. 2.000.000;
cuoco: £. 2.000.000;
collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art.51Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai 20 giorni , dallassistente amministrativo a cui è stato assegnato lincarico di cui allart.50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze2. Il capo distituto attribuisce lincarico di vicario del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi allassistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi. 3. Nei casi in cui non vi siano nellistituzione scolastica assistenti amministrativi aspiranti allesercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo lordine di una graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti lincarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola viciniore.4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui allart.50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dallassistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.
Art.52Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro1.1 - Ai sensi dellart.33 del C.C.N.L. lorario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale allorario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.1.2 - Lorario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.Lorario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui allart.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dellorario dellobbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dellIstituzione scolastica.1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e delleventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se lorario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare lattività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dellattività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
orario di lavoro flessibile;
orario plurisettimanale;
turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.2.1 - Lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura allutenza. Una volta stabilito lorario di servizio dellistituzione scolastica è possibile adottare lorario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nellanticipare o posticipare lentrata e luscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dellofferta formativa, fruibilità dei servizi da parte dellutenza, ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane ecc.). 2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nellutilizzo dellorario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dallIstituzione scolastica.2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con linsieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale3.1- La programmazione plurisettimanale dellorario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva unesigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dellistituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.3.2 - Ai fini delladozione dellorario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dellorario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dellorario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nellanno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dellorario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dellorario di servizio giornaliero e dellorario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.4.2 - I criteri che devono essere osservati per ladozione dellorario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione lintera durata del servizio;b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;c)ladozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;d) listituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dellistituzione scolastica;e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nellarco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nellanno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dellanno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nellistituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dellIstituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;f) lorario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dallinizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi5.1 - Il ritardo sullorario di ingresso al lavoro comporta lobbligo del recupero entro lultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a unora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti lorario di servizio sono retribuite.6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre lorario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dellistituzione scolastica.6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dellistituzione scolastica.6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre lanno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi allanno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dellistituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.7.1 - Lorario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dellattività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dellorario di lavoro - 35 ore settimanali.8.1- A partire dalla.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dellorario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto allorario ordinario, finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a. Istituzioni scolastiche educative;
b. Istituti con annesse aziende agrarie;
c. Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quantaltro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali9.1- Gli istituti relativi allorario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dallart.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni10.1- Allinizio dellanno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dellattività inerente la materia del presente articolo.Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui allart.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.10.2- Una volta concordata unorganizzazione dellorario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dellistituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..10.3- Listituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dellinteressato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Art.53ridefinizione dotazioni organichedi personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita dallart.31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
a. dotazioni di base distituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);
b. dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore delle scuole collegate o consorziate;
c. assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dallart.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere laccordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
Mobilità
Art.54Mobilita territoriale e professionale del Personale docente, educativo ed ataPrincipi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui allart.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione delle operazioni allinterno delle fasi, anche mediante il riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dellassegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro efficacia.
La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare lequilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità allofferta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dellistruzione. A conclusione del processo di dimensionamento delle scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.233/98, e comunque a partire dallanno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità volontaria sia alla mobilità dufficio.Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle titolarità sono:
·ð mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta dell interessato, per i perdenti posto da trasferire d ufficio, che verranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il titolo di studio posseduto ove non sia possibile nella stessa scuola di appartenenza in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale;
·ð limitazione per un biennio della possibilità di presentare domanda di mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla prima preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della richiesta, come prima preferenza del codice sintetico di un intera provincia o di un distretto comprendente più comuni);
·ð promozione della stabilità del servizio e della continuità dell offerta formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza nellistituto per un adeguato numero di anni.
Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione, riconversione e riqualificazione di cui allart.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base dellanagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente e dellindividuazione del presumibile fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di riconversione, deve essere assegnato, anche dufficio, nellinsegnamento o al profilo coerente con il corso frequentato.
Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni allinsegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti disciplinari.
Attuazione dellart.1, comma 3, della L.124/99, che esclude la possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.
Disciplina dellordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle condizioni e delle modalità per lesercizio delle precedenze nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola per lanno scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre lultima decade del prossimo mese di settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali lAmministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, unapposita commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale. 4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o lutilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
Art.55Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ataPrincipi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego del personale, in funzione delle professionalità possedute e del contenimento delle situazioni di esubero;
tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle dufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle, soltanto a domanda, da fuori provincia;
garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso , profilo;
individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del piano delle disponibilità;
criteri per lassegnazione del personale nellambito dellorganico funzionale di istituto
coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per motivi di salute, ai compiti di istituto.
Art.56Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste nellintesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dellart.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico, come previsto dallart.15 comma 9 del C.C.N.L..2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dellart.33 comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui allart.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico,5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
·ð la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
·ð le funzioni e le mansioni da svolgere;
·ð i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
·ð l inquadramento giuridico ed economico del personale all atto del trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
·ð eventuali specifiche professionalità e/o esperienze particolari acquisite.
6. A seguito degli accordi, lAmministrazione scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dellanno scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso danno scolastico.9. E consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari, debitamente documentate.
Tutela della salute nellambiente di lavoro
Art.57Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dellambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dallarticolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare lintero sistema di prevenzione allinterno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art.58del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nellambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nellambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.Lgs.626/94 prevede lobbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma lavvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nellistituzione scolastica; è altresì consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allart.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, lorganizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa allidoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d. il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista allart.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g. per lespletamento dei compiti di cui allart.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per lespletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dellart.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e lattività sono considerati tempo di lavoro.
Art.59Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza, integrativa di quanto stabilito dallaccordo collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs.626/94.2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori dopera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Art.60osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art.61Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
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[24] D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
Capo IV - Status degli amministratori locali
Articolo 77
Definizione di amministratore locale.
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80up" (*) Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 18, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.
Articolo 78
Doveri e condizione giuridica.
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione .
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(*)Il presente articolo corrisponde all'art. 19, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, e all'art. 26, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000006392&" L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.
Articolo 79
Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente..
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82up" (*) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 80
Oneri per permessi retribuiti.
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000836&" legge 11 marzo 1988, n. 67 .
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83up" (*) Comma così modificato dall'art. 2-bis, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046913&" D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84up" (**) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 81
Aspettative.
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova .
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "85up" (*) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 82
Indennità.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010055&" legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "86up" (*) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 83
Divieto di cumulo.
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.
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Articolo 84
Rimborsi spese e indennità di missione.
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000008509&" legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
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(*)Il presente articolo corrisponde all'art. 25, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
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Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "88" (77/a).
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefìci di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "89up" (*) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 6 dell'art. 26, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.
Articolo 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali.
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.
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(*)Il presente articolo corrisponde all'art. 27, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024550&" L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
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[25]
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
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1. Definizioni.
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010051&" legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (3);
e) per «lavoro supplementare» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014146&" legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (4).
4. Le assunzioni a termine, di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014367&" legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4up" (3) Lettera aggiunta dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5up" (4) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
2. Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale.
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
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3. Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (5);
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7" (6).
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025077&" legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8" (7).
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9" (8).
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10" (9).
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014367&" legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010062&" decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010062&" decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11" (10).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6up" (5) Lettera così sostituita dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7up" (6) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8up" (7) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9up" (8) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10up" (9) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11up" (10) Comma così modificato prima dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, poi dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000049937&" D.L. 28 settembre 2001, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione ed, infine, dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000054654+o+01LX0000055363&" D.L. 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla relativa legge di conversione.
4. Principio di non discriminazione.
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefìci dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014146&" legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12" (10/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12up" (10/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 60 del testo unico approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047963&" D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
5. Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13" (11).
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso àmbito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefìci contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010064&" decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000040316&" legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13up" (11) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14" (12).
2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014146&" legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14up" (12) Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
7. Applicabilità nel settore agricolo.
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
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8. Sanzioni.
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15" (13).
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15up" (13) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047687&" D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100.
9. Disciplina previdenziale.
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012136&" decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000044164&" legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001491&" decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: «Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.».
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16" (13/cost).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16up" (13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014436&" decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000043856&" legge 19 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042661&" decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
10. Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010239&" legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041954&" legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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11. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014436&" decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000043856&" legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010064&" decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000040316&" legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole:
«alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale», nonché l'articolo 13, comma 7, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010051&" legge 24 giugno 1997, n. 196.
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12. Verifica.
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023686&" legge 5 febbraio 1999, n. 25.
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[27] O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola
Con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato si trasmette, in allegato, l'ordinanza concernente l'oggetto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.Con tale testo sono state recepite le innovazioni introdotte, in materia, dalle leggi 28 dicembre 1996 n.662 e 28 maggio 1997, n. 140, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995.In particolare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla durata biennale, e non più triennale dei rapporti di lavoro in parola, nonché sulla possibilità, da parte dei docenti che a decorrere dal 1° settembre 1997 saranno collocati a riposo per anzianità di servizio, di richiedere il mantenimento in servizio con il regime di lavoro a tempo parziale. In sede di prima applicazione tale personale potrà inoltrare la relativa domanda per il prossimo anno scolastico, a condizione che il decreto interministeriale previsto dall'art 1, comma 187, della L. n. 662/96 sia emanato entro l'8 agosto 1997.Per quanto concerne, infine, il regime delle incompatibilità, nel sottolineare la perdurante vigenza del comma 15 dell'art. 508 del testo unico approvato con D.Lgs. 297/94, si evidenziano l'ampliamento delle attività lavorative che la nuova normativa consente di svolgere facendo ricorso al part-time, nonché le sanzioni previste dall'art. 1, comma 61 della legge n. 662 sopra citata, per il dipendente che ometta di denunciare lo svolgimento della prestazione aggiuntiva e di richiedere la trasformazione in tempo parziale del proprio rapporto di lavoro.Con successiva comunicazione saranno resi noti gli estremi di registrazione da parte dell'organo di controllo.
Il Capo di Gabinetto
D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
VISTA la legge 29 dicembre 1988, n. 554 che ha previsto, nell'art. 7, la costituzione, nell'ambito delle amministrazioni civili dello stato, anche ad ordinamento autonomo, di rapporti di lavoro a tempo parziale;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 che ha dettato norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;VISTO l'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;VISTO il D.M. n.334 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre;VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;VISTI gli artt. 46, 47 e 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662;VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 3 del 19 febbraio 1997;VISTA la C.M. n. 128 del 28 febbraio 1997;VISTA la legge 28 maggio 1997, n. 140 di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n.79;RILEVATO che, sulla base della normativa suindicata, il regime delle incompatibilità deve intendersi disciplinato, in particolare, dall'art.508 del Testo Unico n.297/94 con esclusione dei commi 10, 12, 13 e 14, in quanto modificati dai commi 56, 58, 60 e 61 dell'art.1 della L.n.662/96, nonché dall'art.6 del D.L. 28 marzo 1997, n.79 e dalle modifiche ed integrazioni ad esso apportate dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n.140;SENTITE le Organizzazioni Sindacali;
O R D I N A
Art. 1.Campo di applicazione
La presente ordinanza ministeriale disciplina la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative a decorrere dall'a.s. 1997-'98.
Sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale il personale direttivo e, ai sensi dell'art. 52 - 1° comma del citato C.C.N.L, i responsabili amministrativi. Parimenti sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'unicità dell'insegnante e della necessità di salvaguardare specificità professionali della funzione docente, gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di danza e d'arte drammatica, nonché delle accademie di belle arti.
Art. 2.Destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale
Hanno titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le categorie di personale di ruolo appresso indicate:
docenti di scuola materna ed elementare;
docenti della scuola secondaria di primo grado;
docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all'art. 52, 1° comma del C.C.N.L.;
personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità; per queste ultime categorie si fa rinvio alle norme relative alle sedi istituzionali ove viene effettuata la prestazione lavorativa. In ogni caso il dipendente che presta servizio in sedi diverse da quelle scolastiche, deve presentare al Provveditore agli studi la domanda di cui al successivo art. 3, corredata dal parere favorevole dell'amministrazione di servizio.
Art. 3.Presentazione delle domande
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata, per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
nome, cognome e luogo e data di nascita;
per il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di posto, sede di titolarità;
per il personale educativo, sede di titolarità;
per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;
Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:
1. l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
2. l'eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall'art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione di competenza.
L'anzianità di servizio, di cui al precedente comma, è documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Analogamente, è sufficiente la sola dichiarazione personale per le situazioni indicate nel comma 3, punto 2, lettera a), b), d), e) ed f).
Le situazioni di cui al comma 3, punto 2 lettera c), e le analoghe situazioni di cui al punto e) devono essere documentate con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
La sussistenza di motivate esigenze di studio, di cui al comma 3, punto 2, lettera g), deve essere dimostrata mediante idonea documentazione.
Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.
Art. 4 Attività compatibili
Ai sensi dell'art.1, comma 58, della legge n. 662/96 l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno.
Qualora tale rapporto di lavoro, per esigenze connesse alla scindibilità dell'orario della classe di concorso, debba essere costituito per una percentuale inferiore all'entità indicata al precedente comma, la retribuzione relativa deve essere corrisposta in misura proporzionale all'orario attribuito. Per le prestazioni delle attività di insegnamento e di quelle aggiuntive all'insegnamento si fa rinvio a quanto disciplinato dal successivo art. 7.
Il limite orario di cui al comma 2 può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.
Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa.
Le prestazioni lavorative di cui al precedente comma 2 possono essere esplicate in quanto siano compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell'ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.
Art. 5 Formazione degli elenchi
Unicamente nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, vengano presentate domande in numero tale da determinare un esubero rispetto al contingente massimo accoglibile di cui all'articolo successivo, l'ufficio destinatario delle domande stesse compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel precedente art. 3, comma 3, punto 2. Seguono nell'elenco coloro i quali non posseggono i predetti titoli.
Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.
Nel caso di presentazione di domande in numero integralmente accoglibile l'ufficio compila un semplice elenco dei destinatari del rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tener alcun conto dei suddetti titoli di precedenza.
Gli elenchi redatti sono pubblicati all'albo dell'Ufficio competente ogni anno scolastico ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli studi e il Direttore di Conservatorio o Accademia possono apportarvi, d'ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione degli interessati, da proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione, ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3, comma 8.
L'ufficio scolastico comunica il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro ai richiedenti ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 662/96, nei casi in cui l'attività di lavoro autonomo o, subordinato comporti un conflitto di interessi con l'Amministrazione; in tali casi la decisione dell'ufficio è adottata con provvedimento motivato.
Art. 6Contingente di posti a tempo parziale
Ai fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli uffici determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno come segue:
fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale;
fino al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89, delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguito di revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico di cui all'art. 162, comma 3, del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297;
Gli Uffici che assumono in esame le richieste dovranno comunicare al Sistema Informativo del Ministero un riepilogo numerico delle richieste accolte, distinte per tipologia di personale.
Art. 7Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente
In considerazione di quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.P.C.M. n. 117/89 e dall'art. 46, 3° comma del C.C.N.L. non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Per quanto concerne i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Al fine di consentire, comunque, la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i capi di istituto provvedono ad individuare, sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento all'orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime. Per la scuola elementare l'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 41 del richiamato C.C.N.L., e, per la scuola media, lo svolgimento delle attività contemplate dall'articolo 1 del D.M. 22 luglio 1983, relativo alla istituzione delle classi a tempo prolungato.
In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale). La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi precedenti.
Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l'applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Per la scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l'unicità dell'insegnante, ove prevista, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo.
I docenti di scuola secondaria di I grado con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell'attività didattica.
La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l'articolazione oraria delle cattedre nell'ambito dell'organizzazione didattica delle scuole garantendo, secondo quanto stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, l'unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue a à determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.
L'insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell'insegnante. Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Art. 8Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale educativo
Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all'attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere programmata in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 6 dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. A) del C.C.N.L. del comparto scuola.
Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L'articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell'anno è autorizzata, dal Provveditore agli studi, sulla base dell'esistenza delle condizioni contemplate, per analoga fattispecie, al precedente articolo 7, comma 2.
Art. 9Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale A.T.A.
Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta, di norma, una prestazione di servizio non inferiore a 18 ore settimanali.
Ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
L'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 52 del C.C.N.L., in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
Art. 10Costituzione rapporti a tempo parziale e utilizzazione posti residui
Verificate per ciascuna classe di concorso a cattedre, posto di sostegno, profilo professionale o ruolo educativo, le possibilità di accoglimento delle domande di prestazione di servizio a tempo parziale secondo i limiti percentuali precedentemente indicati, il Provveditore agli studi e il Direttore di conservatorio o accademia dispongono, con contratti individuali, la costituzione di rapporti di servizio a tempo parziale nei riguardi del personale utilmente collocato nell'apposito elenco. Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico.
Le ore residue di insegnamento, resesi disponibili a seguito della costituzione di posti a tempo parziale, vengono utilizzate per le operazioni, di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo, l'eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
Relativamente al personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti, rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo pieno. Le disponibilità di posti con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, di corrispondente tipologia.
Art. 11Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Art. 12Esami di maturità
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di maturità. In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno.
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono, altresì, essere nominati, a domanda, componenti nelle commissioni degli esami di maturità. Per tutto il periodo relativo alla nomina in questione, i predetti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ai docenti di cui al presente articolo vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 13Norma di rinvio
Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, le attività aggiuntive e la fruizione dei benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, si fa rinvio agli articoli 46 e 52 del C.C.N.L.
Art. 14Personale collocato a riposo
Il personale della scuola che viene collocato a riposo per anzianità di servizio può richiedere, successivamente all'emanazione del decreto interministeriale contemplato dalla legge 28.12.96 n. 662, art. 1 comma 187, il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti dal richiamato decreto interministeriale.
Per l'anno scolastico 1997-98 il personale di cui al presente articolo potrà richiedere il mantenimento in servizio di cui al comma 1 sempreché il decreto interministeriale richiamato allo stesso comma sia emanato entro la data dell'8 agosto 1997. La relativa domanda, da redigere secondo le modalità contenute al precedente articolo 3, integrate dall'indicazione della decorrenza del collocamento a riposo per anzianità di servizio, deve essere inoltrata, direttamente al Provveditore agli studi della provincia di ultima titolarità, entro 15 giorni dall'emanazione del citato decreto.
Limitatamente all'anno scolastico 1997-98, l'assegnazione delle sedi al personale di cui al presente articolo deve essere effettuata sulla base delle disponibilità che i Provveditori agli studi a anno ad individuare non prima della fase delle utilizzazioni.
Per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza e le attività aggiuntive, si fa rinvio alla summenzionata legge 662/96, nonché a quanto sarà in proposito disciplinato dal decreto interministeriale più volte richiamato nel presente articolo.
Art. 15Norma transitoria
Per l'anno scolastico 1997-1998 la data di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro è fissata al 23 agosto per tutto il personale.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTROL.BERLINGUER
Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55
Disposizioni integrative dellOM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola
ART. 1 Destinatari
1.1 Il personale statale con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai sensi di quanto previsto allarticolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1.2 Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale individuato allarticolo 2 dellOM 22/7/97 n. 446, con esclusione di quello indicato allarticolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.
ART. 2 Presentazione delle domande
2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal comma 1 al comma 7 dellart. 3 dellordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.
2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dellanno scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade dalla possibilità dellottenimento del beneficio di cui allarticolo 1, comma 1.
ART. 3 Formazione degli elenchi e graduatorie
3.1 Il provveditore agli studi e il direttore di conservatorio o accademia, redigono appositi elenchi di tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddivisi per classi di concorso o profili professionali, secondo le modalità contemplate dallarticolo 5 dellOM 446/97.
3.2 Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti previsti dallarticolo 6 dellOM 446/97 da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio.
3.3. Nellipotesi prevista al comma 2, la trasformazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei beneficiari del dl 331/97 avviene subordinatamente alla possibilità di accoglimento delle domande del restante personale e secondo lordine di inserimento nelle rispettive graduatorie.
ART. 4 Orario di servizio
4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50% dellorario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dellorario di cattedra e la salvaguardia del principio dellunicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati allarticolo 7 dellOM 446/97. Per il restante personale deve essere garantita losservanza delle modalità contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.
ART. 5 Durata e sede di servizio
5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente allinizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui allarticolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui allarticolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente alletà prevista per il pensionamento di vecchiaia.
5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al DL 331/97 ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dellistituzione scolastica.
5.3 Nellipotesi di soprannumerarietà relativa sia allorganico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per lassegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.
ART. 6 Norma transitoria
6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DL 29 luglio 1997, n. 331, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, può presentare la domanda prevista allart. 2 per ottenere la trasformazione a decorrere dal 1/9/98, entro e non oltre la data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale suddetto non può presentare la domanda negli anni scolastici successivi.
6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi utilmente prodotte, a meno di rinuncia che gli interessati possono chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della presente ordinanza, provvedono a invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande stesse.
6.3 Al fine dellassegnazione della sede di servizio, e limitatamente allanno scolastico 1998/99, il personale di cui al presente articolo sarà utilizzato con precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto e ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarità per indisponibilità di posti nella dotazione organica della stessa sede
ART. 7 Norma comune
7.1 Lart. 3, comma 1, dellOM 22/7/97, n. 446, è modificato nella parte in cui viene indicato, quale termine annuale per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la data del 30 giugno di ciascun anno scolastico.
7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata, secondo le modalità contemplate allart. 3, commi 1 e ss., entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico o accademico.
7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.
ART. 8 Personale educativo e Ata
8.1 A parziale modifica di quanto previsto dallarticolo 10, comma 3, dellordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446 e dallarticolo 17, comma 4, dellordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, i posti di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.
8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi distituto, a fronte delleffettiva necessità secondo quanto contemplato dallarticolo 17, comma 5 dellOM 59/94, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o dellattività didattica.
8.3 Laccettazione di una nomina di cui al precedente comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purché di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dellattività didattica.
ART. 9 Trattamenti accessori
9.1 Con contrattazione collettiva decentrata può essere previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o attività contemplati agli articoli 43 e 54 del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, possano essere corrisposti, in favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.
ART. 10 Norma di rinvio
10.1 Per quanto di non incompatibile e di non espressamente o implicitamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme del DL 29/7/97, n. 331, della OM 22/7/97, n. 446, nonché dellOM 21/2/94, n. 59 e ss. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dellart. 3 della l. 14 /1/94, n. 20.
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[28] Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 63). - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1) (2).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
Articolo 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia della istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (1).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome (2).
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. (Omissis) (4).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (5):
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presente ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (6) (7).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 28 agosto 2000, n. 240, conv. in l. 27 ottobre 2000, n. 306.
(2) Il Centro europeo dell'educazione è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione mentre la Biblioteca di documentazione pedagogica è stata trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa rispettivamente ex artt. 1 e 2, d.lg. 20 luglio 1999, n. 258. Gli IRRSAE sono stati trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), enti strumentali con personalità giuridica, ex art. 76, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, l. 24 novembre 2000, n. 340.
(4) Abroga l'art. 4, comma 9, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(5) Alinea, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 8 marzo 1999, n. 50.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n. 191.
(7) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508.
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[29] Articolo 14 del DPR 8 marzo 1999, n.275
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche.
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonchè modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
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[30]
Legge 11 agosto 1991, n. 266 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 196). - Legge-quadro sul volontariato (1) (2).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Articolo 2
Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3
Organizzazioni di volontariato.
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Articolo 4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Articolo 5
Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Articolo 7
Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. (Omissis) (1).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (2).
(1) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, l. 29 dicembre 1990, n. 408.
(2) Periodo così sostituito dall'art. 18, d.l. 29 aprile 1994, n. 260, conv. in l. 27 giugno 1994, n. 413. Con d.m. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.
Articolo 9
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Articolo 10
Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Articolo 12
Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Articolo 13
Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Articolo 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
Articolo 15
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 17
Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all'art. 3, l. 29 marzo 1983, n. 93.
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[31]
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Costituzione;
Vista la HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000006179&" legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000006178&" legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000006179&" legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000006179&" legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (2).
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014313&" legge 18 dicembre 1973, n. 877 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (3), nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (4).
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7" (4).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4up" (2) Comma prima sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi così modificato dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. All'individuazione delle particolari esigenze di cui al presente comma si è provveduto con:
- HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009332&" D.M. 29 agosto 1997, n. 338, relativamente alle strutture giudiziarie e penitenziarie;
- HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041813&" D.M. 14 giugno 1999, n. 450, relativamente al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica;
- HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045835&" D.M. 14 giugno 2000, n. 284, nell'àmbito del Ministero della difesa;
- HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000047766&" D.M. 6 febbraio 2001, n. 110, relativamente al Corpo forestale dello Stato.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8" (4/a);
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9" (5);
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10" (6).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10up" (6) Così sostituito dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11" (6/a).
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009850&" decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009832&" decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12" (6/b).
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13" (6/c).
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14" (7).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11up" (6/a) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000052236&" L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12up" (6/b) Con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000018762+o+01LX0000005642+o+01LX0000007335+o+01LX0000025661+o+01LX0000025662+o+01LX0000025663&" D.M. 5 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1996, n. 294) sono state determinate le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente comma 9 dell'art. 4, con l'approvazione del modello per la redazione del documento di cui al comma 2 dell'art. 4.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14up" (7) Così sostituito dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15" (8).
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16" (9).
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15up" (8) Comma così modificato dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16up" (9) Comma così sostituito dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "17" (10).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "17up" (10) Comma così sostituito dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "18" (11).
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009832&" decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "19" (11).
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "20" (12).
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "18up" (11) Comma così sostituito dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "19up" (11) Comma così sostituito dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "20up" (12) Comma prima sostituito dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000052236&" L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "21" (13);
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "21up" (13) Lettera così sostituita dall'art. 7, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
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Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "22" (13);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "22up" (13) Lettera così sostituita dall'art. 7, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020461&" decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "23" (14), i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "24" (14/a):
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
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15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "25" (15/cost) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "26" (14/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "25up" (15/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014693&" sentenza 13-21 novembre 1997, n. 354 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione.
17. Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "27" (15).
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "28" (15) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "29" (15/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "27up" (15) Comma così modificato dall'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "28up" (15) Comma così modificato dall'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "29up" (15/a) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024901&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
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19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
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20. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "30" (16), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
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Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori
21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
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22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "31" (17).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "32" (17).
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33" (17/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "31up" (17) Comma così sostituito dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "32up" (17) Comma così sostituito dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33up" (17/a) In attuazione della norma di cui al presente comma, vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012690+o+01LX0000000773+o+01LX0000002281+o+01LX0000008224+o+01LX0000009337+o+01LX0000009336+o+01LX0000020006&" D.M. 16 gennaio 1997,
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
23. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34" (17/b).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35" (18) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36" (18/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34up" (17/b) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009331&" D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35up" (18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051800+o+01LX0000052019+o+01LX0000052061&" D.M. 14 febbraio 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36up" (18/a) Articolo così sostituito dall'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "37" (19).
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "37up" (19) Comma così sostituito dall'art. 11, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38" (20).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38up" (20) Così modificato dall'art. 12, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
3. L'art. 395 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009850&" D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "39up" (21) Sostituisce l'art. 393, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009850&" D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "40up" (22) Sostituisce l'art. 394, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009850&" D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, .
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "42" (23/a).
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
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28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43" (24);
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43up" (24) Lettera così sostituita dall'art. 14, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, . Il riconoscimento di conformità di cui alla presente lettera è stato disposto con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019375+o+01LX0000006504+o+01LX0000023748+o+01LX0000025189+o+01LX0000025281+o+01LX0000025282+o+01LX0000025316+o+01LX0000041712&" D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i mezzi ed i sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre; con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019375+o+01LX0000006504+o+01LX0000023748+o+01LX0000025189+o+01LX0000025281+o+01LX0000025282+o+01LX0000025316+o+01LX0000041712&" D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante; con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019375+o+01LX0000006504+o+01LX0000023748+o+01LX0000025189+o+01LX0000025281+o+01LX0000025282+o+01LX0000025316+o+01LX0000041712&" D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante; con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019375+o+01LX0000006504+o+01LX0000023748+o+01LX0000025189+o+01LX0000025281+o+01LX0000025282+o+01LX0000025316+o+01LX0000041712&" D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della continuità metallica dei conduttori; con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000043265+o+01LX0000043559+o+01LX0000042719+o+01LX0000042770+o+01LX0000042771+o+01LX0000042801+o+01LX0000042946+o+01LX0000042961+o+01LX0000043231+o+01LX000%20" D.M. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 101) per i mezzi e i sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili; con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045890+o+01LX0000045918&" D.M. 19 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2000, n. 242) per i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato.
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
29. Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039712&" D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
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TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
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31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010119&" D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039712&" D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "44" (25).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "44up" (25) Così sostituito dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
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TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
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35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58" (38/a).
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "59" (38/b).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "60" (38/b).
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "61" (38/c).
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62" (38/c).
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate «verifiche», al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "63" (38/c).
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "64" (38/c).
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58up" (38/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "59up" (38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "60up" (38/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "61up" (38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62up" (38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "63up" (38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "64up" (38/c) Comma aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "65" (38/d).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "66" (38/e).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "71" (42) e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "72" (42/a).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "73" (42/a).
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009847&" decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "74" (42/a).
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37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "75" (42/b).
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "75up" (42/b) Comma aggiunto dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
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39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
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TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009348&" decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "76" (43).
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
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43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "77" (44).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009348&" D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "78" (45), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "77up" (44) Lettera così modificata dall'art. 18, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "78up" (45) .
44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "79" (45/a);
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "79up" (45/a) I criteri di cui alla presente lettera sono stati determinati con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000049014+o+01LX0000048509+o+01LX0000048538+o+01LX0000048718+o+01LX0000048748+o+01LX0000049258+o+01LX0000049333+o+01LX0000049578+o+01LX0000049693&" D.M. 2 maggio 2001.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009348&" D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80" (45);
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80up" (45) .
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
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48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
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49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
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TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "81" (46):
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "81up" (46) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272 e successivamente modificato nello stesso senso dall'art. 19, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
51. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82" (46/a) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83" (47).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82up" (46/a) Lettera così sostituita dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046661&" L. 29 dicembre 2000, n. 422. L. comunitaria 2000.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83up" (47) Comma così modificato dall'art. 19, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
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53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
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54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
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55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84" (47/a).
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "85" (47/b).
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "86" (47/c).
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "87" (47/d).
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "88" (47/e).
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "89" (47/f).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84up" (47/a) Comma così modificato dall'art. 19, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "90" (47/g).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "90up" (47/g) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045810+o+01LX0000045831+o+01LX0000045856+o+01LX0000045857+o+01LX0000045868+o+01LX0000045893+o+01LX0000045900+o+01LX0000045932+o+01LX0000045953+o+01LX000%20" D.M. 2 ottobre 2000.
57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
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58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "91" (48).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "91up" (48) Il presente articolo, già modificato dall'art. 19, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, è stato così sostituito dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046661&" L. 29 dicembre 2000, n. 422. - Legge comunitaria 2000.
59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
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TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni mutageni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "92" (48/a)
Capo I - Disposizioni generali
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "93" (48/b).
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "94" (49).
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "92up" (48/a) Rubrica così sostituita dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "93up" (48/b) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "94up" (49) Comma così sostituito dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "95" (50).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "95up" (50) Articolo prima modificato dall'art. 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così sostituito dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "96" (51).
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "97" (52).
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98" (52/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "96up" (51) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "97up" (52) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98up" (52/a) Periodo aggiunto dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99" (53).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100" (53/a).
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "101" (53/b);
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "102" (53/c);
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "103" (53/d);
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "104" (53/e).
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99up" (53) Comma così modificato prima dall'art. 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100up" (53/a) Comma così modificato dall'art. 1 e dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "101up" (53/b) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "102up" (53/c) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "103up" (53/d) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "104up" (53/e) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "105" (53/f);
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "106" (53/cost) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "107" (53/g);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108" (53/h);
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "109" (53/i);
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "110" (53/l);
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "111" (53/m);
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "112" (53/n).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "105up" (53/f) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "106up" (53/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000004847&" sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "107up" (53/g) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108up" (53/h) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "109up" (53/i) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "110up" (53/l) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "111up" (53/m) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "112up" (53/n) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "113" (53/o) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "114" (53/cost).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "113up" (53/o) Comma così sostituito dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048506&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "114up" (53/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000004847&" sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, secondo comma, nel testo precedentemente in vigore, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "115" (53/p);
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009851&" legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "116" (54).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "115up" (53/p) Lettera così modificata dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "116up" (54) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
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68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
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Capo III - Sorveglianza sanitaria
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117" (55).
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117up" (55) Comma così sostituito dall'art. 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "118" (56).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "118up" (56) Articolo così sostituito prima dall'art. 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e poi dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'àmbito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "119" (57).
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "119up" (57) Comma così sostituito dall'art. 7, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
72. Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "120" (58).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "120up" (58) Articolo così sostituito dall'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
TITOLO VII-bis
Protezione da agenti chimici HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "121" (58/a)
72-bis. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004828&" decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009848&" decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000018948+o+01LX0000002681+o+01LX0000010091+o+01LX0000019637+o+01LX0000025915+o+01LX0000025952&" D.M. 4 settembre 1996, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010399+o+01LX0000022247&" D.M. 15 maggio 1997, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025334+o+01LX0000042256+o+01LX0000024864+o+01LX0000024869+o+01LX0000024924+o+01LX0000024925+o+01LX0000042576&" D.M. 28 settembre 1999 e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023806&" decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "122" (58/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "121up" (58/a) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "122up" (58/b) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-ter. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso o smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "123" (58/c).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "123up" (58/c) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-quater. Valutazione dei rischi.
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "124" (58/d).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "124up" (58/d) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-quinquies. Misure e princìpi generali per la prevenzione dei rischi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "125" (58/e).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "125up" (58/e) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-sexies. Misure specifiche di protezione e di prevenzione.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei princìpi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "126" (58/f).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "126up" (58/f) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-septies. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000002477+o+01LX0000015268+o+01LX0000020422+o+01LX0000020666+o+01LX0000020930+o+01LX0000021841+o+01LX0000025057&" decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "127" (58/g).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "127up" (58/g) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-octies. Informazione e formazione per i lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009341&" decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009846&" D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009844&" D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "128" (58/h).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "128up" (58/h) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-novies. Divieti.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "129" (58/i).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "129up" (58/i) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-decies. Sorveglianza sanitaria.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "130" (58/l).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "130up" (58/l) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-undecies. Cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "131" (58/m).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "131up" (58/m) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-duodecies. Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "132" (58/n).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "132up" (58/n) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
72-terdecies. Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "133" (58/o).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "133up" (58/o) Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è stato aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021059&" decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "134" (59).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "134up" (59) Comma così sostituito dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
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75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
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76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021059&" decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "135" (60), il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "135up" (60) Riportato alla voce Sanità pubblica.
77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro
78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "136" (61).
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "136up" (61) Comma così sostituito dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
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80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "137" (61/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "137up" (61/a) Comma così sostituito dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048506&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
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82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
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83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
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84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
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85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
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Capo III - Sorveglianza sanitaria
86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009296&" decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "138" (62).
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "139" (63).
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "140" (63).
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "141" (63/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "139up" (63) Comma aggiunto dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "140up" (63) Comma aggiunto dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "141up" (63/a) Comma aggiunto dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "142" (64);
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "143" (64);
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "144" (64);
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "145" (65);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "146" (65).
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "147" (66).
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "142up" (64) Lettera così sostituita dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "143up" (64) Lettera così sostituita dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "144up" (64) Lettera così sostituita dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "145up" (65) Lettera così modificata dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "146up" (65) Lettera così modificata dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "147up" (66) Comma così sostituito dall'art. 21, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
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TITOLO IX
Sanzioni
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "148" (66/a);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "149" (66/b).
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "150" (67).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "148up" (66/a) Lettera così modificata prima dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione e poi dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "149up" (66/b) Lettera così modificata dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "150up" (67) Articolo così sostituito dall'art. 22, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il terzo comma è stato poi così modificato dall'art. 11, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "151" (67/a);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "152" (67/b) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "153" (68).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "151up" (67/a) Lettera così modificata prima dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024907&" D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione e poi dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "152up" (67/b) Lettera così modificata dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "153up" (68) Articolo così sostituito dall'art. 23, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "154" (69).
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "154up" (69) Rubrica così sostituita dall'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "155" (70);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "156" (70/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "155up" (70) Lettera così modificata prima dall'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000051982&" D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "156up" (70/a) Lettera così modificata prima dall'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi dall'art. 11, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042693&" D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "157" (70);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "158" (71).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "157up" (70) Lettera così modificata dall'art. 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "158up" (71) Articolo così modificato dall'art. 27, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014506&" D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, riportato alla voce Lavoro.
94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
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TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
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96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "159" (72).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "159up" (72) Aggiunto dall'art. 25, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009343&" D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, .
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
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98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
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[32]
[33] Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Capo I - Principi
Art. 1
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
Art. 3
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e pe quelli a contenuto generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
Art. 4
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (*)
Art. 5
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.
La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con, provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
Art. 20
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
Art. 21
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o i difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28
[omissis]
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 29
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno lejpgerato in materia.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
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[34] DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 443 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B).(1)
(1)I riferimenti normativi relativi al decreto legislativo sono riportati in calce al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico, pubblicato nel medesimo supplemento ordinario.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 5
. Rappresentanza legale.
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Sezione I
Documenti amministrativi e atti pubblici.
Articolo 6
. Riproduzione di documenti.
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. [Si vedano le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo Unico, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ].
4. [Si vedano le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo Unico, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ].
Articolo 7
. Redazione e stesura di atti pubblici.
1. I decreti, gli atti ricevuti, dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
Articolo 18
. Copie autentiche.
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20.
.
Articolo 30
. Modalità per la legalizzazione di firme.
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31
. Atto non soggetti a legalizzazione.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32
. Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute.
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33
. Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'art. 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34
. Legalizzazione di fotografie.
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
Articolo 36
. Carta d'identità e documenti elettronici.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati con decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorchè su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Sezione I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Articolo 38
. Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. [Si vedano le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo Unico, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ].
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 39
. Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Articolo 40
. Certificazioni contestuali.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41
. Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76.
Articolo 43
. Accertamenti d'ufficio.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Articolo 45
. Documentazione mediante esibizione.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 74
. Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. [Si vedano le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo Unico, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ].
Articolo 76
. Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77
. Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'art. 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'art. 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'art. 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127; l'art. 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'art. 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. [Si vedano le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo Unico, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ].
RICHIAMI
Articolo 78
. Norme che rimangono in vigore.
1. a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'art. 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonchè le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'art. 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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[35] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
emana il seguente decreto:
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITA la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITA ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché, dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art.43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresí la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Articolo 5
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresí indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Articolo 19
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresí riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
FIRMA DIGITALE
Articolo 22
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresí, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35
(L -R) Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Articolo 36
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale. 3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresí essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
REGIME FISCALE
Articolo 37
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
Articolo 39
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
CERTIFICATI
Articolo 40
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Articolo 44
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59
Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresí, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito. 3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
Articolo 68
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CONTROLLI
Articolo 71
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Articolo 72
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
SANZIONI
Articolo 73
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74
Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresí violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
Articolo 75
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342.
2. Sono altresí abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Articolo 78
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :
a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Allegato unico
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[36] Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131). - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (1) (2) (3).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(2) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Articolo 1
Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo 6
Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro.
Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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[37] D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sullordinamento degli Enti locali)
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023412&" D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020094&" legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020084&" legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020104&" legge 3 agosto 1988, n. 327 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58" (53).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58up" (53) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010102&" L. 19 marzo 1990, n. 55.
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[38] 316 c.p.- Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Il pubblico ufficiale HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=500+357&" [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=500+358&" [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1" (1).
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HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1up" (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=G&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=19900426-86&" L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=600+33-bis&" dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010102&" L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041916&" L. 13 dicembre 1999, n. 475.
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[39] 316-bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
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HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1up" (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=G&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=19900426-86&" L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=G&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=19920207-181&" L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ( HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=500+32-quater&" art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=600+33-bis&" dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010102&" L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041916&" L. 13 dicembre 1999, n. 475.
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[40] LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 3
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. (Omissis). (1)
(1) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 133, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 4
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Articolo 5
(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
(1) Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell'art. 19 del codice penale.
(2) Inserisce l'art. 32-quinquies, dopo l'art. 32-quater del codice penale.
(3) Aggiunge un comma all'art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383.
Articolo 6
(Disposizioni patrimoniali).
1. (Omissis). (1)
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. (Omissis). (2)
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
(1) Inserisce l'art. 335-bis, dopo l'art. 335 del codice penale.
(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 321 del c.p.p.
Articolo 7
(Responsabilità per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 8
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Articolo 9
(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).
1. (Omissis). (1)
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 652 del c.p.p.
Articolo 10
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
Articolo 11
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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[41] Art. 653 cpp. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1" (1).
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "2" (2).
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3" (3).
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HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1up" (1) Rubrica così modificata dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare.».
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "2up" (2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.».
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3up" (3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.
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[42]
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Concorsi ordinari, per esami e tioli, a cattedre nelle scule e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale n. 487 del 21 dicembre 1998 (decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del 31 marzo 1999).
I L D I R E T T O R E G E N E R A L E
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTO
. (omissis)
D E C R E T A:
Art. 1.
Concorsi a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari dal n.1 al n. 9, costituiti con D.M. n.354 del 10 agosto 1998
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, di cui allart. 1, comma 1, lettere A e B del D.M. 10 agosto 1998, n. 354, integrato dal D.M.21 dicembre 1998, n.487, indicati al successivo comma 3.
2. I concorsi, a carattere regionale, sono indetti solo nelle regioni, indicate nella scheda relativa a ciascun ambito disciplinare, nelle quali è prevista la disponibilità di cattedre nel periodo di validità del concorso
3. Ambiti disciplinari ( A. D. ) per i quali è indetto il concorso:
A. D. 1: (25/A Disegno e storia dell'arte - 28/A Educazione artistica)
A. D. 5: (45/A Lingua straniera - 46/A Lingue e civiltà straniere): Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco
A. D. 7: (36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione - 37/A Filosofia e storia)
A. D. 8: (38/A Fisica - 47/A Matematica - 49/A Matematica e fisica)
A. D. 4: - 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
A. D. 9:- 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media- 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado- 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale- 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico).
4. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe inserita nellambito disciplinare, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001e 2001/2002, tenendo conto delle prescrizioni dellarticolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
5. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi con decreti da pubblicare all'albo degli Uffici Scolastici provinciali allinizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 4, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
6. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per esami e titoli si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati al parallelo concorso per soli titoli; detti posti devono essere restituiti in occasione della procedura concorsuale successiva.
7.Le prove del concorso hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
8. Gli aspiranti possono partecipare al concorso:
a)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
b)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e per avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento;
c)- al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ovvero, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento ovvero, ove già in possesso di abilitazione allinsegnamento per classe di concorso compresa in ambito disciplinare, al solo fine del conseguimento di abilitazione per altra classe compresa nel medesimo ambito disciplinare.
Nei casi previsti dalla presente lettera c), il candidato non potrà ricevere alcuna proposta di assunzione a seguito del superamento della procedura.
9 Per le Province di Trento e Bolzano la competenza a bandire i concorsi è demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti scolastici.
ART. 2
Articolazione della procedura concorsuale ai fini del reclutamento e del conseguimento dellabilitazione allinsegnamento, ovvero del miglioramento del punteggio dellabilitazione già posseduta.
1. La procedura concorsuale relativa agli ambiti disciplinari, consentita solo a coloro che possiedano i prescritti titoli di studio per laccesso alla classe o alle classi cui partecipano (v. art. 5, ), è così articolata:
A - A.D. 1 (cl. 25/A e 28/A) - A.D. 5 (cl. 45/A e 46/A).
Il candidato deve sostenere tutte le prove obbligatorie e comuni indicate nella colonna 3 della specifica scheda predisposta per ciascun ambito disciplinare .
Il mancato superamento della prova scritta comporta lesclusione dalle successive prove.
Vengono compilate distinte graduatorie di merito per ciascuna classe di concorso compresa negli ambiti disciplinari, nella quale i candidati sono inseriti con il medesimo punteggio. Per lambito disciplinare 5 vengono compilate distinte graduatorie di merito per ciascuna delle singole lingue straniere di cui al precedente articolo 1, comma 3.
B - A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A)
Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Filosofia.
Il superamento di tale prova consente la valutazione delle prove aggiuntive di Psicologia, sociologia e scienza delleducazione, per la classe 36/A, o di Storia per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per le classi medesime.
Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere le due prove orali. Il mancato superamento di una delle prove aggiuntive non preclude la possibilità di sostenere la prova orale per laltra classe di concorso.
Vengono compilate due distinte graduatorie di merito, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A.
C - A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A)
Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Matematica per la classe 47/A o di Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove obbligatorie di Matematica e di Fisica per la classe 49/A.
Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere leventuale prova pratica e le rispettive prove orali.
Il superamento di tutte le prove relative alle classi 38/A e 47/A comporta linserimento nella graduatoria di merito anche per la classe 49/A.
D - AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A - 51/A - 52/A)
Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il mancato superamento di detta prova comporta lesclusione dalla valutazione delle prove successive. Il superamento della prova orale di Italiano, storia ed educazione civica e geografia consente linserimento del candidato, con il medesimo punteggio, nelle distinte graduatorie di merito relative alle classi di concorso comprese nellambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A).
Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta obbligatoria e comune di italiano, è valutata la prova scritta aggiuntiva di Latino. In caso di superamento della prova orale di Italiano, storia ed educazione civica e geografia, lo stesso è ammesso a sostenere anche la prova orale di latino, il cui superamento consente di collocare utilmente il suo nominativo nella graduatoria per la classe 51/A.
Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta obbligatoria e comune di italiano e la prova scritta di Latino, è valutata la prova di Greco. In caso di superamento della prova orale di Italiano, storia ed educazione civica e geografia e della prova orale di latino, lo stesso è ammesso a sostenere anche la prova orale di greco, il cui superamento consente di collocare utilmente il suo nominativo nella graduatoria di merito per la classe 52/A.
2. Qualora la partecipazione al concorso sia finalizzata al conseguimento dellabilitazione allinsegnamento, ovvero del miglioramento del punteggio dellabilitazione già posseduta, per la compilazione dei relativi separati elenchi, vengono seguiti i medesimi criteri indicati al comma 1 del presente articolo.
ART. 3
Articolazione della procedura abilitante riservata a coloro che siano in possesso di altra abilitazione compresa nellambito disciplinare.
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1, 4 e 5, il docente già abilitato per una delle classi di concorso costituenti lambito è considerato abilitato per laltra classe aggregata.
2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9, la partecipazione alla procedura concorsuale, ai soli fini del conseguimento di altra abilitazione compresa nellambito disciplinare, è consentita solo a coloro che posseggano i prescritti titoli di studio per la classe o le classi cui partecipano ed è così articolata:
a) - Ambito Disciplinare 7 :
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 37/A per conseguire labilitazione per la classe 36/A, deve sostenere la prova scritta aggiuntiva di Psicologia, sociologia e scienze delleducazione nonché la prova orale di Filosofia, psicologia, sociologia e scienze delleducazione.
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 36/A per conseguire labilitazione per la classe 37/A deve sostenere la prova scritta aggiuntiva di Storia nonché la prova orale di Filosofia e storia.
Il candidato già abilitato per la ex classe di concorso LXXXII, che sia privo del titolo di accesso alla classe 36/A, deve sostenere le prove scritte e la prova orale di Filosofia.
b) - Ambito Disciplinare 8 :
Secondo il vigente ordinamento, il docente già abilitato per la classe di concorso 49/A è automaticamente abilitato per le classi 38/A e 47/A.
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 38/A per conseguire le abilitazioni per le classi 47/A e 49/A, deve sostenere la prova scritta e la prova orale di Matematica.
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 47/A per conseguire le abilitazioni per le classi 38/A e 49/A, deve sostenere la prova scritta, la prova pratica e la prova orale di Fisica.
c)- Ambito Disciplinare 9 :
Secondo il vigente ordinamento, il docente già abilitato per la classe di concorso 52/A è automaticamente abilitato per le classi 51/A, 50/A e 43/A; il docente già abilitato per la classe di concorso 51/A è automaticamente abilitato per le classi 50/A e 43/A.
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 43/A e/o 50/A per conseguire labilitazione per la classe 51/A, deve sostenere la prova scritta e la prova orale di Latino e per conseguire labilitazione per la classe 52/A, deve sostenere, oltre alle prove di Latino, la prova scritta e la prova orale di Greco.
Il candidato già abilitato per la classe di concorso 51/A per conseguire labilitazione per la classe 52/A, deve sostenere la prova scritta e la prova orale di Greco.
Art. 4.
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti che partecipano ai concorsi per esami e titoli di cui al precedente art. 1 debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde anche dal limite di età (art. 402, comma 6, d. l.vo n. 297/94);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti allobbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
6) possesso del requisito specifico di ammissione ai concorsi indicato al successivo art. 5.
2. Ai sensi dellarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; laccertamento del possesso di tale requisito è demandato alle commissioni giudicatrici dei concorsi.
3 Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di questultima sanzione.
4 Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. LAmministrazione può disporre lesclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 5.
Requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi
1. A norma del D.M. n. 354/1998, i titoli di ammissione per laccesso alle classi di concorso aggregate in ciascuno dei singoli ambiti disciplinari 1-4-5 sono i medesimi e, pertanto, per le classi di concorso comprese in ciascun singolo ambito la procedura è unica e inscindibile.
Per gli ambiti disciplinari 7-8-9, che comprendono classi di concorso cui si accede con titoli diversi, lammissione a ciascuna classe inserita nellambito è consentita solo ai candidati in possesso di titoli validi per la classe stessa, con possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per una o più classi di concorso dellambito stesso.
2. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti da ciascuna delle sotto indicate lettere a), b), c), d):
a)- possesso di titolo di studio prescritto, a condizione, ove richiesto, che sia stato seguito un prescritto piano di studi, indicato nella colonna 2 della specifica scheda predisposta per ciascun ambito disciplinare . A tal fine sono validi anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea (art.6, comma 1, D.M. 354/1998).
I candidati in possesso di laurea con piano di studi, in cui siano presenti esami diversi da quelli indicati nella tabella di omogeneità A/4 annessa al D.M. n. 39/1998, conservano il diritto a partecipare al concorso, purché siano già inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato.
b) per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari 4, 7 e 8, sono ammessi anche i candidati, sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.5, comma 5 del D.M. 39/1998 e art.3, comma 7 del D.M. n.354/1998).
c)- relativamente alle classi di concorso comprese, rispettivamente, negli ambiti disciplinari 7 e 8, di cui al precedente punto b), sono ammessi anche i candidati che pur privi del prescritto titolo di studio, siano in possesso di abilitazione allinsegnamento per classe di concorso del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con labilitazione disciplinata dal vigente ordinamento (art.5 comma 2 del D.M. 39/1998).
d)- possesso della prescritta abilitazione allinsegnamento, ottenuta anche a seguito del riconoscimento effettuato dal Ministero della Pubblica Istruzione di titoli professionali conseguiti in uno dei paesi membri dellUnione Europea, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n115, applicativo della direttiva n89/48/CEE, adottata in data 21 dicembre 1988.
3. Non sono valutabili i titoli i studio non previsti dal vigente ordinamento per laccesso ai concorsi né i titoli accademici stranieri che non siano stati dichiarati equipollenti a laurea italiana ai sensi degli artt. 170 e 332 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore, approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592.
4.Ai concorsi possono, altresì, partecipare, ai soli fini dei conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e relativamente alle discipline per il cui insegnamento sia richiesta la laurea in lettere o in filosofia, i laureati presso le università pontificie in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, ai sensi dellarticolo 362 del decreto legislativo n. 297/1994.
5. I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi soltanto per gli ambiti disciplinari n. 4, 5, 7 e 9 e per lambito disciplinare 8, solo per le classi di concorso 38/A e 49/A, tenuto conto che per i restanti ambiti e classi i relativi insegnamenti richiedono un insostituibile impegno delle facoltà visive.
6. Le lauree rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 1970 (in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 agosto 1970) hanno valore abilitante in relazione alle classi di concorso 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e 45/A - Lingua straniera.
Art. 6.
Organizzazione dei concorsi
1. Le procedure dei concorsi relativi agli ambiti disciplinari sono curate, per tutta la regione, dallUfficio scolastico indicato nella scheda relativa a ciascun ambito, accanto alla regione in cui il concorso dovrà svolgersi.
2. In caso di esiguo numero dei candidati e/o per contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della P.I. si riserva di disporre, all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami, l'aggregazione territoriale dei concorsi facendo svolgere le prove di esame o l'intera procedura in sede interregionale o nazionale, indicando lUfficio scolastico chiamato a curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali, tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in occasione della pubblicazione della data delle prove.
In caso invece di un eccessivo numero di candidati, il competente Ufficio scolastico potrà, dintesa con altri Uffici scolastici, disporre leffettuazione delle prove di esame anche in sedi diverse da quelle situate nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
3. L'Ufficio scolastico cui è affidata l'organizzazione dei concorsi vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali ed approva le graduatorie di merito e gli elenchi degli abilitati compilati dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalità specificate nel successivo art. 16.
Art. 7.
Domanda di ammissione e titoli
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato , datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate allUfficio scolastico cui è affidato lincarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, indicato, nella specifica scheda relativa a ciascun ambito , accanto alla regione in cui il concorso è indetto, ovvero alla istituzione scolastica indicata, nella stessa scheda, accanto al predetto Ufficio. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n.127, art.3, comma 5).
Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale, laltra per gli adempimenti dellamministrazione; i moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in copia o fotocopia, purché non dissimile da quello tipo.
2. Per la partecipazione al concorso il candidato è tenuto a produrre una sola domanda per ciascun ambito disciplinare, individuato con il rispettivo codice nellallegato, anche se la richiesta di partecipazione non è riferita a tutte le classi di concorso inserite nellambito disciplinare; ove la richiesta di partecipazione non sia riferita a tutte le classi inserite nellambito disciplinare, deve essere indicato anche il codice della/e classe/i interessata/e, individuato nel medesimo allegato . La domanda resta ugualmente unica nel caso di partecipazione agli ambiti disciplinari 4 e/o 9. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata, in una sola regione.
3. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendano concorrere per classi di concorso comprese in più ambiti disciplinari devono presentare distinte domande di ammissione, senza il vincolo di cui al precedente comma 2. La presente disposizione non si applica agli ambiti disciplinari 4 e 9.
4. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero devono essere inoltrate per il tramite della competente autorità diplomatica-consolare che provvederà al diretto invio delle domande stesse alle autorità scolastiche prescelte dagli interessati, trasmettendone, per conoscenza, copia al Ministero Affari Esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X .
5. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo articolo 8:
A) Il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita).
B) La data ed il luogo di nascita.
C) Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea.
D) Il godimento dei diritti politici con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.
F) Il possesso del requisito specifico prescritto per l'ammissione, indicato al precedente art. 5.
G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego.
H) Gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subìti.
I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari.
L) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10.1.1957 , n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
6. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono altresì dichiarare:
- il proprio codice fiscale;
- di non aver prodotto analoga domanda di partecipazione per il medesimo ambito disciplinare o per la medesima classe di concorso in altra regione;
- l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti.
7. I candidati in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che intendano concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto.
8. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente alla autorità scolastica incaricata di curare lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
9. Nella domanda di ammissione devono essere analiticamente dichiarati ed elencati i documenti, certificazioni e titoli valutabili, nonché gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti e/o preferenza in caso di parità di punteggio complessivo. I predetti documenti, certificazioni, titoli valutabili, nonché i titoli di riserva di posti e/o di preferenza non dovranno essere allegati alla domanda, ma saranno prodotti solo successivamente al superamento delle prove orali ed entro il termine e secondo le modalità indicate al successivo art.8, comma 2, fermo restando che gli stessi, al pari dei requisiti richiesti per lammissione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
11.Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato abbia chiesto di partecipare, I'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l'applicazione per tali certificati e titoli della disposizione di cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo.
12.Non saranno presi in considerazione titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.
13.I candidati non abilitati che partecipino ai concorsi anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa fissata in L.64.000 dall'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, versata sul conto corrente postale n. G.U. 1016, intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati non abilitati che partecipino a concorsi relativi a più ambiti disciplinari sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.
Art 8
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, delle certificazioni, dei documenti attestanti il diritto alla preferenza e/o a riserva.
1. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Secondo quanto già stabilito nel precedente art. 7, i candidati, compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili e i documenti solo dopo il superamento della prova orale. Tali titoli e documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e secondo le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione di certificazioni e documentazioni per le quali sia stato chiesto l'accertamento d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968.
3 La domanda, da presentarsi entro il termine indicato al precedente comma 1, nonchè i titoli valutabili e i documenti, da presentarsi solo dopo il superamento della prova orale, devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. Le domande, i documenti, le certificazioni e i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). In ogni caso, sul retro del plico dovranno essere riportati i dati indicati nelle avvertenze in calce al modulo di domanda.
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente; a tal fine le competenti autorità scolastiche, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno e l'ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.
6. I documenti attestanti il possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti, nonché i documenti attestanti il possesso di titoli di specializzazione all'insegnamento agli alunni portatori di handicap dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. I della legge 2 aprile 1968 n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge; il requisito della disoccupazione deve sussistere sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all'atto dell'assunzione in servizio. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano inoltre le disposizioni di cui allart.12 della legge 13/8/1980, n.466.
8. Non sono presi in considerazione i titoli che siano stati conseguiti in data successiva al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché quelli che, pur conseguiti entro il termine di cui sopra, non vengano presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo.
9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/1968, della legge n.127/1997 e del D.P.R. n.403/1998.
Art. 9
Inammissibilità della domanda , regolarizzazioni,esclusioni, decadenza
1 - Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art.8
b) la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2 -Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.
3.-E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente articolo 7 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi, il competente Ufficio Scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'interessato dal concorso.
4 - E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammesso in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.
5.-Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall'autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all'art.7 comma 6, omesse o parzialmente rese;
c) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, o siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso, prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola" ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16/1992;
d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o inabilitazione;
e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
f) gli insegnanti con contratto a tempo determinato che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, in questultimo caso, per la durata della stessa;
g) coloro che abbiano presentato a diversi Uffici scolastici più domande di partecipazione per lo stesso ambito disciplinare ovvero per la stessa classe di concorso.
6 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
7.-L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione è disposta dal competente Ufficio scolastico con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
8. Negli stessi modi, qualora sia stato riscontrato il possesso di unetà superiore a quella massima prevista per laccesso allinsegnamento, al candidato è data comunicazione che la partecipazione al concorso deve intendersi limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o al solo fine del miglioramento del punteggio dell'abilitazione eventualmente già posseduta.
9 - Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, la competente autorità scolastica dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con decreto motivato, secondo le modalità di cui al precedente comma 7
10.-Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 7.
11. Nel caso in cui il candidato che abbia chiesto di partecipare al concorso anche o al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine fissato, procederà alla esclusione.
Art. 10
Norme sui documenti
1 - Le domande di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i documenti, non sono soggette all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
3. Non si terrà conto delle copie non autenticate ovvero non dichiarate conformi alloriginale ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 403/1998.
4. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:
a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;
b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
5. Il competente Ufficio scolastico è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (v. art. 11, D.P.R. 403/1998).
6. In materia di certificazioni anagrafiche si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R 20 ottobre 1998, n.403.
Art. 11
Commissioni giudicatrici dei concorsi
1. Le commissioni giudicatrici per gli Ambiti disciplinari sono nominate dallUfficio scolastico incaricato di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, secondo le disposizioni contenute nell'O.M. n. 307 del 5 novembre 1994, integrata dal D.M. n. 275 del 16 giugno 1998 e secondo le disposizioni specifiche che seguono.
2 Per gli ambiti disciplinari 1 e 5, le commissioni giudicatrici sono composte da un Presidente, sorteggiato tra il personale universitario, direttivo ed ispettivo del settore individuato e da due docenti titolari di ciascuna delle classi di concorso costituenti lambito stesso.
3. Per lAmbito disciplinare 7, si costituiscono 2 commissioni coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione:
Presidente coordinatore
1° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 37/A
La 1° commissione valuta le prove, scritte e orale, di Filosofia e storia.
2° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 36/A
La 2° commissione valuta la prova scritta di Psicologia, sociologia e scienze delleducazione e la prova orale di Filosofia, psicologia, sociologia e scienze delleducazione, per i candidati che hanno superato la prova scritta di Filosofia.
La stessa commissione formula la graduatoria per la classe 36/A, assumendo il punteggio conseguito dai candidati nella prova scritta di filosofia sostenuta per la classe 37/A.
4. Per lAmbito disciplinare 8 si costituiscono 2 commissioni coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione:
Presidente coordinatore
1° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 38/A
La 1° commissione valuta le prove scritta, pratica e orale, di Fisica
2° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 47/A
La 2° commissione valuta le prove, scritta e orale, di Matematica
Le due commissioni, coordinate dal Presidente coordinatore, formulano la graduatoria per la classe 49/A, previa rideterminazione dei punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove, secondo i criteri indicati, per la specifica classe, nel successivo art.12.
5. Per gli ambiti disciplinari 4 e 9, si costituiscono 3 commissioni coordinate da un presidente, secondo la seguente articolazione:
Presidente coordinatore
1° commissione PresidenteComponente: titolare classe 43/A Componente: titolare classe 50/A
La 1° commissione valuta le prove, scritta e orale, di Italiano, storia ed educazione civica, geografia per tutti i candidati che partecipano per i due Ambiti disciplinari 4 e 9 e compila le graduatorie di merito per le classi 43/A e 50/A
2° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 51/A
La 2° commissione valuta le prove, scritta e orale, di Latino, solo per i candidati che partecipano al concorso per lAmbito disciplinare 9, limitatamente alle classi 43/A, 50/A e 51/A.
3° commissionePresidenteComponenti: due titolari classe 52/A
La 3° commissione valuta le prove, scritta e orale, di Greco, per i candidati che partecipano al concorso per tutto lAmbito disciplinare 9.
La 2° e la 3° commissione, coordinate dal Presidente coordinatore, provvedono, quindi, rispettivamente, a compilare le graduatorie per le classi 51/A e 52/A, previa rideterminazione dei punteggi conseguiti dai candidati nelle prova scritta per la classe 43/A-50/A, ovvero per la classi 43/A-50/A e 51/A, secondo i criteri indicati per le singole classi nel successivo art 12.
6. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità, richiamata nell'art. 6 dell'O.M. 307 sopracitata e che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 3 del D.M. 13.3.1990, che fissa i requisiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici. Ugualmente, non possono far parte della medesima commissione giudicatrice coloro che siano legati da vincolo matrimoniale oppure di parentela o affinità fino al IV grado.
7. Qualora venga a mancare uno dei membri, presidente o componente, il competente Ufficio scolastico lo sostituisce con altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
8. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente all'autorità scolastica alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, l'organo competente alla nomina valuta la gravità, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, lo stesso organo competente alla nomina dispone immediati accertamenti sanitari di controllo, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.
10. La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti della procedura concorsuale e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della stessa commissione, né l'esame contemporaneo di più candidati.
11. I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.
12. I processi verbali delle singole sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.
13. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti ed i giudizi, se previsti, attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli valutabili e complessivamente.
14. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.
15. Ai verbali è unita la relazione riassuntiva generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.
Art. 12.
Prove di esame - ripartizione del punteggio
1. I concorsi constano di una o più prove scritte o scritto-grafiche, di eventuale prova pratica e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi preceduti da "Avvertenze generali" anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.
2. La durata delle singole prove scritte o scritto-grafiche, ove non prevista dal programma, è indicata nella traccia desame.
3. La commissione giudicatrice del concorso dispone di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, scritto-grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. Il voto per ciascuna prova è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dallesprimere una valutazione.
4. Superano le prove scritte o scritto-grafiche e le eventuali prove pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi per ciascuna prova.
5. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a ventotto su quaranta.
6. Il punteggio delle prove scritte o scritto-grafiche, delle eventuali prove pratiche e delle prove orali è così ripartito:
a) A.D. 1 (cl. 25/A e 28/A)
prova scritta o scritto-grafica punti 30/30
prova pratica punti 10/10
prova orale punti 40/40
b) A.D. 7 (cl. 36/A e 37/A)
cl. 36/A
I prova scritta di Filosofia, classe 37/A punti 20/20
II prova scritta (Psicologia e scienze delleducazione) punti 20/20
prova orale punti 40/40
cl. 37/A
I prova scritta di Filosofia punti 20/20
II prova scritta di Storia punti 20/20
prova orale punti 40/40
c) A.D. 8 (cl. 38/A, 47/A e 49/A)
38/A
prova scritta punti 30/30
prova pratica punti 10/10
prova orale punti 40/40
cl. 47/A
prova scritta punti 40/40
prova orale punti 40/40
cl. 49/A
prova scritta di matematica (cl. 47 /A) punti 20/20
prova scritta e prova pratica di fisica (cl. 38/A) punti 20/20
prova orale punti 40/40
Per la classe 49/A il punteggio della prova scritta di matematica si ottiene trasformando in ventesimi il punteggio ottenuto per la medesima prova per la classe 47/A; il punteggio della prova scritta e della prova pratica di fisica si ottiene trasformando in ventesimi la somma dei voti riportati nelle prove medesime della classe 38/A.
Il punteggio della prova orale risulta dalla media dei voti riportati nelle rispettive prove orali delle classi 47/A e 38/A.
d) A.D. 4 (cl. 43/A - 50/A) A.D. 9 (cl. 51/A e 52/A)
cl. 43/A - 50/A
prova scritta punti 40/40
prova orale punti 40/40
cl. 51/A
I prova scritta punti 20/20
II prova scritta punti 20/20
prova orale punti 40/40
Per la classe 51/A, il punteggio della I prova scritta si ottiene trasformando, proporzionalmente, in ventesimi, il punteggio conseguito nella prova scritta sostenuta per lAmbito 4 (classi 43/A / 50/A).
cl. 52/A
I prova scritta punti 10/10
II prova scritta punti 15/15
III prova scritta punti 15/15
prova orale punti 40/40
Per la classe 52/A, il punteggio della I prova scritta e della II prova scritta si ottiene trasformando, proporzionalmente, in decimi, il punteggio conseguito nella prova scritta sostenuta per lAmbito 4 (classi 43/A e 50/A) e, in quindicesimi, il punteggio ottenuto per la prova scritta sostenuta per la classe 51/A.
ART.13
Prove scritte - vigilanza durante le prove
1. Le prove scritte o scritto-grafiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le sedi d'esame secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, del giorno 12 ottobre 1999. Nella eventualità che venga disposto lo svolgimento delle prove d'esame in sede interregionale o unica nazionale, con il medesimo avviso saranno specificate le sedi prescelte ed i rispettivi Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
2. I candidati si intendono ammessi alle prove scritte in base alla presentazione delle domande.
3. Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove scritte o scritto - grafiche lautorità scolastica che cura lo svolgimento dei concorsi affiggerà allalbo del rispettivo ufficio e allalbo di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le Sovrintendenze scolastiche regionali e i Provveditorati agli studi.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
6. La vigilanza durante la prova è affidata dalla competente autorità scolastica agli stessi membri della Commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla medesima autorità scolastica. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n.312 del 9 novembre 1994, emanata in applicazione dell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.151.
7. In caso di assenza di uno o più componenti la commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 9 della legge 5.2.1992, n.104, circa la possibilità di svolgere le prove desame con luso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso lausilio richiesto in relazione al proprio handicap e leventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con lUfficio le modalità di svolgimento della prova.
9. Gli argomenti delle singole prove scritte o scritto grafiche sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli uffici scolastici che curano lo svolgimento dei concorsi in doppia busta sigillata nel numero di copie segnalato al Ministero - Direzione generale del personale - Affari generali e amministrativi i - Divisione I, in relazione al numero fissato delle sedi di esame .
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14
Revisione delle prove scritte, scritto - grafiche, pratiche - prove orali - valutazione dei titoli
1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli articoli 7 e seguenti del D.P.R. 686/1957, come modificato dal D.P.R. 10.3.1989, n.116, richiamato dallart. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297/1994.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con lindicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici per lapprovazione.
3. I candidati ammessi alle prove pratiche, ove previste, e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolgono le prove pratiche e quelle orali.
5. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.
6. Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.
7. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o scritto grafiche.
8. Il numero dei candidati da convocare giornalmente per le prove pratiche sarà determinato, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, in relazione alla particolare complessità delle prove stesse; alle attrezzature e strumenti necessari per il loro espletamento ed al grado di utilizzabilità dei laboratori delle scuole ed istituti prescelti.
9. Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione farà svolgere le prove pratiche e nel secondo procederà alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.
10. Nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.
11. Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.
12. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. L'amministrazione si riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.
13. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti potranno esaminare. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.
14. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.
15. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche e a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.
16. Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche: peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento rechino disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.
17. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (allegato 8) soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove scritte o scritto-grafiche, leventuale prova pratica e la prova orale. Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'ordinamento vigente.
18. Ai candidati ammessi ai concorsi sulla base dell'abilitazione posseduta, ovvero in quanto inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato, ma privi del titolo di studio prescritto, non è valutato il titolo di studio posseduto.
Art. 15.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati - Elenco dei candidati già abilitati
1. La commissione giudicatrice o le sottocommissioni, in sede plenaria, compilano la graduatoria di merito secondo le indicazioni contenute allart.2, comma 1.
2. Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle singole prove scritte o scritto grafiche, alla eventuale prova pratica, alla prova orale, alla valutazione dei titoli, nonchè il totale dei punti.
3. Deve essere indicato, altresì, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che abbia inviato la relativa documentazione, il possesso del titolo di specializzazione prescritto per lassunzione su posto di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, conseguito ai sensi dellart. 325 del d.l.vo 297/1994, precisando, eventualmente, il particolare tipo del titolo stesso ( per minorati psicofisici; per minorati dell'udito; per minorati della vista;)
4. Ai fini dellapplicazione dei criteri stabiliti dallart. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva di posti a favore di determinate categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art. 5 del citato D.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dellart. 3, comma 7 della legge n. 127/97 e dallart. 2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191.
5. I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte o scritto-grafiche, nella eventuale prova pratica e nella prova orale una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria. Nellelenco vengono compresi, altresì, i candidati in possesso di altra abilitazione compresa nellambito disciplinare, che abbiano superato le prove per il conseguimento di altra abilitazione compresa nel medesimo ambito.
6. I candidati, già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono inclusi in altro apposito elenco, ugualmente compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
7. Le commissioni trasmettono le graduatorie e gli elenchi di cui sopra alla competente autorità scolastica per lapprovazione.
Art. 16.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati. Certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove d'esame e\o delle abilitazioni.
1. Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati nonchè gli elenchi dei candidati, già in possesso dellabilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, una volta approvati provvisoriamente dalla competente autorità scolastica, sono depositati per dieci giorni nella sede dello stesso ufficio scolastico; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni alla competente autorità scolastica la quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio.
2. La medesima Autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, approva quindi con propri decreti le graduatorie, che sono pubblicate subito dopo all'albo dello stesso Ufficio scolastico mediante affissione; di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a tutti i provveditori agli studi della regione. Con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.
3. I provvedimenti hanno carattere definitivo.
4. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.
5. I Provveditori agli studi che abbiano curato lo svolgimento dei concorsi, trasmetteranno ai competenti Sovrintendenti scolastici, al fine di consentire il rilascio dei certificati relativi alle abilitazioni, l'elenco degli abilitati, nonchè l'elenco dei candidati già in possesso dell'abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.
6. I candidati provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori, che, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, chiedano la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre domanda al competente Sovrintendente scolastico allegando la ricevuta della tassa, versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra l`università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma; i candidati che abbiano partecipato, ai medesimi fini di cui sopra, a più concorsi sono tenuti ad effettuare altrettanti distinti versamenti.
Art. 17
Assunzione in servizio
1. Conseguono il diritto di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato i candidati che si collocano nella graduatoria di merito in posizione utile, in relazione al numero dei posti vacanti e disponibili in ciascuna provincia nel triennio di validità delle graduatorie, determinati secondo le prescrizioni richiamate allart.1, commi 4 e 5.
2. Ai fini della nomina, si osservano le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge 482/1968 e dallart.5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il 2% dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).
4. Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.
5. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti da conferire nelle varie province, comunicati dai Provveditori agli studi della regione, individua, con proprio decreto, il numero di concorrenti da interpellare per la scelta della provincia. A tal fine, la stessa autorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso pubblicherà in tempo utile il numero delle sedi vacanti e disponibili mediante affissione all'albo. Comunica poi a ciascuno degli interessati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria e lo invita a presentarsi, indicando giorno, luogo ed ora, per la scelta della provincia oppure a far pervenire entro tale termine, per iscritto, lordine di preferenza delle province della regione. Lassegnazione alle province avviene secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio, prioritariamente per cattedra di tipo comune, secondo un criterio di vicinanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato ha sostenuto le prove desame.
6. Formati gli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai Provveditori agli studi della regione.
7. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione, ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, laccettazione scritta della proposta di contratto e lindicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tale fine, ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, lelenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione allalbo dellufficio scolastico.
8. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio. Nell'assegnazione della sede di servizio, saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenze.
9. Le assunzioni a tempo indeterminato relative al contingente provinciale delle attività di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado saranno disposte su posti corrispondenti allarea disciplinare comprendente la classe di concorso per la quale il candidato è iscritto in graduatoria.
10. Le assunzioni effettuate sui posti di sostegno agli alunni portatori di handicap comportano l'obbligo di permanenza sul posto medesimo per almeno cinque anni scolastici.
11. Gli insegnanti sono assunti in prova ed ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre l'assunzione in servizio e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Gli effetti giuridici dell'assunzione decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
13. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di stipula del contratto, si applicano le disposizioni del vigente Contratto collettivo di lavoro del comparto del personale della scuola.
Art. 18
Documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali di cui al D.P.R. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati sotto la propria responsabilità.
2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
3. Per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto, dalla certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà risultare l'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. La competente Autorità scolastica ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuta a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.
4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, pena la risoluzione del contratto, entro il termine di giorni 30 dalla data in cui è recapitato l'invito.
5. Il possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'Autorità giudiziaria (estratto riservato del casellario giudiziale, ecc.).
6. I concorrenti che siano già docenti di ruolo in provincia diversa da quella in cui stipulano il contratto a tempo indeterminato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di docenti di ruolo i candidati debbono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi della provincia nella quale prestano servizio ovvero a chiedere laccertamento dufficio ai sensi della legge 15/1968.
7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed al D.P.R. n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, lautorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/01/1996, n. 60, recante norme per lesclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dellart. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dellart. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Gli adempimenti in materia sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16.3.1994 n.94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.
Art.20
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'esclusione dal concorso stesso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. V- con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto , la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell'elenco degli abilitati o nell'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame.
5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto individuale a tempo indeterminato. Pertanto, fatte salve diverse determinazioni derivanti da provvedimenti cautelari della competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà formulata ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo con l'indicazione espressa che il contratto stesso è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.
6. Avverso la graduatoria di merito, l'elenco degli abilitati e l'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio conseguito nelle prove di esame, che siano stati approvati con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atti definitivi (art. 15, comma IV, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), è ammesso per soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art. 21.
Disposizioni particolari per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dellart. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per esami e titoli a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998.
2. Il bando di concorso è emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
3. I contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto sono stipulati dai competenti Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia.
Art.22
Trattamento dei dati personali
1. LAmministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per lespletamento della procedura concorsuale.
Art. 23.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.
Roma, 31 marzo 1999
IL DIRETTORE GENERALE
- Damiano Ricevuto -
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Concorsi ordinari, per esami e tioli, a cattedre nelle scule e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998 (decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del 1° aprile 1999)..
I L D I R E T T O R E G E N E R A L E
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTO
(omissis)
D E C R E T A:
Art. 1.
Concorsi a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39.
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998.
2. I concorsi, a carattere regionale, sono indetti solo nelle regioni, indicate nella scheda relativa a ciascuna classe di concorso, nelle quali è prevista la disponibilità di cattedre nel periodo di validità del concorso
3. Classi di concorso per cui si procede alla indizione:
Numeroclasseconcorso Descrizione 1/AAerotecnica e costruzioni aeronautiche7/AArte della fotografia e della grafica pubblicitaria8/AArte della grafica e della incisione10/AArte dei metalli e oreficeria12/AChimica agraria13/AChimica e tecnologie chimiche14/ACircolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni16/ACostruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico18/ADiscipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica19/ADiscipline giuridiche ed economiche20/ADiscipline meccaniche e tecnologia21/ADiscipline pittoriche22/ADiscipline plastiche24/ADisegno e storia del costume34/AElettronica35/AElettrotecnica ed applicazioni39/AGeografia42/AInformatica48/AMatematica applicata55/ANavigazione aerea ed esercitazioni56/ANavigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali57/AScienza degli alimenti58/AScienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria59/AScienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media60/AScienze naturali, chimica e geografia, microbiologia61/AStoria dell'arte65/ATecnica fotografica66/ATecnologia ceramica68/ATecnologie dell'abbigliamento69/ATecnologie grafiche ed impianti grafici70/ATecnologie tessili71/ATecnologie e disegno tecnico72/ATopografia generale, costruzioni rurali e disegno4. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, tenendo conto delle prescrizioni dellarticolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
5. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi con decreti da pubblicare all'albo degli Uffici Scolastici provinciali allinizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 4, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
6. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per esami e titoli si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati al parallelo concorso per soli titoli; detti posti devono essere restituiti in occasione della procedura concorsuale successiva.
7. Le prove del concorso hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
8. Gli aspiranti possono partecipare al concorso:
a)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
b)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e per avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,;
c)- al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ovvero, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Nei casi previsti dalla presente lettera c), il candidato non potrà ricevere alcuna proposta di assunzione a seguito del superamento della procedura.
9. Per le Province di Trento e Bolzano la competenza a bandire i concorsi è demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti scolastici.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti che partecipano ai concorsi per esami e titoli di cui al precedente art. 1 debbono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde anche dal limite di età (art. 402, comma 6, d. l.vo n. 297/94);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti allobbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
6) possesso del requisito specifico di ammissione ai concorsi indicato al successivo art.3.
2. Ai sensi dellarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; laccertamento del possesso di tale requisito è demandato alle commissioni giudicatrici dei concorsi.
3. Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per la durata di questultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. LAmministrazione può disporre lesclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 3.
Requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti da ciascuna delle sottoindicate lettere a), b), c), d):
a)- possesso di titolo di studio prescritto dal D.M. 30 gennaio 1998, n.39, a condizione, ove richiesto, che sia stato seguito uno specifico piano di studi. A tal fine sono validi anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea (art.6, comma 1, D.M. 354/1998). Per una puntuale verifica della validità del titolo di studio posseduto ai fini dellaccesso al concorso, il candidato può fare riferimento alla tabella concernente i titoli di accesso alle classi di concorso
I candidati in possesso di laurea con piano di studi, nel quale siano presenti esami diversi da quelli indicati nella tabella di omogeneità A/4, annessa al D.M. n. 39/1998, (inserita nel predetto allegato 2, parte III), conservano il diritto a partecipare al concorso, purché siano già inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato.
b) per le classi di concorso 7/A, 13/A, 18/A, 20/A, 35/A, 42/A, 57/A, 60/A, sono ammessi anche i candidati sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.5, comma 5, D.M. 39/1998).
c)- relativamente alle medesime classi di concorso di cui al precedente punto b), sono ammessi anche i candidati privi del prescritto titolo di studio ed in possesso di abilitazione allinsegnamento per classe di concorso del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con labilitazione del vigente ordinamento (art.5, comma 2 del D.M. 39/1998).
d)- possesso della prescritta abilitazione allinsegnamento, ottenuta anche a seguito del riconoscimento effettuato dal Ministero della Pubblica Istruzione di titoli professionali conseguiti in uno dei paesi membri dellUnione Europea, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n115, applicativo della direttiva n89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.
2. Non sono valutabili i titoli di studio non previsti dal vigente ordinamento per laccesso ai concorsi né i titoli accademici stranieri che non siano stati dichiarati equipollenti a laurea italiana ai sensi degli artt. 170 e 332 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore, approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592.
3. Ai concorsi possono altresì partecipare, ai soli fini dei conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere, i laureati presso le università pontificie in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, ai sensi dellarticolo 362 del decreto legislativo n. 297/1994. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico ed in utroque iure sono ammessi a partecipare al concorso per la classe 19/A-Discipline giuridiche ed economiche.
4. I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi soltanto per le classi di concorso 19/A, 39/A, 48/A e 60/A, tenuto conto che per le restanti classi i relativi insegnamenti richiedono un insostituibile impegno delle facoltà visive.
Art. 4.
Organizzazione dei concorsi
1. Le procedure dei concorsi sono curate, per tutta la regione, dallUfficio scolastico indicato nella scheda relativa a ciascuna classe di concorso, accanto alla regione in cui il concorso dovrà svolgersi.
2. In caso di esiguo numero dei candidati e/o per contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della P.I. si riserva di disporre, all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami, l'aggregazione territoriale dei concorsi facendo svolgere le prove di esame o l'intera procedura in sede interregionale o nazionale, indicando lUfficio scolastico chiamato a curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali, tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in occasione della pubblicazione della data delle prove.
In caso invece di un eccessivo numero di candidati, il competente Ufficio scolastico potrà, dintesa con altri Uffici scolastici, disporre leffettuazione delle prove di esame anche in sedi diverse da quelle situate nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
3. L'Ufficio scolastico cui è affidata l'organizzazione dei concorsi vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali ed approva le graduatorie di merito e gli elenchi degli abilitati compilati dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalità specificate nel successivo art.9.
Art. 5.
Domanda di ammissione e titoli
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate allUfficio scolastico cui è affidato lincarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, indicato, nella specifica scheda relativa a ciascuna classe di concorso , accanto alla regione in cui il concorso è indetto, ovvero alla istituzione scolastica indicata, nella stessa scheda, accanto al predetto Ufficio. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n.127, art.3, comma 5). Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale, laltra per gli adempimenti dellamministrazione; i moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in copia o fotocopia, purché non dissimile da quello tipo.
2. Il candidato è tenuto a produrre una sola domanda per ciascuna classe di concorso, individuata con il rispettivo codice nellallegato. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
3. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendano concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione.
4. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero devono essere inoltrate per il tramite della competente autorità diplomatica-consolare che provvederà al diretto invio delle domande stesse alle autorità scolastiche prescelte dagli interessati, trasmettendone, per conoscenza, copia al Ministero Affari Esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X .
5. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 7:
A) Il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita).
B) La data ed il luogo di nascita.
C) Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea.
D) Il godimento dei diritti politici con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.
F) Il possesso del requisito specifico prescritto per l'ammissione, indicato al precedente art. 3.
G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego.
H) Gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subìti.
I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari.
L) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10.1.1957 , n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono altresì dichiarare:
- il proprio codice fiscale;
- di non aver prodotto analoga domanda di partecipazione per la medesima classe di concorso in altra regione;
- l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti.
7. I candidati in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che intendano concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto.
8. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente alla autorità scolastica incaricata di curare lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
9. Nella domanda di ammissione devono essere analiticamente dichiarati ed elencati i documenti, certificazioni e titoli valutabili, nonché gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti e/o preferenza in caso di parità di punteggio complessivo. I predetti documenti, certificazioni, titoli valutabili, nonché i titoli di riserva di posti e/o di preferenza non dovranno essere allegati alla domanda, ma saranno prodotti solo successivamente al superamento delle prove orali ed entro il termine e secondo le modalità indicate al successivo art.6, comma 2, fermo restando che gli stessi, al pari dei requisiti richiesti per lammissione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
11. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato abbia chiesto di partecipare, I'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l'applicazione per tali certificati e titoli della disposizione di cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo.
12. Non saranno presi in considerazione titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.
13. I candidati non abilitati che partecipino ai concorsi anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa fissata in L.64.000 dall'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, versata sul conto corrente postale n. G.U. 1016, intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati non abilitati che partecipino a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.
Art 6
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, delle certificazioni, dei documenti attestanti il diritto alla preferenza e/o a riserva.
1 Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2 Secondo quanto già stabilito nel precedente art. 5, i candidati, compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili e i documenti solo dopo il superamento della prova orale. Tali titoli e documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e secondo le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione di certificazioni e documentazioni per le quali sia stato chiesto l'accertamento d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968.
3 La domanda, da presentarsi entro il termine indicato al precedente comma 1, nonché i titoli valutabili e i documenti, da presentarsi solo dopo il superamento della prova orale, devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. Le domande, i documenti, le certificazioni e i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). In ogni caso, sul retro del plico dovranno essere riportati i dati indicati nelle avvertenze in calce al modulo di domanda .
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente; a tal fine le competenti autorità scolastiche, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno e l'ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.
6. I documenti attestanti il possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti, nonché i documenti attestanti il possesso di titoli di specializzazione all'insegnamento agli alunni portatori di handicap dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. I della legge 2 aprile 1968 n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge; il requisito della disoccupazione deve sussistere sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all'atto dell'assunzione in servizio. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano inoltre le disposizioni di cui allart.12 della legge 13/8/1980, n.466.
8. Non sono presi in considerazione i titoli che siano stati conseguiti in data successiva al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché quelli che, pur conseguiti entro il termine di cui sopra, non vengano presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo.
9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/1968, della legge n.127/1997 e del D.P.R. n.403/1998.
Art. 7
Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni, decadenza
1 - Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art.6
b) la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2 - Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.
3 - E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi, il competente Ufficio Scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dellinteressato dal concorso.
4 - E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammesso in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.
5 - Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall'autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 5, omesse o parzialmente rese;
c) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, o siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso, prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola" ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16/1992;
d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o inabilitazione;
e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
f) gli insegnanti con contratto a tempo determinato che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, in questultimo caso, per la durata della stessa;
g) coloro che abbiano presentato a diversi Uffici scolastici più domande di partecipazione per la stessa classe di concorso.
6 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
7 - L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione è disposta dal competente Ufficio scolastico con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
8 -Negli stessi modi, qualora sia stato riscontrato il possesso di unetà superiore a quella massima prevista per laccesso allinsegnamento, al candidato è data comunicazione che la partecipazione al concorso deve intendersi limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o al solo fine del miglioramento del punteggio dell'abilitazione eventualmente già posseduta.
9 - Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, Il competente Ufficio scolastico dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con decreto motivato, secondo le modalità di cui al precedente comma 7
10 - Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 5.
11 - Nel caso in cui il candidato che abbia chiesto di partecipare al concorso anche o al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine fissato, procederà alla esclusione.
Art. 8
Norme sui documenti
1, Le domande di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
3. Non si terrà conto delle copie non autenticate ovvero non dichiarate conformi alloriginale ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 403/1998.
4. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:
a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;
b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
5. Il competente Ufficio scolastico è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (v. art. 11, D.P.R. 403/1998).
6. In materia di certificazioni anagrafiche si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R 20 ottobre 1998, n.403.
Art. 9
Commissioni giudicatrici dei concorsi
1. Le commissioni giudicatrici, una per ogni classe di concorso in ciascuna regione, composte da un Presidente, sorteggiato tra il personale universitario, direttivo ed ispettivo del settore individuato e da due docenti titolari della classe di concorso interessata, sono nominate dallUfficio scolastico incaricato di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, secondo le disposizioni contenute nell'O.M. n. 307 del 5 novembre 1994, integrata dal D.M. n. 275 del 16 giugno 1998.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità, richiamata nell'art. 6 dell'O.M. 307 sopracitata, e che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 3 del D.M. 13.3.1990 che fissa i requisiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici. Ugualmente, non possono far parte della medesima commissione giudicatrice coloro che siano legati da vincolo matrimoniale oppure di parentela o affinità fino al IV grado.
3. Qualora venga a mancare uno dei membri, presidente o componente, la competente autorità lo sostituisce, con le medesime modalità, con altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
4. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente all'autorità scolastica alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, l'organo competente alla nomina valuta la gravità, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, lo stesso organo competente alla nomina dispone immediati accertamenti sanitari di controllo, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti ?i competenza.
5. Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.
6. La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti della procedura concorsuale e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione né l'esame contemporaneo di più candidati.
7. I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.
9. I processi verbali delle singole sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.
10. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti ed i giudizi, se previsti, attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli valutabili e complessivamente.
11. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.
12. Ai verbali è unita la relazione riassuntiva generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.
Art. 10.
Prove di esame - ripartizione punteggio
1. I concorsi constano di una o più prove della "fase scritta" (scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche), di eventuale/i prova/e pratica/che e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi preceduti da "Avvertenze generali", anche per quanto riguarda la durata delle singole prove. Ove non prevista nei programmi, la durata delle prove è indicata nella traccia desame.
2. La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove della fase scritta e per la/e eventuale/i prova/e pratica/che, quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli.
Il voto per ciascuna prova è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.
3. Superano le prove della fase scritta e la/e eventuale/i prova/e pratica/che i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove. A tal fine, la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce i quaranta punti a disposizione tra le singole prove della "fase scritta" e la/e eventuale/i prova/e pratica/che. La votazione complessiva delle suddette prove è determinata dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.
4. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.
5. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.
6. I candidati che abbiano superato le prove della fase scritta, la/e eventuale/i prova/e pratica/che e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
ART.11
Prove della fase scritta - vigilanza durante le prove
1. Le prove della fase scritta, salvo quanto sarà specificato al comma successivo per alcune classi di concorso in relazione alla data di svolgimento delle prove successive alla prima e alle modalità di convocazione dei candidati, avranno luogo contemporaneamente in tutte le sedi d'esame secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, del giorno 12 ottobre 1999. Nella eventualità che venga disposto lo svolgimento delle prove d'esame in sede interregionale o unica nazionale, con il medesimo avviso saranno specificate le sedi prescelte ed i rispettivi Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidali.
2. I candidati si intendono ammessi alle prove della fase scritta in base alla presentazione delle domande.
3. Per le classi di concorso 7/A, 8/A, 10/A, 21/A, 22/A e 66/A, per le quali il superamento della prima prova scritta è condizione di ammissione alle prove successive, i candidati saranno singolarmente convocati nella sede d'esame per il giorno fissato dal Ministero per sostenere la prova successiva, con le medesime modalità previste dal presente bando per la convocazione dei candidati chiamati a sostenere la prova pratica e quella orale. Al fine di consentire la fissazione di una data di svolgimento unica per tutto il territorio nazionale delle prove successive alla prima, le competenti autorità scolastiche daranno immediata comunicazione dell'avvenuta correzione della prima prova della fase scritta al Ministero - Direzione generale del personale - Divisione I.
4. Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove della fase scritta, lautorità scolastica che cura lo svolgimento dei concorsi affiggerà allalbo del rispettivo ufficio e allalbo di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le Sovrintendenze scolastiche regionali e i Provveditorati agli studi.
5. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare le prove con la necessaria tempestività.
6. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
7. La vigilanza durante la prova è affidata dalla competente autorità scolastica agli stessi membri della Commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla medesima autorità scolastica. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n.312 del 9 novembre 1994, emanata in applicazione dell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.151.
8. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
9. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 9 della legge 5.2.1992, n.104, circa la possibilità di svolgere le prove desame con luso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso lausilio richiesto in relazione al proprio handicap e leventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con lUfficio le modalità di svolgimento della prova.
10. Gli argomenti delle singole prove della fase scritta sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli uffici scolastici che curano lo svolgimento dei concorsi in doppia busta sigillata nel numero di copie segnalato al Ministero - Direzione generale del personale - Affari generali e amministrativi - Divisione I, in relazione al numero fissato delle sedi di esame .
11. Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
Revisione delle prove della fase scritta e di quelle pratiche - prove orali - valutazione dei titoli
1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli articoli 7 e seguenti del D.P.R. 686/1957, come modificato dal D.P.R. 10.3.1989, n.116, richiamato dallart. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297/1994.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con lindicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici per lapprovazione.
3. I candidati ammessi alle prove pratiche, ove previste, e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolgono le prove pratiche e quelle orali.
5. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.
6. Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.
7. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove della fase scritta.
8. Il numero dei candidati da convocare giornalmente per le prove pratiche sarà determinato, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, in relazione alla particolare complessità delle prove stesse; alle attrezzature e strumenti necessari per il loro espletamento ed al grado di utilizzabilità dei laboratori delle scuole ed istituti prescelti.
9. Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione farà svolgere le prove pratiche e nel secondo procederà alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.
10. Nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.
11. Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.
12. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. LAmministrazione si riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.
13. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti potranno esaminare. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.
14. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.
15. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche e a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.
16. Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche: peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento rechino disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.
17. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove della fase scritta, leventuale prova pratica e la prova orale. Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'ordinamento vigente.
18. Ai candidati ammessi ai concorsi sulla base dell'abilitazione posseduta, ovvero in quanto inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato, ma privi del titolo di studio prescritto, non è valutato il titolo di studio posseduto.
Art. 13.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati - Elenco dei candidati già abilitati
1. La commissione giudicatrice o le sottocommissioni, in sede plenaria, compilano la graduatoria di merito per ciascuna classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle singole prove "della fase scritta", nella/e eventuale/i prova/e pratica/che, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle singole prove "della fase scritta", alla eventuale prova pratica, alla prova orale, alla valutazione dei titoli nonchè il totale dei punti.
3. Deve essere indicato, altresì, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che abbia inviato la relativa documentazione, il possesso del titolo di specializzazione prescritto per lassunzione su posto di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, conseguito ai sensi dellart. 325 del d.l.vo 297/1994, precisando, eventualmente, il particolare tipo del titolo stesso ( per minorati psicofisici; per minorati dell'udito; per minorati della vista;)
4. Ai fini dellapplicazione dei criteri stabiliti dallart. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva di posti a favore di determinate categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art. 5 del citato D.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dellart. 3, comma 7 della legge n. 127/97 e dallart. 2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191.
5. I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove della fase scritta, nella eventuale prova pratica e nella prova orale una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
6. I candidati, già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono inclusi in apposito elenco, ugualmente compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
7. Le commissioni trasmettono le graduatorie e gli elenchi di cui sopra alla competente autorità scolastica per lapprovazione.
Art. 14.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati. certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove d'esame e\o delle abilitazioni.
1. Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati nonché gli elenchi dei candidati, già in possesso dellabilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, una volta approvati provvisoriamente dalla competente autorità scolastica, sono depositati per dieci giorni nella sede dello stesso ufficio scolastico; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni alla competente autorità scolastica la quale esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio.
2. La medesima Autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, approva quindi con propri decreti le graduatorie, che sono pubblicate subito dopo all'albo dello stesso Ufficio scolastico mediante affissione; di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a tutti i provveditori agli studi della regione. Con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.
3. I provvedimenti hanno carattere definitivo.
4. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.
5. I Provveditori agli studi che abbiano curato lo svolgimento dei concorsi trasmetteranno ai competenti Sovrintendenti scolastici, al fine di consentire il rilascio dei certificati relativi alle abilitazioni, l'elenco degli abilitati, nonchè l'elenco dei candidati i già in possesso dell'abilitazione, quali abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.
6. I candidati provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori che, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, chiedano la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre domanda al competente Sovrintendente scolastico allegando la ricevuta della tassa, versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra luniversità o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma; i candidati che abbiano partecipato ai medesimi fini di cui sopra a più concorsi sono tenuti ad effettuare altrettanti distinti versamenti.
ARTICOLO 15
Assunzione in servizio
1. Conseguono il diritto di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato i candidati che si collocano nella graduatoria di merito in posizione utile, in relazione al numero dei posti vacanti e disponibili in ciascuna provincia nel triennio di validità delle graduatorie, determinati secondo le prescrizioni richiamate allart.1, commi 4 e 5.
2. Ai fini della nomina, si osservano le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge 482/1968 e dallart.5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il 2% dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).
4. Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.
5. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti da conferire nelle varie province, comunicati dai Provveditori agli studi della regione, individua, con proprio decreto il numero di concorrenti da interpellare per la scelta della provincia. A tal fine, la stessa autorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso pubblicherà in tempo utile il numero delle sedi vacanti e disponibili mediante affissione all'albo. Comunica poi a ciascuno degli interessati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria e lo invita a presentarsi, indicando giorno, luogo ed ora, per la scelta della provincia oppure a far pervenire entro tale termine, per iscritto, lordine di preferenza delle province della regione. Lassegnazione alle province avviene secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio, prioritariamente per cattedra di tipo comune, secondo un criterio di vicinanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato ha sostenuto le prove desame.
6. Formati gli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai Provveditori agli studi della regione.
7. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione, ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, laccettazione scritta della proposta di contratto e lindicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tale fine, ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, lelenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione allalbo dellufficio scolastico.
8. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio. Nell'assegnazione della sede di servizio, saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenze.
9. Le assunzioni a tempo indeterminato relative al contingente provinciale delle attività di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado saranno disposte su posti corrispondenti allarea disciplinare comprendente la classe di concorso per la quale il candidato è iscritto in graduatoria.
10. Le assunzioni effettuate sui posti di sostegno agli alunni portatori di handicap comportano l'obbligo di permanenza sul posto medesimo per almeno cinque anni scolastici.
11. Gli insegnanti sono assunti in prova ed ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre l'assunzione in servizio e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Gli effetti giuridici dell'assunzione decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
13. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di stipula del contratto, si applicano le disposizioni del vigente Contratto collettivo di lavoro del comparto del personale della scuola.
Art. 16
Documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali di cui al D.P.R. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati sotto la propria responsabilità.
2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
3. Per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto, dalla certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà risultare l'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. La competente Autorità scolastica ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuta a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.
4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, pena la risoluzione del contratto, entro il termine di giorni 30 dalla data in cui è recapitato l'invito.
5. Il possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'Autorità giudiziaria (estratto riservato del casellario giudiziale, ecc.).
6. I concorrenti che siano già docenti di ruolo in provincia diversa da quella in cui stipulano il contratto a tempo indeterminato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di docenti di ruolo i candidati debbono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi della provincia nella quale prestano servizio ovvero a chiedere laccertamento dufficio ai sensi della legge n.15/1968.
7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 17
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed al D.P.R. n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, lautorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/01/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per lesclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dellart. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dellart. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16.3.1994 n.94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.
Art.18
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'esclusione dal concorso stesso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. V- con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto , la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell'elenco degli abilitati o nell'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame.
5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto individuale a tempo indeterminato. Pertanto, fatte salve diverse determinazioni derivanti da provvedimenti cautelari della competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà formulata ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo con l'indicazione espressa che il contratto stesso è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.
6. Avverso la graduatoria di merito, l'elenco degli abilitati e l'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio conseguito nelle prove di esame, che siano stati approvati con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atti definitivi (art. 15, comma IV, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art.19
Disposizioni particolari per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dellart. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per esami e titoli a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998.
2. Il bando di concorso è emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
3. I contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto sono stipulati dai competenti Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia.
Art.20
Trattamento dei dati personali
1. LAmministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per lespletamento della procedura concorsuale.
Art. 21.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.
Roma, 1 aprile 1999
IL DIRETTORE GENERALE
- Damiano Ricevuto -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[43] Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
Art. 5.- Categorie riservatarie e preferenze
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo Legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della Legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[44]
Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 ottobre 1998 - Registro 1 istruzione fg
299
(SO n.192 del 18.11.98 GU 18-11-98 n.270)
Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso
finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure
connesse
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16
aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del
personale docente;
VISTO il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento
delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al
D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario al
Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
VISTO l'art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la
possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di
insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e
grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio;
RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del
reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli,, del personale docente
della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed
economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia
mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato;
VISTI i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle
sedute del 22 maggio, 23 giugno 1998 e 16 luglio 1998;
RITENUTO relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 ( classi 43/A e 50/A ), di
non condividere il reinserimento della laurea in Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo, già prevista come titolo ad esaurimento , purché
conseguita entro l'anno accademico 1986/1987;
RITENUTO altresì, di non potersi adeguare ai suddetti pareri, anche per ciò che
concerne l'esclusione della laurea in Conservazione dei beni culturali, per il
sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se conseguito
con il prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un percorso
formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella scuola
media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
RITENUTO opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito disciplinare 6 tra
classi di concorso (75/A e 76/A ), appartenenti entrambe al settore della scuola
secondaria superiore, per le finalità già richiamate;
RITENUTO di non poter accogliere l'indicazione del C.N.P.I., per ciò che
concerne, quanto al medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i
titoli di accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale
operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli scolastici;
CONSIDERATO inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di cui
all'articolo 5, commi 4 e 5 del Testo Coordinato n.39/1998 sopracitato, per i
docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di
supplenza, relativamente alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti
disciplinari, in possesso di titoli di studio non più validi ai sensi del
presente decreto;
RITENUTA l'opportunità di accogliere, relativamente all'ambito disciplinare 8
(classi 38/A, 47/A e 49/A ), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I.,
prevedendo la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e
47/A;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli,
del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e
della utilizzazione del personale medesimo sono costituiti, mediante apposita
aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti
gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e
grado:
A - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente
in senso verticale)
A.D. 1 - per aggregazione delle classi 25/A e 28/A
A.D. 2 - per aggregazione delle classi 29/A e 30/A
A.D. 3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A
A.D. 4 - per aggregazione delle classi 43/A e 50/A
A.D. 5 - per aggregazione delle classi 45/A e 46/A
A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A e 76/A
B - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente
in senso orizzontale)
A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A
A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A
A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A -50/A - 51/A - 52/A
C - AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso in senso
orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)
A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C
A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C
A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6/C - 12/C - 16/C - 34/C - 40/C
A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C
A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C
A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C
A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C
A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C
A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31/C
A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41/C - 42/C
A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51/C - 52/C
2. I nuovi ambiti disciplinari di cui al presente decreto non comportano
modifiche alla normativa vigente in materia di formazione delle cattedre e
dell'organico del personale docente.
Art. 2
1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi,
nonché le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati
nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle
procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e
titoli, ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità per
ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a coloro che
sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella
colonna 2 dell'Allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune
a più classi di concorso dell'ambito disciplinare, il candidato potrà
partecipare alla procedura concorsuale, conseguendo più abilitazioni o idoneità.
3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale ai fini dell'accesso ai
ruoli del personale docente nelle scuole secondarie ed artistiche, è necessario
sostenere tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle
aggiuntive indicate nel sopraddetto Allegato 1.
4. I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del
conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di
cui all'art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive relative
all'ambito disciplinare medesimo previste dal già citato Allegato 1.
5. Per ambiti disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle
disposizioni particolari impartite negli articoli che seguono.
Art. 3
(A.D. da 1 a 6)
1. Gli ambiti disciplinari di cui alla Lettera A del precedente art. 1, sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 1° e di 2° grado ad eccezione dell'ambito disciplinare 6,
costituito tra classi di concorso appartenenti al medesimo grado per il quale,
tuttavia , l'accesso è consentito, come per gli altri ambiti, con il medesimo
titolo di studio.
2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera A sopraddetta, è
prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento
comporta l'esclusione dall'unica prova orale obbligatoria e comune.
3. Il superamento delle prove consente il conseguimento delle abilitazioni
comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza,
Allegato 2 al presente decreto.
4. I docenti in possesso di una abilitazione all'insegnamento di discipline
comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti
dell'ambito stesso.
5. Limitatamente all'ambito disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti
titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti
gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di
apposito corso di riconversione professionale.
6. I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di
supplenza, di cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti
disciplinari 4 e 6 (unificazione rispettivamente delle classi 43/A e 50/A e
delle classi 75/A e 76/A), in possesso di titoli di studio non più considerati
validi ai sensi del presente decreto, conservano il diritto alla permanenza in
dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi
ad insegnamenti, cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
7. I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 6, sono ammessi a
partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per
esami e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal
Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.
Art. 4
(A.D. da 7 a 9)
1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera B del precedente art. 1 sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti prevalentemente
alla scuola secondaria di 2° grado.
2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con
la sola eccezione dell'ambito disciplinare 8, sono previste prove obbligatorie e
comuni, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive
indicate nel citato Allegato 1.
3. Il superamento delle prove aggiuntive consente il conseguimento delle
rispettive abilitazioni.
4. L'ambito disciplinare 8 è articolato per moduli come indicato nell'Allegato
1; la prova scritta di fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A;
la prova scritta di matematica è obbligatoria e comune alle classi 47/A e 49/A;
la prova di laboratorio di fisica è aggiuntiva per la classe 38/A e 49/A.
5. I docenti abilitati, purché in possesso dei titoli di accesso previsti dal
presente decreto, possono partecipare alla procedura concorsuale per il
conseguimento delle abilitazioni relative all'ambito disciplinare di riferimento
sostenendo solo le prove aggiuntive, indicate nel citato Allegato 1, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
6. Relativamente all'ambito disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso
dell'abilitazione LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso ordinamento, di cui
al D.M. 3 settembre 1982, e considerata non corrispondente all'abilitazione per
la classe 36/A del vigente ordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Testo
Coordinato, citato in premessa, per conseguire l'abilitazione per la predetta
classe 36/A, debbono sostenere solo la prova scritta obbligatoria comune e la
prova orale aggiuntiva.
7. Relativamente all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto
ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo
la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49-
Matematica e fisica.
8. Relativamente all'ambito disciplinare 9, si richiamano le corrispondenze di
cui alla Tabella. A/2 sopracitata e all'Allegato 2 del presente decreto.
Art. 5
(A.D. da 10 a 20)
1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera C del precedente art. 1, sono
costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 2° grado per insegnamenti tecnico-pratici, per i quali l'accesso è
consentito a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti
nella colonna 2 dell'Allegato 1 sopracitato.
2. Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla Lettera C sopraddetta, è
prevista una prova scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato superamento
comporta l'esclusione dalle prove successive.
3. Il superamento delle prove consente il conseguimento di tutte le idoneità
comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza,
Allegato 2 al presente decreto.
4. I docenti di ruolo in una classe compresa in un ambito disciplinare
conseguono l'idoneità per le altre classi di concorso a seguito di apposito
corso di riconversione.
5. I docenti non di ruolo in possesso di idoneità per una delle classi di
concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità
mediante il superamento di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito,
non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui
all'Allegato 2.
Art.6
1. Sono validi, ai fini del reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di
laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con gli esami
universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea.
2. Tale completamento del piano di studi consentirà ai docenti con contratto a
tempo indeterminato di spostarsi all'interno dell'ambito disciplinare, sia ai
fini dell'utilizzazione che della riconversione professionale in caso di
soprannumerarietà.
Art. 7
1. Con separato provvedimento saranno definiti i programmi d'esame dei concorsi
a cattedre e posti degli ambiti disciplinari di cui al presente decreto.
Art. 8
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili,
le disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di
cui al Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 9
1. Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo
di competenza.
IL MINISTRO
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[45]
Decreto Ministeriale n. 448 del 10 Novembre 1998
Integrazione al decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 concernente
la costituzione di Ambiti Disciplinari finalizzata allo snellimento delle
procedure concorsuali ed altre procedure connesse ( S.O. alla G.U. n: 270
del 18 novembre 1998- Serie Generale)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 concernente la
costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso
finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre
procedure connesse;
VISTO in particolare, l'allegato 1 al D.M. n. 354 sopracitato, nella parte
in cui, a pag. 10, vengono schematicamente indicate le prove d'esame per
il conseguimento delle abilitazioni comprese nell'ambito disciplinare n. 8;
CONSIDERATO che detta scheda relativa all'ambito disciplinare n. 8 può
dare adito ad errata interpretazione, in merito alla possibilità per chi è
già in possesso dell'abilitazione per la classe 38/A o 47/A di conseguire
l'abilitazione, rispettivamente, per la classe 47/A o 38/A, senza
sostenere le relative prove obbligatorie e comuni;
RITENUTO opportuno, nonostante che il combinato disposto, di cui ai commi
2 e 4 dell'art. 4, già preveda la specificità del citato ambito
disciplinare n. 8, integrare la citata scheda con altra che chiarisca in
modo più esplicito ed inequivocabile, le fasi della suddetta procedura per
i docenti abilitati;
DECRETA:
Nell'allegato 1 al D.M. n. 354 del 10.08.1998, concernente la costituzione
di Ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata
allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse,
la scheda afferente ai titoli di studio e prove d'esame per l'accesso
all'ambito disciplinare n. 8 è integrata dalle unite schede che
specificano la diversa procedura abilitante per chi è già in possesso
dell'abilitazione per la classe 38/A o 47/A.
IL MINISTRO
Luigi Berlinguer
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[46]
Articolo 35 del D.lgs. n.62/98
Trattamento economico durante l'assenza dal servizio.
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, è fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014351&" legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014351&" legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.
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[47]
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADROIN MATERIA DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO AI SENSI DEGLI ARTT.59-BIS, 69 E 69 BIS DEL D.LGS.N.29/1993NONCHÉ DELL'ART.412-TER C.P.C.
A seguito del parere favorevole espresso dall'Organismo di Coordinamento Intersettoriale sul testo di accordo relativo al Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 59-bis, 69 e 69-bis del D.Lgs. n. 29/1993 nonché dell'art. 412-ter c.p.c., nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:L'ARAN:nella persona del Presidente f.f., Avv. Guido Fantonied i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL firmatoCISL firmatoUIL firmatoCISAL firmatoCONFSAL firmatoRDB/CUB non firmatoCIDA firmatoCONFEDIR non firmatoCOSMED firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato nel testo allegato. I
Art. 1Principi e norme di organizzazione
Il presente accordo è attuativo dei principi di delega previsti dall'art. 11 comma 4 lettera g) della legge n.59/1997 e di quanto previsto dagli artt.412 ter e quater c.p.c , come modificati dai Dd.Lgs.n.80/1998 e 387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni, il presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì,di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse.Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo dell'arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentalità dell'accordo , privilegiare tale strumento .Allo scopo di assecondare e sviluppare l'attitudine dell'esperienza innovativa avviata dal presente accordo a consolidare l'intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l'Aran un gruppo di lavoro permanente in funzione di cabina di regìa e così convengono di denominarlo.La cabina di regia dovrà sostenere l'avvio degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo.Per la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell'ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell'affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri . In via provvisoria, in attesa dell'attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l'utilizzo immediato delle procedure di cui al presente accordo.In ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all'art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei casi previsti nell'art. 5 comma 4 in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell'arbitro.Lo statuto della cabina di regìa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art.2.Facoltatività dell'arbitrato
1. Restando fermo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applica l'art. 412 quater c.p.c., e il comma 12 dell'art. 4 del presente accordo
Art. 3.Designazione dell'arbitro
1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a. r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni, con raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.2. Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell'ambito della lista dei designabili nell'ambito della Regione di cui all'art. 5, comma 2, a cura dell'ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.3. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.4. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.5. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all'art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'amministrazione a cui appartiene il dipendente.
Art. 4.Procedure di conciliazione e arbitrato.
1. Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l'arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art. 69 bis D.lgs. 29/93, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del citato articolo.2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 69 bis del d. lgs. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. 3. Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell'arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione.4. L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia. 5. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, c.p.c. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell'atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui all'art. 4 comma 14.6. Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 69-bis del D.lgs.n.29/1993.7. Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell'atto transattivo. 8. L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.9. Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.10. Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di documenti .11. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.13. La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro.La cabina di regìa di cui all'art. 1 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9 .14. Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.15. Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente accordo.
Art.5Camere arbitrali stabili.
1. Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della Direzione stessa o ad un suo delegato.2. Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in ciascuna Regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.3. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regìa di cui all'art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza.4. Nella lista possono essere inclusi
a) docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;b) liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regìa di cui all'art. 1;d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.
Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui all'art. 4 dello statuto della cabina di regìa.5. Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell'arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscano in sedi diverse.
Art. 6.Sanzioni disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all'art. 59, commi 8 e 9 del d.lgs. 29/93. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all'arbitro unico del presente accordo2. In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante per la p.a., salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.3. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.
Art.7.Norma transitoria
1. In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.
Art. 8.Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regìa di cui all'art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici all'applicazione della normativa.All. 1
Statuto della cabina di regìa per l'orientamento dell'esperienza arbitrale e la formazione del relativo ceto professionale
1. Compiti
In considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia è composta dall'Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni dell'esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia- organizzare una rete di canali di comunicazione estesa a tutte le camere arbitrali stabili istituite a livello regionale per il monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali;- effettuare la selezione degli arbitri ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;- predisporre uno studio di fattibilità concernente l'istituzione, al termine del biennio sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello provinciale;- definire la misura dell'indennità spettante agli arbitri, in relazione al valore, alla rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata dell'opera prestata;- progettare e programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per l'esercizio dell'attività di arbitro, definendo i requisiti di accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sarà a carico dei fondi per la formazione gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica direttamente o per il tramite della Sspa o del Formez;- elaborare uno studio di fattibilità in ordine alla costituzione di un Centro permanente per la formazione della professione arbitrale;- predisporre entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa.2. ComposizioneFanno parte della cabina di regìa una rappresentanza dell'Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L'incarico di coordinatore è affidato all'Aran.3. Funzionamento
L'interazione tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite con apposito regolamento.4. Selezione degli arbitriPer ciascuna Regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e dell'andamento della vertenzialità locale risultante dalle più recenti indagini statistiche disponibili. Gli appartenenti alle categorie di cui alle lettera a), b), d) del comma 3 dell'art. 5 del presente accordo interessati all'inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l'inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta dell'interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza , presso il Governo, l'esigenza che nella finanziaria 2000, anche in considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.
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[48] IPOTESI DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 BIS E 69 BIS DEL D.LGS N.29/1993 (ORA ARTT.56 E 66 DEL D.LGS N.165/2001)NONCHÉ DELL'ART.412-TER C.P.C., STIPULATO IL 23/01/2001
Il giorno 19 marzo 2003,alle ore 11 presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra: - l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona del prof.Mario Ricciardi;- ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:CGIL firmatoCISL firmatoUIL firmatoCONFSAL firmatoCIDA firmatoCISAL firmatoCONFEDIR firmatoCOSMED firmatoRDB/CUB non firmatoUGL firmatoUSAE fimatoAl termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato:Art.11: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato integralmente.2: Il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.Art. 2 Le richieste di ricorso all'arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell'arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta.Art.3 1: Tutte le procedure di cui all'art.2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.2: Sono ugualmente valide le richieste rivolte ai sensi dell'art.6 del CCNQ del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso. Art.4Le procedure instaurate prima del 31/01/03 e terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità ed efficacia.Art.5L'art.6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20 giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art.55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall'art.7 comma 6 della legge 300/1970
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[49] ART. 411 C.P.C.
411. Processo verbale di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1" (1).
Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "2" (2) nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3" (3), su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+474&" [c.p.c. 474] con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (4) nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (5) su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+474&" [c.p.c. 474] con decreto HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (6).
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HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "1up" (1) Vedi l'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014299&" L. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti individuali.
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "2up" (2) L'originario termine «pretura» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 81, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017405&" D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+247&" dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025250&" L. 16 giugno 1998, n. 188.
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3up" (3) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 81, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017405&" D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+247&" dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025250&" L. 16 giugno 1998, n. 188.
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4up" (4) L'originario termine «pretura» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 81, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017405&" D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+247&" dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025250&" L. 16 giugno 1998, n. 188.
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5up" (5) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 81, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017405&" D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=A&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=400+247&" dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025250&" L. 16 giugno 1998, n. 188.
HYPERLINK "http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6up" (6) Articolo così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014359&" L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.
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[50] Art. 1 TELELAVORO CCNQ 23.03.2000Ambito di applicazione e durata
1.Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.Considerato il carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l'opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell'Osservatorio di cui all' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ART7" articolo 7.
Art. 2Finalità e obiettivi del telelavoro
1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Art. 3Relazioni sindacali
1.Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.2. Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70. 3. A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.4. A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione.Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa.5. Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:
a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
Art. 4Assegnazione ai progetti di telelavoro
l. Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l'Amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello stesso DPR n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.4. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.5. In conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
Art. 5Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
1.Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.2.Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali. 4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.5. L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo. 6. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ART2" articolo 2, lettera b)
Art. 6Diritti ed obblighi del lavoratore
1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi dell' HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/99ede6046a0a6133c1256c010045dd19/" \l "ART3" articolo 3, comma 5, lettera b).Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione.L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto. Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
Art. 7Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso l'A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei Comitati pari opportunità, ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell'Osservatorio intercompartimentale.
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[51] Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265). - Attuazione delle direttive 89/391/cee, 89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee, 90/270/cee, 90/394/cee, 90/679/cee, 93/88/cee, 97/42/ce e 1999/38/ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) (2).
(1) Epigrafe così sostituita dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66.
(2) L'art. 6, d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. in l. 29 marzo 1995, n. 95 ha stabilito che le disposizioni del presente decreto aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, si applicano a partire dal 1º marzo 1995
Articolo 4
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
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[52]
ACCORDO PER LISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dellipotesi di accordo relativo al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti della Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1 marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9:30, le parti sottoscrivono lallegato Accordo per listituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola.
Per lAran Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f
..
e
per i rappresentanti delle seguenti per i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni: Organizzazioni sindacali:
CGIL
. CGIL SCUOLA
.
CISL
. CISL SCUOLA
..
UIL
... UIL SCUOLA
.
CONFSAL
CONFSAL/SNALS
CIDA
CIDA-ANP
.
GILDA/UNAMS& & & & & & &
Accordo per l istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola
Le parti:
·ð visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
·ð vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
·ð visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
·ð in conformità a quanto previsto dall Accordo quadro 29/7/1999 pubblicato sulla G.U. 27/8/1999 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del 26/5/99 pubblicato su s.o. G.U. 133 del 9/6/99;
concordano
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al Ccnl citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dellistituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni Sindacali e dall ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
qð contratto a tempo indeterminato;
qð contratto part-time a tempo indeterminato;
qð contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi. Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare ladesione da parte dei lavoratori interessati. Ladesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dellarticolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
Art. 3
Associati
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui allarticolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
b) lamministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, dora in poi denominati Amministrazioni che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati.
Art. 4
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
·ð l'Assemblea dei Delegati
·ð il Consiglio di Amministrazione
·ð il Presidente e il Vice Presidente
·ð il Collegio dei Revisori Contabili
Art. 5
Assemblea dei Delegati
L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.
Lelezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per linsediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.
Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dellAssemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti lAssemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
Art. 7
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art. 8
Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dallAssemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per laltra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per lelezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui allarticolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero per la Giustizia.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nellambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dallavvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone allAssemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o leventuale mantenimento dellassetto monocomparto.
Art. 10
Conflitti dinteresse
1. Ai sensi dellarticolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Art. 11
Contribuzione
1. Lobbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza delladesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nellambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dallart. 74 della L. 388/2000 è pari, all1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all1% degli elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nellambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate dallINPDAP:
·ð la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
·ð l 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
·ð per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell accantonamento TFR maturato nell anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nellultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. E prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare lequilibrio finanziario.
Art.12
Utilizzo di risorse destinate al fondo
1. Nellambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare lavvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dallentrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi.
Art. 13
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Art. 14
Cessazione dellobbligo di contribuzione e trasferimenti
1. Lobbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Lobbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dellobbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dellobbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
·ð trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
·ð trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
·ð riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
·ð conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis dellart. 10 del DLgvo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare lobbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.
6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dellanno successivo.
7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Art. 15
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche lanzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
3.bis In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione allesercizio dellattività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo liscritto può conseguire unanticipazione dei contributi accumulati per lacquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dellart. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
Art. 16
Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, lINPDAP in fase di prima attuazione, verserà allatto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 pro capite riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nellambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita allINPDAP con le modalità dellart. 3 del D.L. 346/2000.
Allatto delladesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Spese per la gestione del fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e allinvestimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l utilizzo:
·ð delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
·ð di una parte dei contributi, denominata quota associativa , il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
·ð degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
·ð delle somme provenienti dall acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
·ð di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi allinvestimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
Lentità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.
5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del D.L. 346/2000.
Art. 18
Fase transitoria
1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.03.2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui allarticolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre allapprovazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Art. 19
Norma finale
In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nellaccordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, lapporto fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di questultimo.
[53]
D.Lgs. 21-4-1993 n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, s.o.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART0&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" Epigrafe
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART1&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" Premessa
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART2&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 1. Ambito di applicazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART3&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 2. Destinatari.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART4&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART6&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART7&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART8&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 6-bis. Banca depositaria.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART9&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 6-ter. Convenzioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART10&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 7. Prestazioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART11&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 8. Finanziamento.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART12&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 9. Fondi pensione aperti.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART13&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 9-bis. Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART14&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 9-ter. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART15&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 10. Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART16&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 11. Vicende del fondo pensione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART17&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 12. Contributo di solidarietà.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART18&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART19&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART20&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 14-bis. Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART21&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 14-ter. Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART22&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 14-quater. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART23&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 15. Responsabilità degli organi del fondo.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART24&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 16. Vigilanza sui fondi pensione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART25&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 17. Compiti della commissione di vigilanza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART26&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 18. Norme finali.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART27&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 18-bis. Sanzioni penali e amministrative.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000015683ART28&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 19. Entrata in vigore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000811&" legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
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2. Destinatari.
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3" (2);
b-ter) per i soggetti destinatari del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015605&" decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (2/a).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (2/b);
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "3up" (2) Lettera aggiunta dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4up" (2/a) Lettera aggiunta dall'art. 17, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5up" (2/b) Lettera così sostituita dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (2/c);
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7" (2/d);
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015605&" decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8" (2/e).
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9" (3), le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6up" (2/c) Lettera così modificata dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7up" (2/d) Lettera aggiunta dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8up" (2/e) Lettera aggiunta dall'art. 17, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9up" (3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000013338&" legge 12 gennaio 1991, n. 13 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10" (4).
2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11" (4/a). Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004535&" legge 2 gennaio 1991, n. 1 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12" (4/b), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13" (5);
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14" (5/a).
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.
7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15" (5/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10up" (4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11up" (4/a) Periodo così sostituito dall'art. 59, comma 41, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12up" (4/b) Riportata alla voce Borse di commercio.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13up" (5) Per l'interpretazione autentica della disposizione contenuta nella lett. c), vedi l'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000011481&" D.L. 19 maggio 1997, n. 129, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14up" (5/a) Vedi, anche, l'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15up" (5/b) Comma prima modificato dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, e poi così sostituito dall'art. 74, comma 5, lett. a), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014558&" D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16" (5/c).
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16up" (5/c) Comma così modificato dall'art. 74, comma 5, lett. b), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004535&" legge 2 gennaio 1991, n. 1 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "17" (5/d), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001424&" decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004535&" legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "18" (6).
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "19" (6).
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "20" (6/a).
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001424&" D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "21" (6).
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "22" (6).
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente D.Lgs. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "23" (6).
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "24" (6).
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "25" (6/b):
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "26" (6/c).
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000007790&" regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "27" (6/c).
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "28" (6/c).
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "29" (6/c).
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "30" (6/c).
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000019979&" legge 10 ottobre 1990, n. 287 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "31" (7), in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
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6-bis. Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039452&" decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge n. 77 del 1983 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "32" (7/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "32up" (7/a) Articolo aggiunto dall'art. 7, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,
6-ter. Convenzioni.
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33" (7/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33up" (7/b) Articolo aggiunto dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
7. Prestazioni.
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34" (7/c).
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000003405&" legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35" (7/d).
5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36" (7/e);
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34up" (7/c) Periodo aggiunto dall'art. 17, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35up" (7/d) Comma così sostituito dall'art. 58, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36up" (7/e) Lettera così modificata dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
8. Finanziamento.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "37" (7/f).
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38" (7/g). Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "39" (7/h).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "37up" (7/f) Comma aggiunto dall'art. 17, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e, successivamente, così modificato dall'art. 78, comma 14, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38up" (7/g) I primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "39up" (7/h) Vedi, anche, l'art. 71, comma 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
9. Fondi pensione aperti.
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge 23 marzo 1983, n. 77 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "40" (8), e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "41" (8/a).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "42" (8/b).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "41up" (8/a) Comma così modificato dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "42up" (8/b) Comma così modificato dall'art. 59, comma 41, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449,
9-bis. Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti.
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43" (8/c).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43up" (8/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
9-ter. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "44" (8/d).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "44up" (8/d) Articolo aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
10. Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "45" (8/e).
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "46" (8/f);
c) il riscatto della posizione individuale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "47" (9).
1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "48" (9/a).
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "49" (9/b).
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "50" (9/c).
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "51" (9/d).
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "52" (9/e).
3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "53" (9/f).
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "54" (9/g).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "45up" (8/e) Rubrica così sostituita dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "46up" (8/f) Lettera così modificata dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "47up" (9) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20).
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "48up" (9/a) Comma aggiunto dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "49up" (9/b) Comma così modificato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "50up" (9/c) Comma così modificato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "51up" (9/d) Comma aggiunto dall'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, e successivamente così modificato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "52up" (9/e) Comma aggiunto dall'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, e successivamente così modificato dall'art. 58, comma 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "53up" (9/f) Comma aggiunto dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "54up" (9/g) Comma aggiunto dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
11. Vicende del fondo pensione.
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "55" (10), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000027798&" legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
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12. Contributo di solidarietà.
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "56" (11), e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015685&" decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "57" (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All'art. 5, comma 1, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014403&" D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: «Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare» HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58" (12/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58up" (12/a) Comma aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20).
13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1. [In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "59" (12/b).
2. [I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "60" (12/c)] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "61" (12/d).
3 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62" (13).
4 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "63" (14).
5. [Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "64" (14/a).
6. [Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "65" (14/b).
9. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "68" (16/a)] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "69" (16/b).
10. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "70" (16/c)] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "71" (16/d).
11. [Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001402&" legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "72" (16/e).
12. [Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001402&" legge 29 ottobre 1961, n. 1216] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "73" (16/f).
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "74" (16/g).
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "75" (17).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "59up" (12/b) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "60up" (12/c) Vedi, anche, il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015673&" D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "61up" (12/d) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62up" (13) Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all'art. 48, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "63up" (14) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "64up" (14/a) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "65up" (14/b) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "66up" (15) Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "67up" (16) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 48, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "68up" (16/a) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009875&" D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "69up" (16/b) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "70up" (16/c) L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009875&" D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "71up" (16/d) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "72up" (16/e) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "73up" (16/f) Comma abrogato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "74up" (16/g) Comma così sostituito dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "75up" (17) Articolo così sostituito dall'art. 11, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335
14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita.
1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "76" (17/a).
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "77" (17/b).
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010079&" decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge 23 marzo 1983, n. 77.
4 I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009873&" decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "78" (17/c).
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "79" (18).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "76up" (17/a) Comma così modificato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "77up" (17/b) Comma così modificato dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "78up" (17/c) Per le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045706+o+01LX0000042453+o+01LX0000042174+o+01LX0000041943+o+01LX0000041886+o+01LX0000041883+o+01LX0000041884+o+01LX0000041851+o+01LX0000041833+o+01LX000%20" D.M. 30 novembre 1999.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "79up" (18) Articolo così sostituito, prima dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20), poi dall'art. 12, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335 ed infine dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4 del suddetto art. 5.
14-bis. Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter.
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. [Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80" (18/a).
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "81" (18/b).
2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82" (18/c).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80up" (18/a) Periodo soppresso dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "81up" (18/b) Articolo aggiunto dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 6.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82up" (18/c) Comma aggiunto dall'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
14-ter. Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili.
1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004487&" decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010217&" legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83" (18/d).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83up" (18/d) Articolo aggiunto dall'art. 7, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 7.
14-quater. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000811&" legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84" (18/e).
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "85" (18/f).
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'àmbito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "86" (18/g) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "87" (18/gg).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84up" (18/e) Comma così modificato dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "85up" (18/f) Comma aggiunto dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall'art. 5 del suddetto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. n. 168/2001.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "86up" (18/g) Comma così modificato dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "87up" (18/gg) Articolo aggiunto dall'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 8.
15. Responsabilità degli organi del fondo.
1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "88" (18/ggg).
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "88up" (18/ggg) Con Delib. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente comma.
16. Vigilanza sui fondi pensione.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017124&" legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010055&" legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004562&" decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004561&" legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010260&" L. 7 agosto 1990, n. 241, e al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "89" (18/h).
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004562&" decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004561&" legge 7 giugno 1974, n. 216 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "90" (18/i). Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "91" (18/l). Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "92" (18/m). Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "93" (18/n). [Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004562&" decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004561&" legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "94" (18/o). [Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "95" (18/p). La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai princìpi fissati dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "96" (18/q). [L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "97" (18/r). Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98" (19).
5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99" (19/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "89up" (18/h) Per l'integrazione della commissione di vigilanza vedi, anche, l'art. 9, comma 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. Con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015654+o+01LX0000025297&" D.M. 15 aprile 1998, riportato al n. A/LVII, sono state stabilite le modalità per il finanziamento della commissione di vigilanza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "90up" (18/i) Periodo aggiunto dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "91up" (18/l) Periodo aggiunto dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "92up" (18/m) Periodo aggiunto dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "93up" (18/n) Periodo aggiunto dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "94up" (18/o) Periodo soppresso dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "95up" (18/p) Periodo soppresso dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "96up" (18/q) Periodo soppresso dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "97up" (18/r) Periodo soppresso dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98up" (19) Articolo così sostituito dall'art. 13, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99up" (19/a) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 42, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi così modificato dall'art. 71, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144
17. Compiti della commissione di vigilanza.
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010272&" decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100" (19/b);
c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004544&" legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "101" (19/c);
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "102" (20).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100up" (19/b) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 43, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "101up" (19/c) Con Delib.comm.vigil. fondi pensione 10 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 1° marzo 1999, n. 49) sono state emanate le disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "102up" (20) Articolo così sostituito dall'art. 14, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335.
18. Norme finali.
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000811&" legge 23 ottobre 1992, n. 421 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "103" (21), non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "104" (22).
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "105" (22/a).
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "106" (22/b).
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009095&" decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "107" (23), e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108" (23/a).
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "109" (22/b).
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "110" (24).
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "111" (24/a).
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "112" (25).
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "113" (25/a) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "114" (25/cost).
9. I dipendenti degli enti di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009892&" legge 20 marzo 1975, n. 70 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "115" (26), assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020623&" decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "116" (27), che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "104up" (22) Comma così modificato, prima dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20) e poi dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "105up" (22/a) Lettera così modificata dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "106up" (22/b) Comma così modificato dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108up" (23/a) Comma aggiunto dall'art. 59, comma 40, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "109up" (22/b) Comma così modificato dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, .
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "110up" (24) Comma aggiunto dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). Vedi, anche, il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015680&" D.M. 23 giugno 1994, riportato al n. A/XXX. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "111up" (24/a) Comma aggiunto dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039692&" D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). L'ultimo comma del citato art. 5 ha, inoltre, così disposto:
«3. L'istanza di cui all'art. 18, comma 8
-ter, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Vedi, anche, il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015680&" D.M. 23 giugno 1994, riportato al n. A/XXX.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "112up" (25) Comma aggiunto dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335, . Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 3-bis dell'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042665&" D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048199&" D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "113up" (25/a) Comma aggiunto dall'art. 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "114up" (25/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000004201&" ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 289 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Cost.
La stessa Corte con successiva HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000013637&" ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-
quinquies nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Cost.; ha dichiarato la manifesta infondatezza dello stesso art. 18, comma 8-quinquies in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Cost. nonché in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost.
18-bis. Sanzioni penali e amministrative.
1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117" (28).
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010068&" decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010159&" legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "118" (29) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "119" (30).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117up" (28) Articolo aggiunto dall'art. 16, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010139&" L. 8 agosto 1995, n. 335,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "118up" (29) Comma aggiunto dall'art. 58, comma 8, L. 17 marzo 1999, n. 144.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "119up" (30) Con Delib. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
19. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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[54]
L. 8-8-1995 n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART0&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" Epigrafe
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART1&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART2&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 2. Armonizzazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART3&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART4&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 4. Destinatari.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART6&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART7&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 7. Banca depositaria.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART8&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 8. Finanziamento.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART9&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 9. Fondi pensione aperti.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART10&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART11&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART12&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 12. Regime tributario dei fondi pensione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART13&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 13. Vigilanza sui fondi pensione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART14&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 14. Compiti della commissione di vigilanza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART15&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 15. Regime transitorio.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART16&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 16. Sanzioni.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000010139ART17&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&" 17. Entrata in vigore.
1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021762&" legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "4" (2), e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i princìpi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000789&" L. 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "5" (3). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "6" (3), e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000908&" L. 5 agosto 1978, n. 468 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "7" (3), e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000787&" decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "8" (4), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041043&" legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000908&" legge 5 agosto 1978, n. 468 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "9" (3), in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10" (4/a).
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11" (4/b).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012132&" legge 12 giugno 1984, n. 222 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "12" (5), liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012132&" legge 12 giugno 1984, n. 222 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "13" (5), si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14" (6/cost).
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15" (6/cost).
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16" (6).
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "17" (6/a).
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "18" (6/b).
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) [al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014436&" decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "19" (7), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000043856&" legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "20" (7/a).
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000800&" legge 24 dicembre 1993, n. 537 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "21" (7/b);
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "22" (8).
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "23" (8/a). Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "24" (8/b), le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "25" (8/b), la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "26" (8/b) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "27" (8/cost). Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "28" (8/b).
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010029&" legge 23 luglio 1991, n. 223 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "29" (9); nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010029&" legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "30" (9/a);
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "31" (10), in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009837&" legge 27 marzo 1992, n. 257 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "32" (11), e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33" (11/a).
33. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34" (12).
34. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35" (13).
35. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36" (14).
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014394&" D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "37" (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38" (15/a).
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014394&" decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "39" (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "40" (15/b).
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014146&" legge 20 maggio 1970, n. 300 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "41" (16), e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000800&" legge 24 dicembre 1993, n. 537 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "42" (17). Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43" (17/a).
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001357&" legge 5 febbraio 1992, n. 104 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "44" (18), per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "45" (18/cost).
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009836&" decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "46" (19), fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "47" (19/a) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "48" (19/cost).
44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "49" (20), e successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri medesimi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "50" (20/a) in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "51" (20/a).
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "10up" (4/a) Comma così modificato dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014631&" D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "11up" (4/b) Vedi, anche, l'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021999&" D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "14up" (6/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000013486&" ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "15up" (6/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000013486&" ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 255 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Cost.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "16up" (6) Per una deroga al presente comma vedi l'art. 22, comma 13, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023414&" D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 18, comma 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000054316&" L. 30 luglio 2002, n. 189.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "17up" (6/a) Vedi, anche, l'art. 69, comma 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000049937&" D.L. 28 settembre 2001, n. 355.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "18up" (6/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015662&" D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, III.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "20up" (7/a) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 209, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" L. 23 dicembre 1996, n. 662,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "22up" (8) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000013463&" D.L. 21 ottobre 1996, n. 535
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "23up" (8/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 192, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" L. 23 dicembre 1996, n. 662.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "24up" (8/b) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014251&" sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "25up" (8/b). La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014251&" sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "26up" (8/b). La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014251&" sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "27up" (8/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000011767&" ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "28up" (8/b). La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014251&" sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "33up" (11/a) Comma così modificato dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1 ottobre 1996, n. 510,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "34up" (12) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "35up" (13) Sostituisce l'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014394&" D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "36up" (14) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000014394&" D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "38up" (15/a) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "40up" (15/b) Per il riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva di cui al presente comma vedi l'art. 78, comma 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "43up" (17/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012209&" D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) e il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015661&" D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato al n. A/XLIX.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "45up" (18/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000015083&" sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 446 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000005868&" Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "47up" (19/a) Vedi, anche, l'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021999&" D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Per la limitazione del divieto di cumulo di cui al presente comma vedi, anche, gli artt. 73, comma 1, e 78, comma 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "48up" (19/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000014829&" ordinanza 22-29 maggio 2002, n. 227 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "50up" (20/a) Il comma 45 è stato modificato dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. Lo stesso art. 9 ha indicato, in via di interpretazione autentica, come debba intendersi l'espressione «membri medesimi». Successivamente lo stesso comma è stato così modificato dall'art. 59, comma 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "51up" (20/a) Il comma 45 è stato modificato dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. Lo stesso art. 9 ha indicato, in via di interpretazione autentica, come debba intendersi l'espressione «membri medesimi». Successivamente lo stesso comma è stato così modificato dall'art. 59, comma 24, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449,
2. Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015679&" decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "52" (21).
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012226&" decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "53" (22), convertito con modificazioni dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000039514&" legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000847&" legge 28 febbraio 1986, n. 41 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "54" (23), si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017064&" decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "55" (24), e del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017055&" decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "56" (24). Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "57" (24/a).
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58" (24/b).
5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "59" (25), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "60" (25), e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "61" (26), e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62" (26/cost).
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012145&" legge 29 maggio 1982, n. 297 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "63" (27), viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012145&" legge n. 297 del 1982 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "64" (27).
Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021935&" decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021978&" decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021762&" legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "65" (27/a).
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "66" (28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "67" (29), e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "68" (30).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "69" (31), in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000017062&" legge 29 aprile 1976, n. 177 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "70" (32), rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge n. 724 del 1994 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "71" (31).
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "72" (33).
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "73" (28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012132&" legge 12 giugno 1984, n. 222 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "74" (29). Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012132&" legge 12 giugno 1984, n. 222 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "75" (29), come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "76" (33/a).
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" L. 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "77" (31), spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012136&" decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "78" (34), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000044164&" legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "79" (33), le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».
15. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "80" (35).
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "81" (29), e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "82" (35/a), introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "83" (35/a), e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "84" (36), e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "85" (36/a).
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000790&" legge 23 dicembre 1994, n. 724 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "86" (36/b), non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "87" (37), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000008522&" legge 27 maggio 1959, n. 324 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "88" (38), e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "89" (38/a).
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "90" (39), e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "91" (39/a).
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "92" (40), requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "93" (40/a);
b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009911&" decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "94" (41), e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "95" (42), introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "96" (42/a).
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010279&" legge 2 agosto 1990, n. 233 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "97" (39), in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "98" (42/b).
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015678&" decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "99" (43), e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100" (43/a).
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "101" (44), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001843&" legge 11 giugno 1971, n. 426 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "102" (45). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "103" (45/a).
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010079&" decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "104" (45/b), che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010079&" decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "105" (45/b), una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "106" (45/b), e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010279&" legge 2 agosto 1990, n. 233 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "107" (46), e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108" (46/a).
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "109" (46/b).
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge 9 marzo 1989, n. 88 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "110" (47), al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015679&" decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "111" (48), e alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010279&" legge 2 agosto 1990, n. 233 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "112" (46), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000800&" legge 24 dicembre 1993, n. 537 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "113" (49) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "114" (50).
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015608&" legge 5 marzo 1963, n. 389 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "115" (51), con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "116" (51/a).
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "57up" (24/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023421+o+01LX0000025028&" D.M. 3 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300) ha così disposto:
«Articolo unico. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale.
2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della stessa si procederà con apposito decreto interministeriale». Successivamente, in attuazione di quanto disposto nel presente comma, il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000045436+o+01LX0000043647+o+01LX0000043665+o+01LX0000043758+o+01LX0000043810+o+01LX0000043823+o+01LX0000045096+o+01LX0000045123+o+01LX0000045125+o+01LX000%20" D.M. 12 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) ha così disposto: «Articolo unico. 1. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B: 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale».
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "58up" (24/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009875&" D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "62up" (26/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000003776&" ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "100up" (43/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015672&" D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "103up" (45/a) Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000777&" L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla stessa voce. Vedi, inoltre, l'art. 58, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Per l'incremento dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000055857&" L. 27 dicembre 2002, n. 289.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "108up" (46/a) Per la nuova misura del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 59, comma 16, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117" (52).
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge 9 marzo 1989, n. 88 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "118" (52/a), è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge n. 88 del 1989 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "119" (52/a), sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001357&" legge 5 febbraio 1992, n. 104 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "120" (53); b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000001352&" D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "121" (54); c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "122" (54/a). Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "123" (54/b).
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015692&" D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "124" (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "125" (55/a) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "126" (55/cost).
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" legge 30 aprile 1969, n. 153 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "127" (56), e successive modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del princìpio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015685&" decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "128" (57);
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012136&" decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "129" (58), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000044164&" legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010279&" legge 2 agosto 1990, n. 233 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "130" (56), e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge 9 marzo 1989, n. 88 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "131" (59), in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "132" (59/a).
12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015678&" decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "133" (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
13. [I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009836&" D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "134" (61). I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "135" (61/a)] HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "136" (61/b).
14. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "137" (62).
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012126&" legge 15 aprile 1985, n. 140 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "138" (63), e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012237&" legge 29 dicembre 1988, n. 544 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "139" (63), nonché delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000817&" legge 30 dicembre 1991, n. 412 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "140" (64), il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010260&" legge 7 agosto 1990, n. 241 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "141" (65), dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010272&" D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "142" (66), già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015684&" D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "143" (67), per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010272&" decreto legislativo n. 357 del 1990 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "144" (66), salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "145" (67/a).
21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "146" (67/b).
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "147" (67/c).
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge 9 marzo 1989, n. 88 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "148" (68), procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015691&" decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "149" (69), convertito, con modificazioni, dalla HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000037985&" legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge n. 88 del 1989 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "150" (68) e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" legge n. 88 del 1989 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "151" (68) HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "152" (70).
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000836&" legge 11 marzo 1988, n. 67 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "153" (71). Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000836&" legge n. 67 del 1988 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "154" (71), per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "155" (72), e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo n. 124 del 1993 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "156" (72), e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "157" (73).
27. All'articolo 3, comma 5, del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015679&" decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "158" (74), le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "159" (74/a).
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000020822&" legge 23 dicembre 1978, n. 833 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "160" (75), competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
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HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "117up" (52) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 20, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015689&" L. 9 marzo 1989, n. 88, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "122up" (54/a) Lettera così modificata dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010063&" D.L. 1 ottobre 1996, n. 510,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "123up" (54/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 3, è stato emanato il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000012207&" D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "125up" (55/a) Per l'aumento dell'importo dell'assegno sociale di cui al presente comma, vedi l'art. 67, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010239&" L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000041954&" L. 23 dicembre 1999, n. 488 l'art. 70, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000046454&" L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 38, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000050954&" L. 28 dicembre 2001, n. 448.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "126up" (55/cost) La Corte costituzionale, con HYPERLINK "http://bd08.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=08SC0000011844&" sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "128up" (57) Per la sospensione del termine di cui alla presente lettera vedi il comma 7 dell'art. 38, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000055857&" L. 27 dicembre 2002, n. 289.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "132up" (59/a) La misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, per l'anno 1996, con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000004888+o+01LX0000042036+o+01LX0000041967&" D.M. 19 maggio 1997 (Gazz. Uff. 24 luglio 1997, n. 171), per l'anno 1998 con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025466+o+01LX0000024407+o+01LX0000024408+o+01LX0000024409+o+01LX0000024406+o+01LX0000024420+o+01LX0000024449+o+01LX0000024933+o+01LX0000025175&" D.M. 8 luglio 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250), per l'anno 1999 con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000042968+o+01LX0000043489+o+01LX0000043590&" D.M. 2 maggio 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148), per l'anno 2000, con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000048489+o+01LX0000047686+o+01LX0000047725+o+01LX0000047726+o+01LX0000047727+o+01LX0000047728+o+01LX0000047954+o+01LX0000047957&" D.M. 26 marzo 2001 (comunicato in Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95) e, per l'anno 2001, con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000053543+o+01LX0000053544+o+01LX0000053555+o+01LX0000053590+o+01LX0000053637+o+01LX0000053678+o+01LX0000053679+o+01LX0000053680+o+01LX0000053681+o+01LX000%20" D.M. 20 giugno 2002 (pubblicato per sunto nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178).
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "136up" (61/b) Comma abrogato dall'art. 47, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000023414&" D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "137up" (62) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010165&" L. 30 aprile 1969, n. 153,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "145up" (67/a) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010138&" D.L. 14 giugno 1996, n. 318,
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "146up" (67/b) Il termine per l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 21, già prorogato al 31 marzo 1998 dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025983&" L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2000 dall'art. 59, comma 23, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 1, della suddetta HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000025983&" legge n. 417 del 1996, come a sua volta modificato dall'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010239&" L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 45, comma 15, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000024051&" L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "147up" (67/c) Vedi, anche, l'art. 2, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000021999&" D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Il termine per l'emanazione delle disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, è stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 59, comma 27, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000000762&" L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 37, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000007162&" L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "157up" (73) Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "159up" (74/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000003356&" D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104,
5. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "165" (80), e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
6. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "166" (80), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «dodici mesi».
------------------------
7. Banca depositaria.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "167" (81).
------------------------
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "167up" (81) Aggiunge l'art. 6-bis al HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
8. Finanziamento.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "168" (82).
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "169" (82/a), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
------------------------
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "168up" (82) Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2 dell'art. 8, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
9. Fondi pensione aperti.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "170" (83).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "171" (82/a), e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
------------------------
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "170up" (83) Modifica il comma 2 dell'art. 9, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "172" (84).
------------------------
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "172up" (84) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 10, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
11. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "173" (85).
2. Agli effetti del comma 9 dell'art. 13, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "174" (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art. 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000010078&" D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "175" (86), e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "176" (86/a).
3. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "177" (87).
------------------------
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "173up" (85) Sostituisce l'art. 13, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "176up" (86/a) Comma così modificato dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000009875&" D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "177up" (88) Sostituisce l'art. 14, HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
12. Regime tributario dei fondi pensione.
1. (88).
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "178" (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo n. 124 del 1993 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "179" (82/a). Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "180" (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "181" (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "182" (82/a), nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "183" (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.
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13. Vigilanza sui fondi pensione.
1. HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "184" (89).
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=215723173&KEY=01LX0000015683&" decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "185" (90), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 HYPERLINK "http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/" \l "186" (90/a).
3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con 6u§¨ÈÉÊ ^ _ ~ ä å +
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